La Circolare n. 39/E dell’Agenzia delle Entrate ha portato chiarimenti sulle novità introdotte dall’articolo 29, comma 16-decies del “decreto milleproroghe” (Dl 216/2011).
La norma aveva rivisto le modalità di chiusura delle liti pendenti ultradecennali presso la Commissione tributaria centrale (prevista dal Decreto 20/2010) facendo slittare di un anno, fino al 31 dicembre 2013, il tempo a disposizione per l’esaurimento dei contenziosi in CTC. Il “Milleproroghe” ha, inoltre, fornito una nuova interpretazione secondo la quale la definizione automatica di tali contenziosi scatta anche se l’esito sfavorevole per l’ufficio è solo parziale e non integrale.
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1) L’evoluzione normativa e il parere della Corte Europea
Nel DL 40 2010 l’art. 3 comma 2 bis, allo scopo di alleggerire il carico di arretrato della Commissione Tributaria Centrale la cui chiusura era fissata per il 31 dicembre 2012, era stato previsto che i ricorsi iscritti a ruolo prima del 24 maggio 2000 e ancora pendenti alla data del 26 maggio 2010 , data di entrata in vigore del decreto, dovevano essere definiti automaticamente con decreto del presidente, o suo delegato, del Collegio ,purché rispondessero a due condizioni:
• non riguardassero istanze di rimborso
• nei precedenti gradi di giudizio in CTP E CTR l’Amministrazione finanziaria fosse risultata integralmente soccombente.
Con la nuova norma del Decreto Milleproroghe la definizione automatica può scattare in caso di “soccombenza anche parziale” nel primo grado di giudizio sempre che lo stesso venga riconfermato in secondo grado. La circolare 39 sottolinea che nei due giudizi deve realizzarsi l’identica soccombenza in rapporto alla domanda giuridica (c.d. petitum) , non i relazione alle motivazioni della domanda stessa (causa petendi). Tale interpretazione è stata convalidata dalla Corte di Giustizia Europea in quanto rispetta il principio di ragionevolezza dei tempi di giudizio e contemporaneamente la necessità di un efficace riscossione tributaria.
La circolare ricorda anche che la definizione ex lege non necessita di alcun adempimento da parte del contribuente dato che avviene per decreto da parte del Presidente della commissione tributaria entralizzata. Il provvedimento di estinzione viene quindi comunicato a mezzo raccomandata ed e comunque reclamabile entro 60 giorni presso la commissione stessa.
Le regole fissate dal decreto 40 che riguardano la chiusura delle liti ultradecennali arrivate in Cassazione invece non vengono modificate dal Decreto Milleproroghe. Possono quindi accedere al rito abbreviato solo quelle in cui il Fisco è totalmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio . L’estinzione si effettua con il versamento del 5 % del valore della controversia e contestuale rinuncia ad ogni ulteriore pretesa”.
L’intepretazione fornita dal decreto Milleproroghe ha efficacia retroattiva rispetto alla sua data di entrata in vigore (28 febbraio 2012 ) quindi vale anche sulle liti ancora aperte a quella data.
La circolare ricorda infini che la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 29 marzo 2012 ha chiarito che l’estinzione agevolata delle liti produce il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, non della prima, sia essa ad esito parzialmente o integralmente negativo per l’amministrazione, purché appunto identica al primo giudizio. In caso di esito parziale anche il credito eventualmente rivendicato viene estinto solo parzialmente.
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