La norma, sulla cessione dei prodotti agricoli, introduce innanzitutto una serie di prescrizioni che debbono essere inserite, a pena di nullità, nei contratti i quali debbono essere sempre stipulati in forma scritta e prevedere i seguenti elementi essenziali:
- la durata
- la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto
- i prezzi, le modalità di consegna ed i termini di pagamento.
Inoltre in detti contratti è vietato imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni ingiustificatamente gravose o retroattive.
Il contratto in forma scritta puo’ consistere anche in una mail o in un fax, anche non firmato, purche’ contenga gli elementi sopra citati (es.: uno scambio di comunicazioni o un ordine d’acquisto). Gli elementi eventualmente non presenti sul contratto scritto possono essere indicati sul DDT ovvero sulla fattura, citando gli estremi del contratto a monte.
In alternativa al contratto scritto, il Regolamento ammette la possibilita’ di scrivere tutti gli elementi essenziali del contratto (quelli sopra elencati dal n. 1 al n. 3) direttamente sul DDT o sulle fatture purche’ si accompagni anche la seguente dicitura:
“Assolve agli obblighi di cui all’art. 62 del DL 24.1.2012 n. 1, conv. con modif. dalla L. 24.3.2012 n. 27”.
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Cessione di prodotti agricoli ed alimentari: novita’ dal 24.10.2012