Il Modello 730/2012 doveva essere presentato entro il 16.05.2012 al sostituto d’imposta, ovvero entro il 20.06.2012 al Caf o professionista abilitato. Se il contribuente ha regolarmente presentato il modello 730/2012 entro i suddetti termini ma successivamente si è accorto di aver commesso alcuni errori od omissioni nella predisposizione del modello la cui correzione o integrazione comporti un risultato a favore del contribuente, ha la possibilità di presentare, entro giovedì 25 ottobre 2012, il modello 730/2012 integrativo.
1) Quando può essere presentato il modello 730 integrativo
Il modello 730/2012 integrativo non è altro che un nuovo modello 730/2012 completo di tutte le sue parti, con le dovute integrazioni o correzioni, che possono comportare:
- un maggior credito, un minor debito (correzione/integrazione a favore del contribuente) o un’imposta invariata;
- la modifica/integrazione dei soli dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
- sia un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata, che la modifica/integrazione dei dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.
È importante, quindi, che si tratti di correzioni a favore del contribuente. Non è possibile, invece, utilizzare il modello 730/2012 Integrativo per la correzione/integrazione del modello 730/2012 originario che comporti un minor credito o un maggior debito (correzione/integrazione a favore del Fisco).
2) A chi va presentato il modello 730/2012 integrativo
Il modello 730/2012 – “integrativo” deve essere presentato sempre ad un CAF o ad un professionista abilitato, anche se il mod. 730/2012 originario era stato presentato al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico).
Per la presentazione ci si avvale degli stessi moduli previsti per il 730 originario, occorre però compilare l’apposita casella “730 integrativo” inserita nel frontespizio del modello, indicando uno dei codici specificatamente previsti dalle istruzioni al modello per ciascuna delle tre casistiche di cui sopra.
3) La seconda possibilità di correzione dopo il 730/2012 integrativo
Se il contribuente non presenta entro il 25 ottobre prossimo il modello 730/2012 integrativo, potrà ancora correggere o integrare eventuali errori od omissioni commessi nel 730 originario presentando un modello Unico PF 2012 “integrativo a favore” entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, quindi entro il 30.09.2013, oppure può presentare un’istanza di rimborso. Tuttavia, se ancora nei termini, la presentazione del modello 730 integrativo è sicuramente la soluzione migliore, in quanto consente di recuperare rapidamente le maggiori imposte versate o ottenere il rimborso dei maggiori crediti d’imposta.