Tale articolo al comma 1 enuncia ” [1] L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’ art 2468 c.c. quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento”...
In via generale questa prima ipotesi di recesso riconosce al socio il diritto di recedere qualora la società si trovi a compiere operazioni che modifichino il sostanziale oggetto sociale, oppure in caso di fusione e scissione...
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