Entro il prossimo 27 dicembre deve essere versato l’acconto IVA per il 2019, utilizzando uno dei tre metodi di calcolo alternativi:
- il metodo storico;
- il metodo previsionale;
- il metodo analitico o della liquidazione intermedia al 20 dicembre.
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1) Il metodo storico
Il calcolo dell’acconto mediante il metodo storico è semplice ed è quello maggiormente utilizzato dai contribuenti. Prevede che il versamento da effettuare sia pari all’88% della base di riferimento (saldo a debito) ottenuta da uno o più righi delle comunicazioni liquidazioni periodiche inviate o della dichiarazione Iva 2019 presentata per l'anno 2018. Ricordiamo a tal proposito che, a partire dalla dichiarazione IVA 2018, il quadro VH doveva essere compilato esclusivamente nel caso in cui, attraverso la dichiarazione stessa, si sia proceduto alla correzione delle liquidazioni periodiche precedentemente trasmesse. Vediamo quindi quali campi delle comunicazioni Liquidazioni Periodiche debbano essere presi in considerazione, o eventualmente del modello Dichiarazione Iva 2019, devono essere presi in considerazione per procedere al calcolo dell’acconto Iva 2019 .
Periodicità Liquidazione | Comunicazione LiPe | Quadro VH |
Mensile | Dicembre VP14 + VP13 | VH15 + VH17 |
Mensile Posticipato | Dicembre (sulla base delle operazioni di novembre) VP14 + VP13 | VH15 + VH17 |
Trimestrale speciale | 4° trimestre VP14 + VP13 | VH16 + VH17 |
Trimestrale (saldo a debito) |
4° trimestre VL38 – VL36 + VP13 |
VL38 – VL36 + VH17 |
Trimestrale (saldo a credito) |
4° trimestre VP13 – VL33 |
VH17 – VL33 |
Con riguardo ai soggetti passivi IVA riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972, le modalità di calcolo dell’acconto IVA sono influenzate dalla speciale disciplina di cui al DM 23 gennaio 2015. Al riguardo, la circolare n. 27/E del 2017 ha chiarito che “I soggetti di cui al comma 1dell’art.5 del DM (PA e società soggette all’applicazione dello split payment) devono determinare l’acconto utilizzando uno dei metodi sopra esaminati (storico / previsionale / effettivo), tenendo conto dell’IVA versata all’Erario nell’ambito di tale meccanismo.
Come specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n°28/E del 15.12.2017:
- in caso di utilizzo del metodo storico i soggetti in esame devono “tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti ossia, dell’imposta versata direttamente (soggetti di cui al comma 01 dell’art. 5 del DM) ovvero dell’imposta versata a seguito della liquidazione periodica (soggetti di cui al comma 1 dell’art. 5 del DM)”;
- l’acconto IVA deve essere “determinato unitariamente e, pertanto, i soggetti interessati dovranno versare un unico acconto che tenga conto anche dell’imposta dovuta nell’ambito della scissione dei pagamenti”.
2) Il metodo previsionale
Se il contribuente sceglie di calcolare l’acconto utilizzando il metodo previsionale, dovrà procedere ad una stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento. Deve, quindi, conoscere con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell’anno, in quanto, trattandosi di una stima, potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto (con conseguente applicazione della sanzione ordinaria del 30% sugli importi dovuti e non versati).
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3) Il metodo analitico
Il metodo della liquidazione analitica o intermedia consiste, invece, nel calcolare l’acconto dovuto sulla base di una apposita liquidazione dell’imposta che tiene conto dell’IVA relativa a:
- operazioni annotate nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro IVA degli acquisti nel periodo:
- 01.12.2019 – 20.12.2019, per il contribuente mensile;
- 01.10.2019 – 20.12.2019, per il contribuente trimestrale;
- operazioni poste in essere fino al 20.12.2019, ma non ancora fatturate o registrate.
Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre 2019 o terzo trimestre 2019).
4) Termini e modalità di versamento
L’acconto IVA non può essere rateizzato e dovrà essere versato (solo se di importo pari o superiore a € 103,29) mediante modello F24 entro il prossimo 27 dicembre, esclusivamente in via telematica.
Per il versamento devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:
- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali;
e dovrà essere indicato, come periodo di riferimento, l’anno 2019.
L’importo dell’acconto Iva, in sede di presentazione del modello F24, può essere compensato con altre imposte o contributi a credito.
5) Soggetti esclusi dal versamento
Sono, invece, esclusi dal versamento:
• i contribuenti che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
• i contribuenti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta;
• i soggetti per i quali l’acconto dovuto è inferiore a € 103,29;
• i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019;
• i contribuenti che hanno cessato l’attività o la cesseranno nel 2019, e in ogni caso coloro che l’hanno cessata anteriormente all’1.12.2019, se mensili, ovvero all’1.10.2019 se trimestrali;
• i soggetti che applicano il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 D.l. 98/2011);
• i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 58 L. 190/2014);
• i soggetti che sono usciti dal regime dei minimi/forfetari dal 1° gennaio 2019 con applicazione del regime ordinario;
• le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario (L. 398/91);
• i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72);
• i contribuenti in regime agricolo di esonero (art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72).