HOME

/

NORME

/

GIURISPRUDENZA

/

AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE E LICENZIAMENTO

Affissione del codice disciplinare e licenziamento

La sezione lavoro della Cassazione nella recentissima sentenza n. 153512/2012 ribadisce l'orientamento in tema di licenziamento per giusta causa e affissione obligatoria del codice disciplinare in azienda

Ascolta la versione audio dell'articolo

IL CASO
La Corte d'Appello di Firenze aveva rigettato la domanda di un dipendente volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento in tronco dall’azienda, con le consegue applicazioni dell'art. 18 della L. 300/1970, c.d. Statuto dei lavoratori. La Corte d'appello aveva precisato fra l’altro che :

a) sono infondate le censure del dipendente sulla asserita incompletezza della lettera di contestazione degli addebiti e di quella successiva di intimazione del licenziamento, visto che entrambe si riferiscono agli stessi addebiti;
b) è anche infondata la doglianza relativa all’intempestività della contestazione degli addebiti, visto che il periodo di circa due mesi di cui si è avvalsa la società appare congruo per l'effettuazione delle necessarie verifiche.
c) quanto alle formalità di intimazione del licenziamento, va esclusa la necessità della previa affissione del codice disciplinare, in quanto la condotta addebitata al dipendente - consistente nell’aver utilizzato come retribuzione i rimborsi spese inerenti l’attività lavorativa - ha una indiscussa rilevanza ai fini della giusta causa del licenziamento.
d) nel merito, la sanzione espulsiva appare proporzionata al fatto contestato, in quanto se da un lato la speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato al datore di lavoro non esclude la sussistenza della giusta causa, d'altra parte assume, invece, un ruolo importante l'idoneità della condotta ad incrinare il rapporto di fiducia perché sintomo di un certo modo di porsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti nel rapporto;
e) la posizione ricoperta dal dipendente. in ambito aziendale - quale impiegato di primo livello con compiti ispettivi e frequenti trasferte - porta a concludere che le reiterate mancanze contestategli abbiano compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario insito nel rapporto di lavoro, senza che contino in senso contrario né il contenimento di quanto speso nella somma complessivamente a disposizione del lavoratore per i due pasti giornalieri, né la asserita "condivisione" e non l'offerta dell'unico pasto giornaliero consumato con altri (la fidanzata dell'epoca), né la dedotta buona fede derivante dall'erronea interpretazione del regolamento aziendale (la cui disciplina sul punto è molto analitica e chiara).

Il ricorso in cassazione del dipendente si basa su  quattro motivi in particolare:

a) il primo motivo in relazione alla qualificazione della natura del licenziamento rispetto ai fatti contestati e ai relativi effetti;
b) il secondo motivo  denunciava la mancata affissione del codice disciplinare e la contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio;
c) il terzo motivo relativo alla mancanza di ogni indagine volta a valutare l'entità del danno;
d) il quarto motivo denunciava: a) la valutazione dell'elemento soggettivo; b) l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La Cassazione respinge il ricorso affermando che In tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro ovvero all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa del datore di lavoro.
 

1) Commento alla sentenza della Corte di Cassazione sezione Lavoro n. 15352 del 13 Settembre 2012

Per il Commento completo e il testo integrale della sentenza clicca qui.

Per altre sentenze commentate sul tema del lavoro  vedi la nostra promozione della nuova LA SETTIMANA DEL LAVORO (Circolare settimanale e Commenti a sentenze)

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/08/2023 Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

Prima del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza anche di posizioni future da assegnare al dipendente in esubero - Cassazione 12132-2023

Periodo di comporto, cosa vuol dire ?

Cosa si intende per periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.