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ISTANZA DI RIMBORSO MAGGIORI IMPOSTE SUI REDDITI VERSATE PER MANCATA DEDUZIONE IRAP: PRONTO IL MODELLO

Istanza di rimborso maggiori imposte sui redditi versate per mancata deduzione Irap: pronto il modello

Predisposto dall’Agenzia delle Entrate il modello per richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate per effetto della mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. Il primo “click day” è fissato per il 18 gennaio per i contribuenti delle Marche.

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Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17.12.2012, è stato predisposto il modello per presentare l’istanza di rimborso delle maggiori imposte sui redditi (Irpef e Ires) versatenegli anni antecedenti al 2012, per effetto della mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2 del Dl n. 201/2011).

Il medesimo provvedimento ha altresì fissato un piano di invio suddiviso per aree geografiche. Il primo “click day” è previsto per il prossimo 18 gennaio per i contribuenti delle Marche.
 

1) La deduzione dell’Irap relativa al costo del personale

Fino al periodo d’imposta 2011, era prevista una deduzione forfetaria dall’imponibile Ires/Irpef pari al 10% dell’Irap pagata nel periodo d’imposta, a condizione che, nell’esercizio in cui si riferiscono i versamenti, fossero state sostenute spese per il personale dipendente e assimilato e/o interessi passivi.

A partire dall’esercizio 2012, per effetto della Manovra Monti (art. 2, D.L. n. 201/2011), la deduzione forfetaria del 10% dell’Irap è riferita unicamente alla presenza di interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, mentre la quota Irap relativa al costo del personale è deducibile integralmente.

Tale deduzione è da intendersi al netto delle deduzioni per lavoro dipendente spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D. Lgs. n. 446/1997.
 

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2) Il rimborso delle maggiori imposte versate negli anni pregressi

Il Decreto Fiscale 2012 (D.L. n. 16/2012), inserendo il nuovo comma 1-quater all’art. 2 del D.L. n. 201/2011, ha stabilito che la deduzione integrale della quota Irap relativa al costo del personale può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012.

In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi (Irpef/Ires) versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell’Irap nella misura ammessa dalla norma.

Il Decreto rinviava, poi, ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative a tali periodi di imposta precedenti.
 

3) L’istanza di rimborso: termini e modalità di presentazione

In attuazione di quanto previsto dal Decreto Fiscale 2012, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento del 17.12.2012, con cui è stato approvato il modello da presentare per l’istanza di rimborso delle maggiori imposte versate e sono state definite le modalità di presentazione.

Il modello di istanza di rimborso si compone di tre facciate: la prima dedicata all’informativa sul trattamento dei dati personali; la seconda dedicata all’indicazione dei dati del richiedente; la terza destinata alla determinazione dell’importo rimborsabile.

L’istanza va presentata:

  • in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (art. 38 del D.P.R. n. 602/1973);
  • entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, se il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28.12.2011, data di entrata in vigore della Legge n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011) cade entro il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura.

L’istanza deve essere presentata con il modello approvato dal provvedimento in esame anche se, per le stesse annualità, il contribuente ha già presentato l’istanza con il “Modello per l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185”. In quest’ultimo caso, è tuttavia garantita al contribuente la priorità nell’erogazione dei rimborsi.

La domanda di rimborso va presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il software “RimborsoIrapSpesePersonale”, che sarà reso disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate in questi giorni.

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