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APPALTI: CHIARIMENTI DAL FISCO PER LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Appalti: chiarimenti dal fisco per la responsabilità solidale

Obbligo di verifica dei documenti fiscali solo per i contratti stipulati dal 12/08 ed autocertificazione

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La documentazione relativa la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali e dell’IVA per le prestazioni rese nell’ambito dell’appalto:

  • va richiesta all’appaltatore/subappaltatore per i pagamenti effettuati dall’11/10/2012 in relazione ai soli contratti stipulati dal 12/08/2012;
  • può essere resa, oltre che mediante “asseverazione” rilasciata da un CAF/professionista abilitato, anche con dichiarazione sostitutiva dallo stesso appaltatore/subappaltatore.

Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 208 del 16.10.2012

1) Responsabilità fiscale nei contratti di appalto e subappalto

Come noto, lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l'articolo 13-ter del cd “decreto Crescita” che ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi. Tale disposizione, in sintesi, prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto.
Tale responsabilità viene meno se l'appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore. In assenza di tale documentazione, sia l'appaltatore (verso il subappaltatore) che il committente (verso l’appaltatore) possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto fino all'esibizione della documentazione.
La norma, inoltre, ammette che la documentazione possa consistere anche nella “asseverazione” rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. Pertanto, in caso di violazione delle nuove disposizioni scattano sia la sospensione dei pagamenti sia una sanzione amministrativa da €. 5.000 a €. 200.000.

2) I chiarimenti con la circolare 40/E del 08.10.2012

Al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi sorti in merito la novella disciplina, l’Agenzia ha fornito chiarimenti riguardo i due aspetti maggiormente critici della norma, quali:

  • la decorrenza della norma ed i relativi effetti;
  • la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell'IVA.

3) Decorrenza

La prima questione affrontata dalle Entrate riguarda l'individuazione del momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto a verificare che il versamento delle ritenute e dell’IVA (per le prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto) scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore/subappaltatore.
Al riguardo, nella C.M. 40/2012 l’agenzia precisa che:

  • le disposizioni contenute nel citato art. 13-ter del DL 83/2012 trovano applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12/08/2012;
  • la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11/10/2012 (sempre in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12/08/2012).

4) La certificazione

Il secondo chiarimento attiene alla documentazione che l'appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell'IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo. Al riguardo, l’agenzia stabilisce che, in alternativa all’ “asseverazione” resa da un CAF/professionisti abilitato, è possibile rilasciare una dichiarazione sostitutiva (DPR 455/2000) con cui l’appaltatore o il subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Nello specifico, tale autocertificazione deve:

  • indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa (art. 7, DL 185/08) o la disciplina del reverse charge;
  • indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
  • riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
  • contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

Allegato

Circolare Agenzia Entrate n. 40 E del 08.10.2012
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Commenti

mitzie - 22/04/2013

salve a tutti,ma solo a me sembra una pazzia vera e propria la responsabilità solidale dell'appaltatore?????concettualmente mi trovo d'accordo, ma è sulla modalità che mi stupisco. Ho letto molto su questo articolo, perchè mi trovo ad essere spesso sia appaltatore sia subappaltatore ma ancora non sono riuscito a rispondere ad una domanda semplicissima: la dichiarazione sostitutiva che deve contenere i vari estremi di pagamento degli f24, e tutti gli altri che non ripeto...altrimenti l'appaltatore può non pagare....ma come faccio io a pagare l'iva relativa a quelle fatture se non ho riscosso quelle fatture????oppure specialmente per chi è in versamento trimestrale non sempre alla scadenza della fattura la relativa iva è già da liquidare. Quindi le dichiarazioni che devo fare non assomigliano nemmeno un po a quelle prescritte dall'agenzia delle entrate. Ringrazio anticipatamente chi volesse rispondere.

francesco - 18/10/2012

Era l'anno 1972, in primavera i comandi di Polizia tributaria della G.di F. erano in fermento per la nuova Riforma tributaria ed un continuo viavai di sottufficiali per i corsi di aggiornamento per Imposta IVA che entrava in pompa magna dal primo gennaio 1973. Perciò bisognava essere preparati per spiegarlo anche ai contribuenti. Nel 1973 verso fine anno uscirono glia altri D.P.R. che si aggiunsero al 633 per completare l'opera. Oggi nulla è concluso, tutto è provvisorio e mutevole

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