Il Contratto di lavoro intermittente o a chiamata, introdotto dal D. Lgs. N. 276/2003 artt. 33 a 40 , fu successivamente abrogato dalla L. n. 247/2007 e reintrodotto nel 2008 attraverso il comma 11 dell’art. 39 del D.L. n. 122 (convertito nella legge 2008). Esso prevede che lavoratore si ponga a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa “per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi le, ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana del mese dell’anno”.
Vi sono due tipi di contratto di lavoro intermittente:
1) con obbligo di risposta e
2) “job on call”.
1) LAVORO A CHIAMATA CON OBBLIGO DI RISPOSTA
Il primo tipo prevede l’ obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, ma contemporaneamente il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere al lavoratore una indennità di disponibilità mensile, nonché la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate. Nel caso in cui il lavoratore sia impossibilitato a rispondere alla chiamata ad esempio per malattia od altra causa è obbligato ad informare il datore di lavoro. Nel periodo di mancata disponibilità il lavoratore non matura il diritto all’indennità. Il lavoratore non può rifiutarsi senza giustificato motivo di rispondere alla chiamata, pena sanzioni dino alla risoluzione del contratto.
2) LAVORO INTERMITTENTE C.D. "JOB ON CALL"
Il contratto di lavoro Job on call è il tipo di contratto più usato e non prevede la corresponsione dell’indennità di disponibilità, in quanto a monte non è previsto un obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro. Gli effetti del tipico rapporto di lavoro subordinato inizieranno a decorrere non alla stipula del contratto, ma bensì nel momento in cui si attiverà la procedura tra il datore di lavoro ed il lavoratore; il rapporto di lavoro si perfezionerà pertanto nel momento in cui il datore di lavoro effettuerà la chiamata ed il lavoratore risponderà.
Per questa seconda fattispecie di rapporto di lavoro intermittente, prima della riforma Fornero, per quanto concerne la comunicazione al Centro per l’impiego, l’unico obbligo in capo al datore di lavoro era un'unica comunicazione preventiva, priva dell’indicazione dei giorni in cui si sarebbe dovuta effettuare la prestazione, né la durata.
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1) Le modifiche della Legge Fornero sul contratto di lavoro intermittente
La riforma Fornero è intervenuta con importanti novità per limitare l’uso fraudolento del contratto in questione. Infatti i datori di lavoro meno corretti, effettuata “una tantum” la comunicazione, potevano omettere, del tutto o parzialmente, di registrare e conseguentemente denunciare all’INPS le giornate effettivamente lavorate dal lavoratore a chiamata , evadendo il versamento dei relativi contributi.
Vi sono oggi limiti di età per la stipula del contratto di lavoro intermittente. In sintesi il datore di lavoro può stipulare un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che
• non abbia compiuto 24 anni;
• abbia più di 55 anni, in questo caso, anche se non ribadito dalla nuova formulazione normativa, i lavoratori in questione possano anche essere pensionati.
Sull’obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro al Centro per l’impiego, la legge Fornero ha aggiunto all’art. 35 del D.lgs.276/2003, il comma 3 bis che prevede: “ un obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro alla Direzione Territoriale competente prima dell’inizio di ogni prestazione lavorativa ovvero di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.”
La dichiarazione deve quindi essere dettagliata e specifica per ogni prestazione fatto salvi in casi in cui il sia possibile una pianificazione a lungo termine dell’attività, per cui è previsto che, con un solo adempimento possano essere comunicate anche più prestazioni di lavoro intermittente.
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