Gli enti non commerciali di tipo associativo che non hanno inviato il modello EAS hanno tempo fino al 31.12.2012 per presentarlo ricorrendo alla “remissione in bonis” e versando contestualmente una sanzione pari a 258 euro.
Gli enti che, invece, hanno inviato il modello EAS, ma in ritardo, possono ricorrere alla remissione in bonis pagando solo i 258 euro previsti per la sanzione, senza trasmettere nuovamente il modello Eas.
Sono i chiarimenti riportati dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012 in risposta al Forum del terzo settore, che chiedeva chiarimenti in merito all’applicazione della remissione in bonis (art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012) alla comunicazione di cui al modello EAS.
I chiarimenti confermano ulteriormente quanto già illustrato nella circolare n. 38/E del 28 settembre scorso.
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1) La “remissione in bonis”
L’istituto della c.d. “remissione in bonis”, introdotto dal Decreto fiscale 2012 (D.L. n. 16/2012, art. 2,) è una particolare forma di sanatoria volta ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni o, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Per poter regolarizzare la propria posizione, il contribuente che sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, deve:
- effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della “prima dichiarazione utile”, ovvero della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento stesso;
- versare contestualmente, con modello F24, la sanzione di € 258 (non in compensazione).
Nella Circolare n. 38/E/2012, l’Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, affermato che, “in sede di prima applicazione della norma”, il termine di regolarizzazione è fissato al 31.12.2012 anziché al 30.09.2012.
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2) Il modello EAS
Una delle fattispecie a cui è sicuramente applicabile la remissione in bonis è il modello EAS, ovvero la comunicazione, introdotta dal D.L. n. 185/2008, a cui sono obbligati gli enti di tipo associativo per poter fruire delle agevolazioni fiscali loro concesse (non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi - art. 148 del TUIR e art. 4, D.P.R. n. 633/1972).
In particolare, il modello EAS:
- doveva essere presentato entro il 31.03.2011 da parte degli enti già costituiti alla data del 29.11.2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008);
- doveva essere presentato entro il 31.03.2011 da parte degli enti costituitisi dopo il 29.11.2008 ma per i quali il 60° giorno dalla data di costituzione fosse scaduto prima del 31.03.2011;
- deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione per gli enti per i quali il termine di 60 giorni scada a decorrere dal 31.03.2011, cioè scada il 31.03.2011 o in data successiva.
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3) I chiarimenti delle Entrate
Nella Risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha dunque ribadito che gli enti che NON hanno inviato il modello EAS hanno ancora tempo fino al 31.12.2012 per poter regolarizzare la propria posizione ricorrendo alla “remissione in bonis”, cioè:
- inviando entro tale termine il modello EAS;
- versando contestualmente la sanzione di € 258 con modello F24 (codice tributo 8114).
Gli enti che, invece, contrariamente ai primi, hanno presentato il modello EAS, ma lo hanno fatto in ritardo, sempre entro il 31.12.2012 possono ricorrere alla “remissione in bonis” unicamente versando la sanzione di € 258, senza presentare nuovamente il modello EAS (salvo, ovviamente, nel caso in cui vi siano state variazioni dei dati precedentemente comunicati) e fermo restando il possesso dei requisiti.
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