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DICHIARAZIONI, DOPO L’INVIO LA CONSEGNA AI CONTRIBUENTI

Dichiarazioni, dopo l’invio la consegna ai contribuenti

Occhio alle dichiarazioni presentate, c'è tempo fino al 29.01.2018 per ravvedersi con le tardive

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Se sei un intermediario, e hai inviato correttamente le dichiarazioni entro il 31 ottobre (per effetto della proroga stabilita con Dpcm del 26.07.2017, vedi a tal proposito "Dichiarazioni 2017: il nuovo calendario delle scadenze dopo la proroga"), ora non ti resta che consegnarle e ai clienti, assieme alle ricevute di avvenuta presentazione, entro il 30 novembre.

È importante in questo periodo post dichiarativo verificare che le dichiarazioni siano state correttamente presentate perché in caso contrario è possibile ravvedersi, presentando entro 90 giorni la dichiarazione tardiva, e versando una mini sanzione.

In caso di mancato invio della dichiarazione anche l'intermediario è soggetto a sanzioni, e può rimediare avvalendosi del ravvedimento operoso, che gli consente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni. E' bene precisare che le violazioni dell'intermediario e le relative sanzioni sono distinte rispetto alla violazione commessa dal contribuente, che quindi è sanzionato autonomamente.

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1) Prima di tutto la consegna della dichiarazione ai contribuenti

Entro il 30 novembre 2017 gli intermediari devono rilasciare al contribuente (art. 3 comma 6 D.p.r. 322/1998):

  • l’originale della dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione, che costituisce la prova per il dichiarante dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

L’intermediario deve conservare la dichiarazione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, fino al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Quindi in relazione al modello Redditi 2017, presentato entro il 31 ottobre 2017, l’obbligo di conservazione terminerà il 31.12.2021 (art. 3 comma 9 D.p.r. 322/1998).


 

2) Dichiarazione tardiva per il contribuente che si accorge del mancato invio

Il contribuente deve verificare il rispetto degli adempimenti da parte dell’intermediario in relazione alla documentazione ricevuta. Qualora l’intermediario non abbia provveduto all’invio, al contribuente rimangono ulteriori 60 giorni, dei 90 previsti, per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione e quindi per presentare la dichiarazione tardiva entro il 29.01.2018 versando la sazione ridotta pari a 25 Euro, con il codice tributo 8911, o in alternativa per incaricare un altro intermediario alla trasmissione del modello Unico.
Il contribuente, infatti, non è esonerato da responsabilità nel caso di mancato/ritardato invio telematico della dichiarazione da parte dell’intermediario esibendo il solo “impegno” all’invio telematico (Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E/2002).
 

3) Sanzioni a carico dell'intermediario

Il mancato invio della dichiarazione da parte dell'intermediario comporta la sanzione da 516 a 5.164 Euro. Per evitare l'applicazione delle sanzioni l'intermediario può ravvedersi.
A tal fine è importante verificare la data di assunzione dell'impegno alla trasmissione della dichiarazione, in quanto si possono avere due situazioni differenti.
Se l'impegno è stato assunto:
  • entro i termini di presentazione della dichiarazione, l'intermediario è sanzionabile per tardiva trasmissione se la trasmette oltre i termini di presentazione. Per esempio: il dott. commercialista Rossi ha assunto l'impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione della società "X snc" in data 04.09.2017 (quindi entro il termine di presentazione della dichiarazione), ma non ha provveduto alla sua spedizione entro il 31 ottobre 2017;
  • oltre i termini di presentazione della dichiarazione, in questo caso l'intermediario è sanzionabile per tardiva trasmissione se la trasmette oltre un mese dalla data di assunzione dell'impegno. Per esempio: il 12.10.2017 il dottore commercialista Bianchi assume l'impegno alla trasmissione telematica del mod. REDDITI 2017 PF del sig. Verdi e la trasmette il 16.11.2017.

4) Dichiarazioni tardive, il ravvedimento per l'intermediario

L'intermediario che rientra nella fattispecie di dichiarazione tardiva, e che quindi:

  • ha inviato la dichiarazione oltre i termini di presentazione, pur avendo assunto l'impegno entro tali termini;
  • ha  inviato la dichiarazione oltre un mese dalla data di assunzione dell'impegno, ove questo sia stato assunto oltre i termini di presentazione;

può comunque ravvedersi, e scontare così una minore sanzione se:

  • presenta la dichiarazione entro 90 giorni dal termine di presentazione;
  • versa spontaneamente l'importo di 51 € a titolo di sanzione (codice tributo 8924), per ciascuna dichiarazione tardiva.

5) Revoca dell'abilitazione alla trasmissione

Si ricorda, infine, che in caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi previsti dal Decreto 31 Luglio 2008 ed ogni altra grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dal D.Lgs 196/03 all’intermediario può essere revocata l’abilitazione all’invio telematico (art. 3 comma 4 D.p.r. 322/1998).

Allegati

Articolo 3 D.p.r. 322/1998
Articolo 43 D.p.r. 600/1973
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