La documentazione relativa la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali e dell’IVA per le prestazioni rese nell’ambito dell’appalto:
- va richiesta all’appaltatore/subappaltatore per i pagamenti effettuati dall’11/10/2012 in relazione ai soli contratti stipulati dal 12/08/2012;
- può essere resa, oltre che mediante “asseverazione” rilasciata da un CAF/professionista abilitato, anche con dichiarazione sostitutiva dallo stesso appaltatore/subappaltatore.
Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 208 del 16.10.2012
1) Responsabilità fiscale nei contratti di appalto e subappalto
Come noto, lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l'articolo 13-ter del cd “decreto Crescita” che ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi. Tale disposizione, in sintesi, prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto.
Tale responsabilità viene meno se l'appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore. In assenza di tale documentazione, sia l'appaltatore (verso il subappaltatore) che il committente (verso l’appaltatore) possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto fino all'esibizione della documentazione.
La norma, inoltre, ammette che la documentazione possa consistere anche nella “asseverazione” rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. Pertanto, in caso di violazione delle nuove disposizioni scattano sia la sospensione dei pagamenti sia una sanzione amministrativa da €. 5.000 a €. 200.000.
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2) I chiarimenti con la circolare 40/E del 08.10.2012
Al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi sorti in merito la novella disciplina, l’Agenzia ha fornito chiarimenti riguardo i due aspetti maggiormente critici della norma, quali:
- la decorrenza della norma ed i relativi effetti;
- la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell'IVA.
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3) Decorrenza
La prima questione affrontata dalle Entrate riguarda l'individuazione del momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto a verificare che il versamento delle ritenute e dell’IVA (per le prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto) scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore/subappaltatore.
Al riguardo, nella C.M. 40/2012 l’agenzia precisa che:
- le disposizioni contenute nel citato art. 13-ter del DL 83/2012 trovano applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12/08/2012;
- la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11/10/2012 (sempre in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12/08/2012).
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4) La certificazione
Il secondo chiarimento attiene alla documentazione che l'appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell'IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo. Al riguardo, l’agenzia stabilisce che, in alternativa all’ “asseverazione” resa da un CAF/professionisti abilitato, è possibile rilasciare una dichiarazione sostitutiva (DPR 455/2000) con cui l’appaltatore o il subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Nello specifico, tale autocertificazione deve:
- indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa (art. 7, DL 185/08) o la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
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