Il “Decreto Sviluppo 2012” ha previsto una ulteriore estensione del regime dell’Iva per cassa rispetto a quanto precedentemente previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008. In base alle nuove regole, infatti, potranno fruire dell’opzione per l’Iva per cassa i soggetti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (finora, il volume d’affari doveva essere non superiore a € 200.000).
Le regole attuative del novellato regime dell’Iva per cassa sono state indicate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11.10.2012, già firmato dal Ministro e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La nuova Iva per cassa potrà essere applicata già alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.
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1) Ambito applicativo
I soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, possono optare per l’Iva per cassa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
2) Le conseguenze dell’opzione
Per i soggetti che esercitano l’opzione per l’Iva per cassa, l’IVA diventa esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
Lo scopo è quello di non far anticipare il versamento dell’IVA al cedente di beni o prestatore di servizi nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente che sia a sua volta soggetto passivo di imposta.
L’Iva diventa, in ogni caso, esigibile decorso 1 anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario/committente, prima del decorso di tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Analogamente, anche l’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi diventa detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
Il diritto alla detrazione dell’Iva in capo al cessionario/committente sorge, invece, sempre al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
3) Come si applica l’Iva per cassa
L’opzione per l’IVA per cassa dovrà essere esercitata secondo le modalità che saranno stabilite con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Lo stesso vale per la revoca dell’opzione.
Su ogni fattura emessa applicando il regime dell’Iva per cassa, deve essere apposta specifica annotazione per indicare che si tratta di operazione con “Iva per cassa”, con espresso riferimento anche alla norma istitutiva (art. 32-bis, D.L. n. 83/2012). L’omessa indicazione di tale dicitura costituisce una violazione formale ai fini sanzionatori.
Le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero nel corso del quale scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
4) Decorrenza e termine dell’opzione
L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
Il soggetto che ha optato per l’Iva per cassa può decadere da tale regime per due motivi:
- per scelta, presentando apposita revoca;
- per superamento nel corso dell’anno della soglia di volume d’affari di 2 milioni di euro.
In quest’ultimo caso, il soggetto esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie dell’IVA a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Per le operazioni passive, le regole ordinarie si applicheranno con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, anche se l’acquisto è stato effettuato nel periodo in cui era applicato il regime dell’IVA per cassa.
Sia in caso di uscita dal regime per effetto del superamento della soglia di volume d’affari, sia in caso di uscita dal regime per effetto della revoca dell’opzione da parte del soggetto passivo, la norma prevede che nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’IVA per cassa venga computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. Ciò permette di evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.
Nella stessa liquidazione, il soggetto passivo potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.