Con il recente articolo 13-ter del Dl n. 83 del 2012 (“decreto crescita”) viene profondamente modificata la disciplina in materia di responsabilità solidale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi. La nuova disposizione, riscrivendo l’art.35 commi 28, 28-bis e 28-ter del D.l. n.223 del 2006, infatti, prevede:
- la responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto e senza alcun limite temporale,per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.
- l’esclusione dalla responsabilità prevista solo se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore.
- l’attestazione dell’avvenuto adempimento dei predetti obblighi che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da Caf o da professionisti abilitati.
- in assenza di tale documentazione viene previsto che sia l’appaltatore che il committente possano sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della stessa.
- gli atti notificati entro termine al subappaltatore devono essere notificati anche al responsabile in solido (con l’evidente fine di tenere informato l’appaltatore di eventuali infrazioni fiscali del subappaltatore).
Potrebbero interessarti i seguenti prodotti:
1) I soggetti interessati e a quali contratti si applica la responsabilità solidale
I predetti obblighi trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi tra :
- soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi; vale a dire società di capitali, cooperative, enti pubblici, ecc.
- di contro, la predetta disciplina non trova applicazione con riferimento alle “stazioni appaltanti” di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi di cui al Capo IV D. Lgs. n. 163/2006.
A quali contratti si applica la responsabilità solidale
Questa disciplina si applica a tutti gli appalti, così come individuati dal Codice Civile. Le regole non valgono invece per la somministrazione di manodopera. Per distinguere le due situazioni bisogna accertarsi che l’appaltatore possieda determinate caratteristiche, come il potere organizzativo e direttivo, l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione del rischio d’impresa.
Gli obblighi derivanti dalla responsabilità solidale possono essere attenuati dalla contrattazione collettiva, cui è demandato il compito di individuare forme alternative di controllo.
2) Collegamento con il Durc
A detta dell’associazione degli edili, al regime della responsabilità solidale nell’ambito degli appalti è strettamente connesso l’istituto del Durc, documento unico di regolarità contributiva.
Una nota del Ministero del Lavoro, seguita anche da un messaggio Inps, hanno messo in evidenza che la responsabilità solidale di un soggetto non inficia anche la regolarità del Durc emesso in suo favore. Le verifiche effettuate ai fini del rilascio del Durc sono infatti riconducibili solo al rapporto tra l’impresa e l’ente abilitato al rilascio del documento.
Ti potrebbero interessare:
- Rapporto di lavoro in edilizia dopo la nuova patente a punti - cartaceo
- La Patente a Punti nei Cantieri edili - Libro di carta
- Guida pratica al decreto Salva Casa -150 FAQ per risolvere le irregolarità edilizie e la normativa regionale sui sottotetti (eBook 2024)
- Sanatoria edilizia 2024 e Decreto-Salva Casa post conversione decreto 69/2024 (Corso on-line in diretta)
- Decreto Salva Casa: commento, guida e riflessioni ebook
- IVA in edilizia e nel settore immobiliare 2024 - cartaceo
3) Le sanzioni
L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente, ovvero il pagamento del corrispettivo senza la preventiva verifica della regolarità dei predetti adempimenti di natura tributaria, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 200.000, qualora gli adempimenti tributari in parola si rivelassero, in sede di verifica, non correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.
Puoi approfondire con:
- La Patente a Punti nei Cantieri edili libro di carta
- Busta paga in edilizia ebook
- La tassazione degli immobili ebook
- Guida alla compravendita immobiliare ebook
- Rapporto di lavoro in edilizia libro di carta
Visita anche la sezione dedicata al Superbonus 110 e alle Agevolazioni per gli Immobili
4) L'intervento dell'Agenzia delle Entrate
A seguito dell’entrata in vigore della norma gli addetti ai lavori hano segnalato varie difficoltà connesse alla applicazione concreta della stessa. In particolare si rileva che la norma non ha mai specificato in modo chiaro il contenuto che la documentazione dovrebbe avere per comprovare il versamento delle ritenute e dell’Iva.
Dal momento che in assenza di questa documentazione l’appaltatore può sospendere il pagamento, questa incertezza avrebbe potuto provocare ulteriori ritardi nei pagamenti, con gravi ripercussioni a danno delle imprese.
Proprio a fronte di tale situazione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare 40/E dell’8 ottobre scorso la quale pone a soluzione due problematiche di rilievo ossia:
- decorrenza dell’ applicazione della norma in esame
- la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’Iva.
In merito al primo punto, la circolare precisa che le disposizioni di cui all’articolo 13-ter devono trovare applicazione per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della norma).
Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, l’Agenzia chiarisce che - sulla base dell’articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente - tali adempimenti sono esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che, a decorrere dal 11 ottobre 2012, il committente/appaltatore deve chiedere la certificazione della regolarità dei versamenti (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e IVA) ai propri appaltatori/subappaltatori con riferimento alle prestazioni eseguite nell’ambito di contratti di appalto / subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012.
A decorrere da tale data e in assenza della predetta documentazione, il committente/appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della suddetta certificazione.
Invece, con riferimento alla seconda criticità, ossia alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’Iva e delle ritenute, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore, la circolare ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai Caf e dai professionisti abilitati (dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente del lavoro), una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
A tale riguardo, la circolare espone in dettaglio gli elementi che tale dichiarazione sostitutiva deve necessariamente contenere. In particolare:
- il periodo nel quale l’Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, con indicazione se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta ovvero se è stato applicato il regime dell’Iva per cassa o la disciplina del reverse charge
- il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale
- gli estremi dell’F24 con cui sono stati effettuati i versamenti dell’Iva e delle ritenute non scomputate
- l’affermazione che l’Iva e le ritenute versate includono quelle riguardanti il contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione è resa.
Ti potrebbero interessare:
5) Scarica gratis dal nostro Business Center <a target="_blank" href="http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/16952-Autocertificazione-sulla-responsabilit%C3%A0-solidale-negli-appalti-di-opere-e-servizi.html"><strong>il fac-simile di autocertificazione sulla responsabilità solidale negli appalti di opere e servizi</strong></a>
Sul nostro Business Center scarica il fac-simile di autocertificazione sulla responsabilità solidale negli appalti di opere e servizi da integrare opportunamente in base alle effettive esigenze.