1) Requisiti per esercitare l'opzione per la trasparenza
Possono optare per la trasparenza le società a responsabilità limitata:
- il cui volume di ricavi dell’anno precedente (per l’opzione 2019-2021 vanno verificati i ricavi 2018) non superi le soglie previste per gli Isa, cioè ≤ 5.164.569 Euro. Secondo quanto precisato dall’Agenzia Entrate nella Circolare 22.11.2004, n. 49/E i ricavi sono da assumere al lordo dell’eventuale adeguamento ai parametri/studi di settore, e vanno ragguagliati alla durata del periodo d’imposta. L’accesso al regime di trasparenza è consentito anche alle società neo costituite che non hanno il riferimento ai ricavi dell’anno precedente. In questo caso però l'opzione non sarà in dichiarazione dei redditi, in quanto non la presentano, ma attraverso un modello apposito;
- partecipate esclusivamente da un massimo di 10 persone fisiche (ovvero 20 in caso di società cooperativa).
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2) L’opzione per la trasparenza
L’opzione viene esercitata:
- da tutti i soggetti (società e soci) che intendono adottare il regime di trasparenza;
-
con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Pertanto, le società che intendono esercitare l’opzione per il regime di trasparenza per il triennio 2019 –2021 dovranno comunicare la stessa nel mod. REDDITI 2019 SC, da presentare entro il 2.12.2019
(per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
L’opzione per il regime di trasparenza è vincolante per un triennio e si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio salvo revoca. Di conseguenza non va effettuata alcuna comunicazione da parte delle srl che hanno optato per la trasparenza, ad esempio dal 2016 e che intendono proseguire con tale regime anche per il triennio 2019 – 2021.
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3) Adesione dei soci
L’esercizio dell’opzione per la trasparenza deve essere effettuato, oltre che dalla società partecipata, anche dai soci mediante l’invio di una raccomandata a/r alla società, nella quale è contenuta la volontà da parte di ogni socio di optare per il regime.
Ai fini dell’opzione è necessario, infatti, che la società acquisisca innanzitutto l’adesione di tutti i soci. La mancata comunicazione, anche soltanto da parte di uno soci, rende inefficace l’opzione per il regime in esame.
Al riguardo, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17.7.2009, n. 185/E è esclusa la possibilità per il socio di comunicare l’opzione alla società mediante una raccomandata “a mano”. Al contrario, in caso di compagine unipersonale l’omessa comunicazione del socio alla società non comporta l’invalidità dell’opzione, per evidente coincidenza della volontà dell’unico socio con quella espressa dalla società (R.M. 11.12.2007, n. 361/E).
4) Compilazione del quadro OP
Raccolto il consenso dei soci, la società che opta per il regime della trasparenza ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta di tale istituto compilando il quadro OP della dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.
Pertanto con riferimento all'opzione 2019-2021 le società interessate dovranno effettuare apposita comunicazione nel mod. Redditi 2019 SC, da presentare entro il 02.12.2019 (il 30.11.2019 cade di sabato) per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
Nel rigo OP 11 va barrata la casella in base alla tipologia di comunicazione effettuata:
- "Opzione" per esercitare l’opzione per la trasparenza fiscale (art. 4, comma 1, del decreto MEF 23.04.2004);
- "Revoca" per revocare il regime di trasparenza fiscale alla fine del triennio;
- "Conferma" per confermare il regime di tassazione per trasparenza (art. 10, comma 4, del decreto MEF 23.04.2004) in caso di fusione o di scissione della società partecipata. In questo caso, infatti, l'opzione perde efficacia salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati.
Nel righi da OP 12 a OP 15 vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti, in particolare nella colonna 1 il codice fiscale dei partecipanti persone fisiche (16 caratteri alfanumerici), e nella colonna 2 il codice fiscale dei partecipanti società (11 caratteri alfanumerici).
5) Regolarizzazione con dichiarazione integrativa
In caso di mancato esercizio dell’opzione nei termini previsti è possibile ricorrere alla “remissione in bonis” entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile:
- presentando il modello Redditi SC integrativo;
- versando contestualmente la sanzione di € 258, con il codice tributo "8114".
Con riferimento a quest'anno, l'omessa opzione nel modello Redditi SC 2019 potrà essere effettuata entro il 30.11.2020. Mentre entro il 2.12.2019 potrà essere regolarizzata l’omessa opzione nel mod. REDDITI 2018 SC.
Nella Circolare 8/E del 07.04.2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la remissione in bonis si applica anche al caso del mancato esercizio della revoca.