Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare 29-2012 del 12 dicembre è intervenuto ieri per chiarire che in alcuni specifici ambiti l’utilizzo di contratti di lavoro a progetto detti co.co.pro può essere considerato particolarmente sospetto e richiede quindi una particolare vigilanza da parte degli ispettori che possono intervenire per ricodurli "nell'aveo della subordinazione". Ciò anche sulla scorta delle modifiche apportate dalla Riforma del Lavoro L. 92/2012 introdotto per scongiurare l’utilizzo non corretto di questo tipo di contratto e gli orientamenti di giurisprudenza recente (Tribunale di Bari sentenza n. 4144 del 16 aprile 2012 , trib Milano sentenza del 18.7.2011). Le mansioni elencate sono le seguenti:
- distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
- addetti alle pulizie;
- autisti e autotrasportatori;
- baristi, camerieri e commessi in genere ;
- custodi e portieri;
- estetiste e parrucchieri;
- facchini e magazzinieri;
- istruttori di autoscuola; letturisti di contatori;
- muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; piloti e assistenti di volo;
- manodopera nel settore agricolo;
- attività di segreteria e terminalisti
- prestazioni rese nell'ambito di call center
Per questo tipo di lavoro infatti il ministero afferma che risulta difficile dimostrare l'autonomia operativa nell'esecuzione dell'attività, espressamente richiesta dall’art. 61 che recita “il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi” .
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1) I requisiti del contratto a progetto
Ricordiamo che la riforma del lavoro ha infatti introdotto modifiche all’art. 61 del dlgs 276/2003 e richiede che i rapporti di collaborazione coordinata a progetto siano riconducibili a "progetti specifici" determinati dal committente ma "gestiti autonomamente" dal collaboratore con obiettivi che vanno descritti e non solamente indicati nel contratto di lavoro.
Inoltre la norma richiede il collegamento ad un determinato risultato finale "obiettivamente verificabile". Il progetto non deve ovviamente coincidere con l’oggetto sociale dell’azienda ma essere straordinario rispetto alla gestione ordinaria delle attività dell'azienda.
Le attività collegate al progetto devono essere svolte in autonomia operativa e organizzativa anche se possono coincidere parzialmeente con quelle svolte da eventuali lavoratori dipendenti all'interno della stessa impresa.
La presunzione di irregolarità del contratto ossia di un rapporto subordinato in luogo di una collaborazione si applica anche se attività di natura diversa vengano svolte con le medesime modalità dei dipendenti ad esempio con orario fisso.
Per questi motivi ma a "titolo esemplificativo e non esaustivo", dice la circolare, e per favorire una valutazione omogenea da parte degli ispettori incaricati della vigilanza vengono elencati i lavoratori con le mansioni citate sopra in quanto per loro risulta difficile
La circolare dedica alcuni paragrafi alle sanzioni e sottolinea che in caso di evidenti rapporti di collaborazione in cui vi sia l’assenza di un progetto o anche di alcuni dei requisiti richiesti, essi devono essere riqualificati come rapporti di natura subordinata a tempo indeterminato.
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