Il DL 16/2012 ha previsto la possibilità per il contribuente di fruire dei benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali, anche in caso di omissione dell’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento formale, mediante la regolarizzazione delle relative violazioni (cd remissione in bonis). Con il termine “remissione in bonis”, l’Agenzia individua una particolare forma di ravvedimento volto ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni o ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 202 del 9 ottobre 2012
Per tutte le agevolazioni dei Fondi Europei e PNRR scopri la collana di 5 eBook curata da Ginanneschi dott. Marco
Ti potrebbero interessare:
1) Condizioni
Ai fini della regolarizzazione in esame, analogamente al ravvedimento operoso, è necessario che:
- la violazione non sia già stata oggetto di contestazione;
- non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento dei quale il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza.
2) Adempimenti
Al fine di sanare le violazioni, il soggetto interessato deve:
- soddisfare i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento. Al riguardo l’agenzia precisa che i requisiti sostanziali richiesti devono essere posseduti “alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione ovvero per l’assolvimento dell’adempimento.”
- effettuare la comunicazione o l’adempimento formale richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. In pratica, se l'opzione va esercitata:
- nel periodo 1/01 - 30/09: la remissione in bonis scade entro il 30/09 del medesimo anno,
- nel periodo 1/10 - 31/12: la remissione in bonis scade entro il 30/09 dell'anno successivo.
- versare, “contestualmente” alla tardiva comunicazione o all’adempimento tardivo, la sanzione in misura pari a €. 258 (importo minimo da art. 11, DLgs 471/97). Detta sanzione:
- deve essere versata mediante modello F24 con il codice tributo “8114” (RM 46/2012) riportando, quale “anno di riferimento”, l’anno per il quale si effettua il versamento.
- non può essere compensata con crediti eventualmente disponibili
- non può essere oggetto di ravvedimento operoso (art. 13,DLgs 472/97) in quanto la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici.
3) Ambito di applicazione
Interessati dall’istituto della “remissione in bonis” sono solo alcune fattispecie specificamente individuate dall’agenzia con la C.M. 38/2012. Si tratta in particolare dell’omessa presentazione del modello EAS, dell’opzione per il regime di trasparenza, del consolidato fiscale nonché quella per la determinazione dell’IRAP a valori di bilancio per le ditte individuali / società di persone; restano, invece, esclusi gli adempimenti richiesti per la fruizione della detrazione del 55% e le opzioni disciplinate dal DPR 442/97 relative a di regimi di determinazione dell’imposta/regimi contabili desumibili dal comportamento concludente del contribuente.
4) Decorrenza
Infine, riguardo la decorrenza, l'agenzia precisa che le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle irregolarità per le quali al 02/03/2012 non sia ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'adempimento è stato omesso. Ciò riguarda, in particolare, gli adempimenti omessi nel 2011 da parte dei contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Tuttavia, l’Agenzia stabilisce per il primo anno di applicazione della norma la regolarizzazione delle omissioni può avvenire entro il 31/12/2012 (ciò riguarda quindi le omissioni commesse nel 2011 e nel 2012 lasciando fuori quelle relative al 2010).