Il tema della vigilanza sulla sicurezza nell’ ambiente lavorativo presenta particolare interesse; anche perché in passato si è discusso se una delega piena determinasse, da parte del datore di lavoro, il venir meno dell'obbligo di vigilanza e, soprattutto, se in ogni caso essa determinasse il permanere di una posizione di garanzia.
Pare che queste incertezze siano fugate dalla nuova normativa che recepisce opinioni condivise ed accreditate già nel passato sia in dottrina che in giurisprudenza. Va dunque ribadito che la delega di cui si discute non fa venir meno l'obbligo di vigilanza. Infatti, la delega di funzioni è ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 del T.U. sulla sicurezza. Essa non è consentita per la valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento sulla sicurezza, nonché per la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Inoltre, la delega non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Tuttavia, come il richiamato art. 16 chiarisce, si parla qui di una vigilanza "alta", che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato; e che si attua anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dall'art. 30, comma 4, che a sua volta disciplina il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Tale rinvio costituisce una norma assai rilevante, che introduce nel sistema della responsabilità penale un importante frammento del sistema di responsabilità degli enti; e rende al contempo più chiara la reale natura dell'obbligo di vigilanza.
Ciò che maggiormente interessa è che la vigilanza, quale che ne sia l'esatta estensione, di certo non può identificarsi con un'azione di vigilanza sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante. Se così non fosse, l'istituto della delega si svuoterebbe di qualsiasi significato. La delega ha senso se il delegante trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda, come si è accennato, precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni.
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1) Rassegna giurisprudenziale sulla delega di funzioni dell’RSPP
In caso di delega di funzioni, il dovere di vigilanza che, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, grava sul delegante riguarda la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato e non impone il controllo delle modalità di svolgimento delle lavorazioni (Cass. pen., Sez. IV, 01/02/2012, n. 10702).
In caso di omicidio colposo addebitato a un preposto per infortunio occorso a un dipendente, l'ente datore di lavoro risponde come responsabile civile per un fatto altrui, in ragione non già di un nesso eziologico tra condotta ed evento dannoso, ma in forza della sola esistenza di un rapporto qualificato, caratterizzato dal fatto che un soggetto è chiamato a rispondere sul piano economico del fatto altrui, in forza di speciali rapporti che lo legano all'autore del reato, alla cosa a mezzo della quale esso è stato commesso ovvero al luogo nel cui ambito si è svolta l'attività criminosa.
In tali casi, la prova liberatoria, ove ammessa, non ha mai ad oggetto la mancata partecipazione all'azione criminosa, ma, con modulazioni diverse da caso a caso, l'impossibilità di impedirla, né costituisce prova liberatoria il conferimento della delega di funzioni al preposto, in quanto la delega di funzioni, di per sé, non comporta sempre e comunque l'esonero di responsabilità del datore di lavoro, essendogli, infatti, per esplicita indicazione normativa (contenuta ora nell' art. 16, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, che ha recepito il pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale), pur sempre imposto l'obbligo di vigilare costantemente sul delegato e, in particolare, ad esercitare un concreto controllo sul generale andamento della gestione dell'impresa e, in un tale ambito, anche sulle funzioni delegate, sì da poter provvedere, nel caso, in via sostitutiva, per far fronte al mancato o inidoneo esercizio della delega (Cass. pen., Sez. IV, 24/02/2011, n. 12027).
Come codificato nell'art. 16 del D. Lgs. 81/2008, perché una delega di funzioni abbia efficacia, è necessario che il suo rilascio sia provato in modo rigoroso, non potendo la stessa essere invece implicitamente presunta dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa (Cass. pen., Sez. IV, 26/02/2010, n. 20592).
La delega di funzioni, spettanti e facenti carico al datore di lavoro, nei riguardi di terzi, disciplinata dall'art. art. 16 del D. Lgs. 81/2008, come modificato dall'art. 12 del D. Lgs. 106/2009, non può ritenersi implicitamente presunta dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa (Cass. pen., Sez. IV, 05/02/2010, n. 7691).
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