La sentenza numero 3 del 23.01.2012, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, ha affrontato una tematica di grandissima attualità: la qualifica fiscale del commercio elettronico praticato da soggetti non imprenditori (o quanto meno che non si ritengono tali). Oggi esiste una ampia varietà di siti specializzati attraverso i quali, mediante la semplice creazione di un account, è possibile vendere, tramite aste o altre modalità, beni dei quali ci si vuole disfare. Quando l’attività appena descritta supera i limiti della “occasionalità” per divenire vera e propria attività che genera reddito d’impresa?.
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Il commercio elettronico svolto “occasionalmente”: quando diviene reddito d’impresa?