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SALDO IMU 2019, COME SI CALCOLA

Saldo Imu 2019, come si calcola

Il 16 dicembre 2019 scade il termine per versare il saldo Imu 2019. Riepilogo sulle modalità di calcolo e versamento nei casi più comuni

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Per determinare il saldo in scadenza il prossimo 16 dicembre è necessario:

  • verificare la delibera comunale che, risulta pubblicata sul sito Internet del MEF entro il 28.10.2019;
  • calcolare il saldo dell’IMU dovuta per il 2019, a conguaglio di quanto versato in acconto.

Nel caso in cui le delibere non fossero pubblicate si utilizzeranno le aliquote/detrazioni dell'anno precedente.

Si ricorda che è venuto meno il blocco degli aumenti da parte dei Comuni, previsto finora per il 2016, 2017, 2018. I comuni pertanto avranno la possibilità di rivedere le aliquote Imu. 

1) Saldo Imu 2019, calcolo della base imponibile

Per calcolare l'Imu dovuta per il 2019 occorre innanzitutto determinare la base imponibile.

Per i fabbricati, la base imponibile si calcola applicando alla rendita catastale rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

Categoria catastale

Moltiplicatore

Gruppo A (escluso A/10)

160

Categorie C/2, C/6 e C/7

Gruppo B

140

Categorie C/3, C/4 e C/5

Categorie A/10 e D/5

80

Gruppo D (escluso D/5)

65

Categoria C/1

55

La base imponibile è ridotta al 50% per:

  • gli immobili di interesse storico artistico;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
  •  gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. L'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
    • il contratto sia registrato;
    • il comodante:
      • possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato
      • risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Per fruire dell'agevolazione non è più necessario che il comodante presenti la dichiarazione IMU attestante il possesso dei requisiti richiesti (modifiche apportate dal Decreto Crescita art. 3-quater comma 1 lett. a) D.l. 34/2019 ).

Per gli immobili locati a canone concordato l’ammontare dell’Imu dovuta, così come risultante dall’applicazione dell’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 25%.  A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita  (art. 3-quater comma 1 lett. b) D.l. 34/2019) non è più necessario – per fruire dell’agevolazione - che il soggetto attesti con la dichiarazione IMU o altra comunicazione, il possesso dei requisiti per beneficiare di tale riduzione

Per i fabbricati di categoria D privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con DM (per il 2019 il Dm è quello del 06.05.2019).

Per gli immobili a destinazione speciale/produttiva (cat. D ed E), la rendita è data dalla stima diretta che valuta, oltre alle componenti edilizie, anche quelle impiantistiche connesse, per la specifica destinazione d'usto (imbullonati). Dal 2016 in questa stima vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. A tal fine è richiesta la presentazione di atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale. 

Per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.

Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile per i terreni agricoli, occorre rivalutare il reddito dominicale del 25% e poi moltiplicarlo per 135.

Per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, è previstal'esenzione, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Per le aree fabbricabili, invece, si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2019.

2) Saldo Imu 2019, applicazione delle aliquote

Una volta calcolata la base imponibile occorre moltiplicarla per l'aliquota di riferimento.

Le aliquote IMU sono deliberate dal Comune rispettando i seguenti limiti:

  • 4‰, per gli immobili adibiti ad abitazione principale (quando tassabili);
  • 7,6‰ negli altri casi.

In ogni caso, considerata l'ampio raggio d'azione riservato ai Comuni, è indispensabile verificare quanto deliberato dal Comune e pubblicato sul sito Internet del MEF. Una volta calcolata l'Imu dovuta per il 2019, per determinare il saldo occorre scomputare quanto versato a titolo di acconto. Si ricorda, inoltre, che l'imposta va rapportata ai mesi e alla percentuale di possesso, computando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

3) Saldo Imu 2019, abitazione principale e immobili ad essa assimilati

L'Imu non si applica all’abitazione principale non di lusso e alle relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria (anche se iscritte in catasto unitamente all’unità principale). L’ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale va quindi assoggettata ad IMU.

Le abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze sono assoggettate ad IMU, e godono della detrazione di € 200 che il Comune può aumentare fino all’azzeramento dell’imposta.

Vi sono dei casi in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi:

  • se non di lusso, non deve pagare l'IMU;
  • se di lusso deve pagare con aliquota ridotta e con la detrazione di 200 Euro.

Alcuni casi di assimilazione ad abitazione principale sono previsti dalla legge, altri possono essere disposti dal comune (e quindi vanno verificati caso per caso):

Equiparazione ad abitazione principale prevista dal comune

1

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata

Equiparazione ad abitazione principale prevista dalla legge

1

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse (dal 2016) quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

2

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008

3

casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

4

unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:

  • in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
  • dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
  • del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  • appartenente alla carriera prefettizia;

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5

la sola unità immobiliare:

  • posseduta da cittadini italiani:
  • non residenti in Italia;
  • iscritti all'AIRE(Anagrafe degli italiani residenti all'estero);
  • già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
  • posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;
  • a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.


Sono inoltre esenti dall'IMU:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti, fari ecc….);
  • fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (come musei, biblioteche, archivi …);
  • fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis D.l. 557/93), necessari allo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
  • immobili merce, ossia quelli destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. L'esenzione opera fino a che permane tale destinazione e finché tali immobili non sono locati;
  • immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85). Per gli immobili che sono ad utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale. La parte dell'immobile adibita ad attività commerciale va accatastata autonomamente o, laddove non sia possibile, va individuata la frazione di unità destinata all'attività non commerciale. Per usufruire dell'esenzione l'ente deve presentare apposita dichiarazione Imu/Tasi ENC entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta. Se non sono intervenute variazioni, la dichiarazione già presentata ha effetto anche per gli anni successivi;
  • fabbricati colpiti dagli eventi sismici:
    • del 2009 dell'Abruzzo (l'esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità);
    • del 2012 dell'Emilia, Veneto, Lombardia (l'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31.12.2019;
    • del 24.08.2016 nell'Abruzzo Lazio Marche e Umbria (l'esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31.12.2020);
    • del 2017 nell'Isola di Ischia (l’esenzione opera a decorrere dalle rate in scadenza dopo il 21.8.2017, fino alla definitiva ricostruzione / agibilità e comunque fino al 2020);
  • immobili siti nelle Zone Franche Urbane, posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche, da parte delle piccole e micro imprese. I requisiti per fruire dell'agevolazione sono fissati con specifiche disposizioni emanate per le diverse zone interessate.

4) Saldo Imu 2019, terreni agricoli

Per quanto riguarda i terreni agricoli, sono esenti quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Godono dell'agevolazione anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultano:

  • proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola diretto coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare;
  • iscritti come coltivatori diretti nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali, come previsto dall'art. 11 della L. 9/1963.

Nel caso in cui il coadiuvante possieda anche altri terreni concessi in affitto o comodato ad altri soggetti, per tali terreni non si applica l'esenzione.

Godono dell'agevolazione, altresì, le società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), il coltivatore diretto e Iap, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.  

Sono esenti Imu i terreni agricoli ricadenti in aree di montagna o di collina, definiti sulla base dei criteri stabiliti con C.M. 9/1993:

  • quelli in cui, accanto al comune, non è riportata alcuna annotazione, sono esenti completamente;
  • quelli in cui, accanto al comune, è riportata l'annotazione "parzialmente delimitato", con la sigla "PD", l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.

Sono poi esenti Imu anche i terreni:

  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso;
  • ubicati nelle isole minori (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015).

5) Saldo Imu 2018, versamento

Il versamento può essere effettuato:

  • con mod. F24 (ordinario o semplificato);
  • o con bollettino di conto corrente postale.

Il versamento va effettuato arrotondando all'unità di euro, e il versamento minimo previsto è di 12,00 euro, salvo che il Comune non abbia previsto soglie diverse.

Se il versamento avviene con il mod. F24, bisogna utilizzare i seguenti codici tributo:

CODICE TRIBUTO

TIPO DI IMMOBILE

3912

Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8, A/9)

3914

Terreni

3916

Aree fabbricabili

3918

Altri fabbricati

3925

Immobili ad uso produttivo cat. D (destinata allo stato)

3930

Immobili ad uso produttivo cat. D

 (eventuale incremento di aliquota  da parte del Comune)



In alternativa è possibile effettuare il versamento con bollettino di c/c/p, indicante il numero di c/c “1008857615”, valido per tutti i Comuni. Il bollettino può essere presentato sia in forma cartacea che utilizzando il canale telematico di Poste spa. Si ricorda, inoltre, che nel bollettino di c/c/p è possibile indicare un solo codice Comune, quindi, in presenza di più immobili:

  • in Comuni diversi, è necessario utilizzare tanti bollettini quanti sono i Comuni ai quali va versata l’IMU;
  • nello stesso Comune, è possibile versare l’IMU con un unico bollettino di c/c/p.
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Commenti

mario - 21/11/2015

ai paragrafi saldo imu abitaz.principale e terreni è indicato l'anno 2016 anziché 2015.

Elisabetta - 26/11/2015

Grazie per la segnalazione!

FRANCESCO - 11/01/2013

LA CIRCOLARE MINISTERIALE 3/DF A PAGINA 18,RECITA:IL RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL LEGISLATORE DELLA POSSIBILITA' PER I COMUNI"DI CONSIDERARE ABITAZIONE PRINCIPALE L'UNITA IMMOBILIARE"POSSEDUTA DA ANZIANI, DISABILI E DAI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO,COMPORTA CHE, NEL CASO IN CUI VENGA ESERCITATA TALE FACOLTA',SULL'IMPOSTA DA VERSARE NON DEVE ESSERE COMPUTATA LA QUOTA RISERVATA ALLO STATO DI CUI AL COMMA 11 DELL'ART,13 DEL D.L. N.201 DEL 2011,POICHE' QUEST'ULTIMA NORMA ESCLUDE ESPRESSAMENTE DALL'ANZIDETTA QUOTA L'ABITAZIONE PRINCIPALE E LE PERTINENZE.SI RITIENE CHE,ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPENA ILLUSTRATE,INTRODOTTE NEL COMMA 10 DELL'ART.13 DEL D.L.N.201 DEL 2011,ABBIA PERSO SIGNIFICATO,RELATIVAMENTE ALLA FATTISPECIE IN ESAME,LA DISPOSIZIONE PRESENTE NEL COMMA 11,SECONDO CUI "LE DETRAZIONI E LE RIDUZIONI DI ALIQUOTA DELIBERATE DAI COMUNI NON SI APPLICANO ALLA QUOTA RISERVATA ALLO STATO".LA STESSA E' RIPORTATA IN OCCHIO ALLE DELIBERE DOVE CITA:LE MODIFICHE ALLE ALIQUOTE STABILITE DA CIASCUN COMUNERIGUARDANO LA QUOTA COMUNALE DELL'IMU,NON QUELLA ERARIALE.

Elisabetta - 10/01/2013

Se l'abitazione è stata assimilata ad abitazione principale secondo me dovrebbe essere applicata l'aliquota del 4 per mille. Tra l'altro, se in acconto la quota erariale è stata versata con aliquota diversa (maggiore), in sede di saldo si poteva utilizzare in compensazione tale importo per versare la quota comunale. In alternativa resta sempre la possibilità di chiedere il rimborso al Comune competente. Saluti

francesco - 03/01/2013

Il Comune ha deliberato ai fini IMU di riconoscere come abitazione principale l'immobile per i residenti all'estero con l'aliquota al 4 per mille e 200 euro di detrazione senza agevolazione per i figli inferiori a 26 anni,per quanto riguarda l'aliquota erariale si deve versare la quota del 3,8 dell'aliquota del 7.6 oppure con l'aliquota del 4 per mille.Grazie

Laura1967 - 10/12/2012

Scusatemi ,ma non ho capito se è possibile fare un accatastamento unitario a fini fiscali per beneficiare di un unica aliquota prima casa per due appartamenti attigui con proprietà differenti: uno intestato a mio marito (prima casa) e uno attiguo, intestato a me (ai fini imu, seconda casa), dove siamo residenti con i nostri tre figli . C' e' qualche speranza ? Vi ringrazio anticipatamente per una Vostra gradita risposta.

Archimede - 21/11/2015

L'immobile deve essere fuso in un unica unità immobiliare in armonia alle norme urbanistica del comune di residenza e,poi, accatastato come unico immobile. In buona sostanza bisogna presentare un progetto all'Ufficio Urbanistico del comune ove insiste l'immobile. Quando il progetto sarà approvato ed il comune rilascerà il, nuovo, certificato di abitabilità si potrà accatastare l'immobile come unica unità immobiliare e fruire delle agevolazione previste sulla prima casa.

Antonella65 - 26/11/2012

Un locale a piano trasformato in abitazione da vecchi proprietari con atto notarile e variazione catastale in A/4 (case popolari); dal 1989 è stato acquistato (modifica notarile) da un privato che ha tolto la luce, gas e l'acqua, usandolo per volontà e per natura come magazzino, pertinenza di un abitazione principale (dimenticandosi di fare la variazione catastale in C/2). Nel mese di agosto si è deciso di variare catastalmente la categoria ( da A/4 --> a C/2). Con procedura Docfa, il Geometra abilitato ha inviato l'istanza all'Agenzia territorio, il 04/09/12 Tre domande sorgono all'attenzione, che solo voi sarete in grado di rispondere. 1) Il saldo imu per il 2012 potrebbe essere calcolato con la vecchia rendita catastale (visto che la variazione ha avuto effetto dal 04 settembre)? 2) La procedura Docfa rappresenta una denuncia fatta al catasto ? (Quindi il catasto è già a conoscenza della variazione). Infatti con nuova visura catastale viene evidenziata la nuova categoria. 3) Si necessità presentare entro 90 giorni, adeguata dichiarazione imu? (nelle istruzioni della dichiarazione imu, quando introduce l'argomento sulla pertinenza, evidenza il "nessun obbligo" del dichiarante per gli immobili che hanno cambiato valore catastale [fonte rivista Il salvagente dell'08-15 novembre 2012, pag. 16], se la variazione è stata denunciata agli uffici del territorio. Grazie dell'attenzione.

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