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IVA PER CASSA, I CHIARIMENTI PER POTERLA APPLICARE DAL 1° DICEMBRE

Iva per cassa, i chiarimenti per poterla applicare dal 1° dicembre

Forniti dalle Entrate preziosi chiarimenti sull’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa introdotto dal Decreto Sviluppo 2012, che da domani 1° dicembre sostituirà il precedente regime previsto dal D.L. n. 185/2008

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Dopo l’approvazione (con Decreto MEF 11.10.2012) delle regole attuative del nuovo regime dell’Iva per cassa (anche detto “cash accounting”) introdotto dal Decreto Sviluppo 2012 e la definizione delle modalità per l’esercizio dell’opzione e dell’eventuale revoca (con Provvedimento del direttore del 21.11.2012), l’Agenzia delle Entrate ha ora fornito, con la Circolare n. 44/E del 26 novembre scorso, anche i chiarimenti per l’applicazione concreta del nuovo regime, che, si ricorda, entra in vigore da domani 1° dicembre.

In linea generale, l’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Per il solo 2012, è possibile optare per l’Iva per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012. Le Entrate chiariscono che possono accedere al regime di cassa a partire da tale data anche i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, con esclusivo riferimento, però, alle operazioni effettuate nel mese di dicembre 2012.

Il regime dell’IVA per cassa previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008, in vigore fino ad oggi 30 novembre, sarà abrogato da domani 1° dicembre 2012, quando entrerà in vigore, appunto, il nuovo regime previsto dall’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012. Il regime previsto dal D.L. n. 185/2008 non può essere, quindi, applicato alle operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012, ma resta valido per le operazioni effettuate prima di tale data e per le quali era stata espressa la relativa opzione.
 

1) Il limite del volume d’affari

L’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (c.d. “Decreto Sviluppo 2012”) ha introdotto un nuovo regime che prevede la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa (c.d. “Iva per cassa”). Il regime è applicabile, previa opzione, dai soggetti che, nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (in passato era € 200.000), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di inizio attività in corso d’anno, tale soglia di volume d’affari non deve essere ragguagliata ad anno.

Nel calcolo del limite di volume d’affari, inoltre, rientrano tutte le operazioni attive, sia quelle assoggettate all’IVA per cassa, che quelle escluse da tale regime.

Le Entrate hanno poi evidenziato che la Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE, nel prevedere che gli Stati membri possano applicare il regime di contabilità per cassa, ha anche stabilito che tale regime può essere applicato alle imprese con una soglia di fatturato superiore a € 500.000 e fino a 2 milioni di euro previa consultazione del Comitato IVA. Essendo la soglia di 2 milioni di euro, stabilita dal nostro ordinamento, superiore a quella di € 500.000, è stata, perciò, chiesta tale consultazione, ma questa sarà definita solo dopo il 1° dicembre 2012. Di conseguenza, la Circolare precisa che, se tale procedimento non dovesse dare esito positivo, “si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell’IVA per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi.”

 

2) Procedure concorsuali del cessionario o committente

L’IVA diviene comunque esigibile “dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente sia stato nel frattempo assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

La Circolare n. 44/E/2012 sottolinea che, in tal caso, l’esigibilità dell’IVA è sospesa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con IVA per cassa, fino all’effettivo incasso del corrispettivo, momento in cui l’imposta diviene esigibile limitatamente all’ammontare di quest’ultimo. A tal fine, è necessario che la procedura sia sta “avviata” prima del decorso di un anno, cioè prima di tale termine l’organo competente deve aver emesso il provvedimento di apertura della procedura (ad esempio, per il fallimento, rileva la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale).

3) Note di variazione

La Circolare in esame affronta, poi, il caso in cui, in pendenza del termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, venga emessa nota di variazione in aumento. In tale ipotesi, anche per il nuovo ammontare dell’imponibile o dell’imposta, l’anno decorre dalla effettuazione dell’operazione originaria.

Con riguardo alle variazioni in diminuzione, invece, se esse sono effettuate prima che l’IVA diventi esigibile, rettificano direttamente quest’ultima. Se, invece, sono effettuate dopo che l’IVA è divenuta esigibile, possono essere sono computate nella prima liquidazione utile.

4) Operazioni NON escluse

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’applicabilità del regime dell’IVA per cassa in esame non è preclusa per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione, in quanto tale differimento non deriva dall’applicazione di un regime speciale, ma dall’applicazione di disposizioni inerenti la tempistica degli adempimenti (ad esempio, il differimento della registrazione delle fatture previsto per gli autotrasportatori dall’articolo 74, comma 4, DPR n. 633/1972).

Non sono escluse dal regime dell’IVA per cassa, inoltre, le operazioni attive effettuate nei confronti degli enti non commerciali che agiscono nell’esercizio di impresa, anche se i beni o servizi da questi acquistati sono parzialmente destinati dall’ente all’attività istituzionale.

Inoltre, gli enti non commerciali possono avvalersi essi stessi dell’IVA per cassa relativamente all’attività commerciale eventualmente svolta, nel rispetto, ovviamente, di tutte le condizioni previste dalla disciplina in esame.
 

5) Esigibilità dell’IVA per i pagamenti non in contanti

La Circolare n. 44/E/2012 ha precisato che, per i corrispettivi non percepiti in contanti (ma percepiti, ad esempio, mediante assegni bancari, RI.BA, RID, bonifici bancari), per individuare il momento del pagamento al verificarsi del quale scatta l’esigibilità dell’IVA, il cedente o prestatore deve fare riferimento alla data di accreditamento dei corrispettivi medesimi nel proprio conto corrente, come risulta dall’estratto conto.

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