L’istituto del licenziamento collettivo è disciplinato principalmente dall’art. 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223. Le cause che giustificano il ricorso a tale istituto risiedono nella riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro e nella cessazione dell’attività. L’ipotesi di licenziamento collettivo si verifica nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia.
L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla L. n. 223 del 1992, art. 24, per il licenziamento per riduzione del personale grava su chi assume che il licenziamento ha tali caratteristiche. Quindi, sul datore di lavoro, o viceversa, sul lavoratore, a seconda di chi sostenga che il licenziamento presenta i requisiti indicati dalla L. n. 223 del 1992, art. 24 (...).
La L. 223/1991 nel prevedere, agli articoli 4 e 5 una puntuale e cadenzata procedura della collocazione in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo rispetto al precedente assetto ordinamentale, consistente dal trasferimento dal controllo "ex post" giurisdizionale al controllo "partecipato" dell'iniziativa imprenditoriale devoluto "ex ante" alle organizzazioni sindacali, destinatane di incisivi diritti di informazione, poteri di consultazione. (....)
La comunicazione da effettuarsi ai sensi dell’art. 4, comma 9, della L. 223/1991 deve fornire compiuta indicazione delle modalità puntuali con cui sono applicati dal datore di lavoro i criteri di scelta, così da consentire a livello sindacale ed individuale la verifica sulla correttezza dei criteri di scelta adottati per l'individuazione dei dipendenti da licenziare. La comunicazione, altresì, deve essere "contestuale" al fine di assicurare la tempestiva verifica sia livello collettivo clic individuale della legittimità della scelta dei lavoratori da licenziare e della regolarità dell'intera procedura seguita.
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1) Le novità della Legge Fornero sul licenziamento collettivo
I commi da 44 a 46 dell’art. 1 della L. 92/2012 dispongono una serie di modifiche agli artt. 4 e 5 della L. 223/1991, concernenti la procedura per la dichiarazione di mobilità dei lavoratori delle imprese.
In particolare viene specificato che la comunicazione dell’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, che l’impresa deve effettuare - comma 44 dell’art. 1 della L. 92/2012 - nei confronti di determinati soggetti pubblici, avvenga non contestualmente, bensì entro sette giorni dalla comunicazione dei licenziamenti a ciascuno dei lavoratori interessati.
Viene, quindi, previsto che gli eventuali vizi della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria, con la quale - comma 45 dell’art. 1 della L. 92/2012 - inizia la procedura di licenziamento collettivo, possono essere sanati nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della medesima procedura. (...)
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2) l' approfondimento completo e il fac simile di ricorso
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Fino al 30 novembre 2012 poi riceverai ogni settimana le successive, insieme a 4 Commenti settimanali sulle principali sentenze in tema fiscale e del lavoro.
SOMMARIO CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
NUMERO 9 DEL 26 OTTOBRE 2012
LA SETTIMANA IN BREVE
LE NOTIZIE PRINCIPALI DELLA SETTIMANA SU LAVORO E PREVIDENZA
GLI APPROFONDIMENTI DELLA SETTIMANA
LICENZIAMENTO COLLETTIVO E L. 92/2012, C.D. RIFORMA FORNERO DI R. STAIANO
La L. 23 luglio 1991, n. 223 regola la disciplina del licenziamento collettivo, che è stato modificato dall’art. 1, commi da 44 a 46 della L. 92/2012.
LAVORO A COTTIMO E CCNL GOMMA E PLASTICA PICCOLA INDUSTRIA DI R. STAIANO
L’art. 28 del CCNL Gomma e plastica piccola industria, che scade il 31 dicembre 2012, regola il lavoro a cottimo in questo ampio settore.
SCHEDE INFORMATIVE CLIENTI
RICORSO PER LICENZIAMENTO COLLETTIVO - FAC SIMILE
LETTERA-CONTRATTO ASSUNZIONE DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA – FAC SIMILE
L’ESPERTO RISPONDE
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
CIRCOLARI/PARERI DEL MINISTRO
REGIONI
INTERPELLI
NORMATIVA CONTRATTUALE
GIURISPRUDENZA E PRASSI DELLA SETTIMANA
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO
COMUNICATI, CIRCOLARI E MESSAGGI DELL’INPS
LO SCADENZARIO PREVIDENZIALE DAL 29.10.2012 AL 11.11.2012
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