Il rappresentante fiscale, oltre all’istituto dell’identificazione diretta, dopo il recepimento del D.Lgs n. 18 del 2010 è stato notevolmente depotenziato. Infatti nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, gli obblighi Iva sono ora adempiuti dal cessionario o committente (reverse charge) anche qualora il cedente o prestatore sia identificato in Italia, tramite identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale.
Solo in alcuni casi residuali sono ancora necessarie tali figure.
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1) Presupposti Iva
In base all’art. 17, c. 1, D.P.R. 633/72 l’IVA è dovuta dai soggetti che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi imponibili. Essi devono versarla all’erario, trimestralmente o mensilmente al netto della detrazione prevista nell’art. 19 sull’Iva relativa agli acquisti effettuati nello stesso periodo.
I tre requisiti di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sono:
- presupposto soggettivo: l’operazione deve essere posta in essere da un imprenditore o da un esercente arti o professioni;
- presupposto oggettivo: deve consistere in una prestazione di servizi o una cessione di beni;
- presupposto della territorialità: l’operazione deve essere effettuata in Italia.
La norma si riferisce genericamente a “soggetti” e non a “soggetti residenti” in quanto in alcuni casi il soggetto debitore d’imposta è il soggetto non residente. Ciò accade non solo quando gli stessi operano in Italia mediante una stabile organizzazione, ma, in taluni casi, anche quando effettuano operazioni rilevanti nel nostro Paese in virtù dei criteri di territorialità previsti dall’art. 7. In questi casi, gli obblighi possono essere assolti mediante un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta ai fini IVA ai sensi dell’art. 35-bis. In altri casi, gli adempimenti IVA possono ricadere sul committente italiano che applicherà il meccanismo del reverse charge.
2) Rappresentante fiscale
Il soggetto non residente - comunitario o extracomunitario - che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.
In base a quanto disposto dal quarto comma dell’art. 1 del D.P.R. 441/1997, richiamato dal secondo comma dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972, il rappresentante fiscale deve essere nominato attraverso:
- atto pubblico;
- scrittura privata registrata;
- lettera annotata;
in data anteriore all’esecuzione dell’operazione, in apposito registro presso l’Ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all’Ufficio IVA con le modalità previste dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Il rappresentante fiscale può essere:
- una persona fisica residente;
- una società di persone o di capitali;
- un ente commerciale o non commerciale con sede in Italia.
La nomina deve essere portata a conoscenza dei fornitori antecedentemente la prima operazione. Infatti le fatture emesse nei confronti del rappresentante fiscale devono essere cointestate al rappresentante ed al soggetto estero. E' possibile la nomina per una singola operazione e non per tutte le operazioni effettuate dal soggetto estero in Italia (R.M. n. 66 del 4 marzo 2002).
Il rappresentante deve tenere distinta la sua eventuale posizione IVA da quella assunta in qualità di rappresentante fiscale. L'operatore italiano che già possiede una partita IVA, se diventa rappresentante fiscale, avrà una ulteriore partita Iva: ciascuna partita iva sarà gestita in modo autonomo con contabilità separata.
Un rappresentante fiscale lo può essere con riferimento a più soggetti e quindi può essere intestatario di più numeri di partita Iva, mentre un operatore estero non può avere più di un rappresentante fiscale.