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SCHEDA CARBURANTE “SOSTITUIBILE” DA CARTA DI CREDITO O BANCOMAT

Scheda carburante “sostituibile” da carta di credito o bancomat

Se si usa “esclusivamente” la moneta elettronica per tutti i rifornimenti di carburante, non è più necessario adempiere l’obbligo della scheda carburante.

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Aggiornato nel mese di settembre 2015

I soggetti passivi Iva, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che effettuano operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione, prima dell’entrata in vigore del Decreto Sviluppo 2011 (D.L. n. 70/2011), dovevano obbligatoriamente “certificare” tali acquisti mediante annotazione all’interno di una c.d. “scheda carburante” (D.P.R. n. 444/1997) in modo da poter:

  • esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva assolta;
  • portare in deduzione il costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi.

La scheda carburante è sostitutiva della fattura in tal senso.

In seguito all’entrata in vigore del Decreto Sviluppo 2011, è possibile certificare gli acquisti di carburante, oltre che mediante la scheda carburante, anche mediante pagamenti effettuati “esclusivamente” con carte elettroniche di pagamento (carte di credito, carte di debito, carte prepagate).

I soggetti che ricorrono sempre a tale metodo di pagamento elettronico  sono esonerati dall’obbligo della scheda carburante, in quanto i dati utili per la certificazione ai fini dell’esercizio della detrazione dell’Iva e delle deduzione dei costi sono facilmente rinvenibili nell’estratto conto.
L’applicazione pratica di tale disposizione ha trovato i suoi chiarimenti ufficiali nella Circolare n. 42/E dell'Agenzia delle Entrate.

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1) L’alternatività dei due sistemi di certificazione

La Circolare delle Entrate ha sottolineato che i due sistemi di certificazione (il sistema cartaceo della scheda carburante e quello elettronico delle carte di credito, di debito e prepagate) sono tra loro alternativi: o si adotta la scheda carburante, o si decide di fruire dell’esonero dall’obbligo della scheda carburante effettuando, però, in quest’ultimo caso, tutti i pagamenti con carte elettroniche di pagamento.
La scelta dell’uno o dell’altro sistema di documentazione deve essere riferita al soggetto passivo Iva (esercente attività imprenditoriale, artistica o professionale) in modo unitario, nel senso che la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d’imposta deve essere unica per tutti gli acquisti di carburante effettuati e per tutti i veicoli utilizzati nello svolgimento dell’attività.
Per evitare di disporre la scheda carburante, quindi, l’impresa o il lavoratore autonomo deve utilizzare sempre e per tutti i veicoli lo strumento di pagamento elettronico. 

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2) La carta elettronica di pagamento

Le carte di credito, di debito o prepagate utilizzabili per il pagamento dei rifornimenti di carburante, utili ai fini dell’esonero dall’obbligo della scheda carburante, sono quelle emesse da operatori finanziari residenti nel territorio dello Stato o dotati di stabile organizzazione in Italia. Tali operatori, infatti, a differenza di quelli non residenti o privi di stabile organizzazione, sono tenuti agli obblighi di rilevazione dei dati identificativi dei clienti e di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei rapporti intrattenuti con essi e di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo (art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973).

Non è necessario che la carta elettronica di pagamento sia dedicata esclusivamente all’acquisto di carburante, ma può essere utilizzata anche per effettuare altri tipi di acquisti inerenti l’attività.
Resta fermo che, per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi, dato che il conto corrente non deve essere necessariamente “dedicato” all’attività svolta, la carta utilizzata per l’acquisto di carburante può essere utilizzata anche per effettuare acquisti diversi da quelli relativi all’attività artistica o professionale.

Le “carte fedeltà” associate al contratto di “nettingnon sono interessate dalle disposizioni del Decreto Sviluppo 2011, in quanto sono utilizzate dall’utente per effettuare acquisti periodici e continuativi dal gestore dell’impianto e, quindi, sono relative a contratti di somministrazione di beni, e non di cessioni di beni a cui fanno riferimento le disposizioni del D.P.R. n. 444/1997 e del D.L. n. 70/2011. 

3) I dati “minimi” necessari a certificare l’acquisto

L’Agenzia delle Entrate precisa che, anche se tutti gli acquisti di carburante vengono pagati con strumenti di pagamento elettronici, fruendo quindi dell’esonero dall’obbligo della scheda carburante, deve essere comunque garantita l’esposizione dei dati “minimi” necessari a certificare tali acquisti e a ricondurre l’acquisto effettuato al soggetto, in modo da consentirgli di detrarre l’Iva e portare in deduzione i costi. A tal fine, è necessario che:

  • il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione;
  • l’estratto conto riporti almeno la data del rifornimento di carburante, il soggetto esercente l’impianto di distribuzione presso il quale è effettuato il rifornimento e l’ammontare del corrispettivo pagato.

Questo è, comunque, il contenuto “minimo” che deve risultare dalla documentazione dell’acquisto di carburante per consentire sia la detrazione ai fini IVA sia la deduzione del relativo costo. Naturalmente, è ben accetta la presenza nella documentazione di ulteriori dettagli che rendano più agevole l’esercizio del potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
 

4) Osservazioni

Da quanto detto finora emerge che, se anche una sola operazione di acquisto viene effettuata in contanti, sorge l’obbligo della scheda carburante anche per tutte le altre operazioni di acquisto di carburante effettuate nel periodo d’imposta, anche se queste sono state eseguite mediante strumenti di pagamento elettronici.
Ciò è abbastanza limitante, in quanto è sufficiente che anche una sola volta si verifichi un guasto tecnico nei sistemi di pagamento elettronico al momento del rifornimento (situazione non rara), obbligando quindi il soggetto acquirente a pagare in contanti, per far ritornare l’obbligo della scheda carburante.

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Commenti

Iannicelli Generoso - 14/05/2018

Buonasera sono un agente di commercio e volevo sapere se pagando il carburante al fai da te o addirittura al self service senza operatore con il pago bancomat va bene la ricevuta di pagamento per scaricare il costo è l’iva O altrimenti cosa devo fare

Luigia Lumia - 17/05/2018

Per la detrazione deve obbligatoriamente fare uso della scheda carburante. Dal 1 luglio entrerà in vigore l'acquisto con la fattura elettronica, ma è probabile che l'utiizzo della scheda carburante sarà possibile in maniera tradizionale fino al 31 dicembre. legga i nostri articoli nel dossier della [fattura elettronica](https://www.fiscoetasse.com/fatturazione_elettronica) per restare aggiornato.

PIETRO - 23/01/2017

SALVE HO APPENA APERTO COME DITTA INDIVIDUALE E VORREI SCARICARMI IL COSTO DELLA BENZINA , POSSO FARLO ANCHE SE LA MACCHINA CHE UTILIZZERò è INTESTATA A MIA MOGLIE?

Guazza - 29/10/2014

Ma in questo caso sorgerebbe l'anomalia di un costo eccessivo per il carburante in rapporto al n. di automezzi e poi sicuramente gli ispettori dell'Agenzia delle Entrate andranno a vedere i km fatti da ogni automezzo e l'anno di acquisto. Con un semplice calcolo, si vede subito quanti km hanno fatto mediamente i mezzi nel periodo d'imposta.....

Giuseppe - 08/09/2014

Mi sembra strano che non sia previsto l'obbligo di indicare la targa del veicolo. In questo modo si potrebbe fare rifornimento con la carta di credito, e scaricarsi il costo, anche per i veicoli della moglie o dei figli, pur non rientranti nell'esercizio dell'attitivà commerciale o professionistica.

Raffaele Anchora - 13/12/2012

Mi chiedo se nel pagamento del carburante, utilizzando un mezzo elettronico, carta di credito, bancomat, etc, si possa detrarre la relativa imposta I.V.A, visto che tale certificazione non costituisce fattura, nè è evidenziata la relativa imposta, come prevede il D.P.R. 633 de 72.

Luigia Lumia - 15/12/2012

Anche la scheda carburante non era una fattura e consentiva la detrazione dell'Iva. Il pagamento con carta sostituisce la carta e non fa perdere il diritto alla detrazione Iva. Come fare in concreto.. non so. si farà un foglio con scritto acquisti carburanti con carta di credito nel mese di... o trimestre... totale e poi scorporo dell'Iva.

dawnraptor - 03/12/2012

E chi lo sa? Chiedono il rapportino mensile sottoscritto perfino con le fatture di netting, figuriamoci se non lo chiederanno qui... Però al momento non mi risulta ci sia l'obbligo.

Claudia - 29/11/2012

Visti i dati "minimi" che dovranno emergere dall'estratto conto a seguito delle transazioni elettroniche, i chilometri delle auto a fine mese/trimestre non debbono essere più riportati?

Daniele - 17/11/2012

COME SI EVINCE DALLA NOTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, SECONDO ME INVECEL'ACQUISTO UNA TANTUM IN CONTANTI NON VANIFICA AFFATTO LA DETRAZIONE DI QUELLI EFFETTUATI IN MODALITA' ELETTRONICA, MA SOLTANTO NON PEREMETTE A QUEST'ULTIMO DI ESSERE CONTABILIZZATO POICHÉ : " I due sistemi di certificazione risultano tra loro alternativi: anche alla luce delle finalità di semplificazione che il legislatore ha inteso perseguire, deve ritenersi che la scelta dell’uno o dell’altro sistema di documentazione possa essere riferita al soggetto d’imposta - esercente attività imprenditoriale, artistica o professionale - in modo unitario. In altri termini, la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d’imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l’eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell’attività. Non è necessario che la carta elettronica sia utilizzata esclusivamente per l’acquisto di carburante, potendo il medesimo mezzo di pagamento essere utilizzato anche per effettuare altri acquisti."

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