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SCENDONO GLI INTERESSI DI MORA: RITARDI MENO ONEROSI

Scendono gli interessi di mora: ritardi meno onerosi

Da quando arriva la cartella ci sono 60 giorni per pagare, oltre spettano gli interessi di mora che non si calcolano dal 61° giorno, ma dalla data di notifica della cartella a quella in cui avviene effettivamente il pagamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

La riduzione del tasso degli interessi di mora dal 5,0243 al 4,5504%, stabilita con provvedimento del 17.7.2012, è sicuramente una buona notizia tenuto conto delle difficoltà economiche-finanziarie in cui si trovano molti contribuenti a causa della crisi.
Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 196 del 01.10.2012

1) Fissati gli interessi di mora

Il tasso degli interessi di mora è determinato annualmente con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base della media dei tassi bancari attivi comunicata dalla Banca d’Italia.
Così anche quest’anno:

  • la Banca d’Italia ha comunicato che la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 01.01.2011 – 31.12.2011, è stimata nella misura del 4,5504%;
  • il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2012 ha fissato la nuova misura del tasso degli interessi moratori nella percentuale del 4,5504% su base annua, applicabile a partire dal 01.10.2012.

2) Il tasso in vigore fino al 30.09.2012

Anche l'anno scorso si era verificata una diminuzione del tasso degli interessi di mora: dal 5,7567% in vigore fino al 30.09.2011 si era passati al 5,0243% a partire dal 1° ottobre 2011, con una differenza di quasi 0,75 punti percentuali.
Nel 2011 l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2011, aveva individuato il tasso applicando la maggiorazione di 1 punto percentuale rispetto alla media dei tassi bancari attivi individuata dalla Banca d’Italia (4,0243% con riferimento al periodo 01.01.2010 – 31.12.2010).

3) Pagamenti a cavallo delle due misure di tasso

Fino al 30.09.2012 resta valida la misura del 5,0243% su base annua, pertanto nel caso in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta prima del 01.10.2012 ed il pagamento delle somme iscritte a ruolo avvenga dopo i 60 giorni dalla notifica, in un giorno successivo al 01.10.2012, gli interessi moratori per ritardato pagamento andranno applicati:

  • nella misura del 5,0243% su base annua, per il periodo che va dalla data di notifica della cartella fino al 30.09.2012;
  • nella misura del 4,5504% su base annua, per il periodo che va dal 01.10.2012 alla data di effettivo pagamento

     
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