In base a quanto stabilito dal D.L. n. 70/2011, i datori di lavoro che creano nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno aumentando il numero dei lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto ad un credito d’imposta, anche detto “bonus sud”.
L’incremento occupazionale deve riguardare lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, secondo la definizione data dal regolamento CE n. 800/2008, e deve avvenire nel periodo compreso dal 14.05.2011 al 13.05.2013.
Il credito d’imposta è pari al 50% del costo salariale sostenuto nei 12 mesi successivi all'assunzione (24 mesi nel caso di lavoratori “molto svantaggiati”).
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate, con un Provvedimento del direttore e con una Risoluzione, ha, rispettivamente, stabilito le modalità di fruizione del credito d’imposta ed ha istituito il codice tributo per il suo utilizzo in compensazione nel modello F24, fornendo così gli ultimi tasselli mancanti per il concreto utilizzo del bonus.
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1) Soggetti interessati
I datori di lavoro che possono fruire del credito d’imposta istituito dal D.L. n. 70/2011 sono coloro che, nel periodo compreso tra il 14.05.2011 ed il 13.05.2013, aumentano il numero di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia).
I lavoratori assunti devono rientrare nella definizione di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” di cui al Regolamento CE n. 800/2008.
In particolare, per lavoratori “svantaggiati” si intendono quelli:
- privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- che abbiano superato i 50 anni di età;
- che vivano soli con una o più persone a carico;
- occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna;
- membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie conoscenze linguistiche o la propria formazione professionale al fine di migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
Per lavoratori “molto svantaggiati”, si intendono quei lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.
Ai fini del credito di imposta, l’incremento occupazionale è dato dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione.
2) Come fruirne
Per fruire del bonus in esame, i datori di lavoro interessati devono presentare un’apposita istanza alla Regione competente (quella dove è svolta l’attività per la quale si è verificato l’incremento occupazionale) entro i termini previsti dalla Regione stessa, come indicato dal D.M. 24.05.2012. Ciascuna Regione, dopo aver formulato la graduatoria definitiva dei beneficiari, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta, con i relativi importi concessi nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili.
Successivamente, comunica ai beneficiari l’accoglimento delle istanze. Tale comunicazione di accoglimento dell’istanza costituisce presupposto per fruire del credito d’imposta.
Il bonus in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a partire dalla data di accoglimento dell’istanza ed entro 2 anni dalla data di assunzione. A tal fine, si utilizza il codice tributo “3885”, istituito con Risoluzione n. 88/E del 17.09.2012.
Per evitare utilizzi impropri del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente all’Agente della riscossione presso il quale il beneficiario è intestatario del conto fiscale (ex D.M. n. 567 del 28.12.1993).
Il credito d'imposta va poi indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso (quindi, se ad esempio se ne è fruito nel 2012, il bonus va indicato nel modello UNICO 2013).