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ONERI “BLACK LIST”: SEPARATA INDICAZIONE IN UNICO E RAVVEDIMENTO

Oneri “black list”: separata indicazione in Unico e ravvedimento

Con l’approssimarsi della scadenza dei termine per l’invio di Unico 2012 si ripropone la questione relativa l’indicazione in dichiarazione dei costi sostenuti dalle imprese italiane per l’acquisto di beni e servizi da aziende e professionisti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Entro il 01/10/2012 sarà possibile:
- presentare Unico 2012, contenente separata indicazione dei costi e delle spese “black listsostenuti nel 2011;
- ravvedersi, in caso di omessa separata indicazione in Unico 2011 dei costi/spese “black listsostenuti nel 2010, presentando il mod. Unico 2011 integrativo (prima dell’avvio di controlli) e versando con F24 (cod. trib. 8911) la sanzione ridotta di € 32.

Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 194 del 28.09.2012

1) Costi black list

I costi sostenuti dalle imprese italiane per l’acquisto di beni e servizi da aziende e professionisti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata:

  • sono sempre indeducibili, salvo il sussistere delle cd circostanze esimenti, ovvero fornendo la prova che:
    • l’impresa estera svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva;
    • le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione;
  • devono essere separatamente indicati in Unico; a tal fine, sono previsti specifici righi destinati all’indicazione:
    • dell'ammontare complessivo dei costi delle operazioni intercorse con imprese domiciliate nei paradisi fiscali (quale variazione in aumento);
    • della parte deducibile dei predetti costi/spese nel caso di sussistenza delle condizioni esimenti (variazione in diminuzione)
       

2) Omissione della separata indicazioni dei costi black list in unico

 In caso di omessa indicazione di detti costi in Unico sono applicabili distinte disposizioni sanzionatorie. In particolare:

  • qualora il contribuente dimostri la sussistenza delle circostanze esimenti, tale omissione non comporta l’indeducibilità dei costi ed è sanzionata in misura pari al 10% dei costi non indicati, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000 (sia ante che post 31/12/2006). Al fine di evitare l’applicazione della predetta sanzione, è possibile presentare una dichiarazione integrativa prima dell’avvio dei controlli da parte dell’Ufficio ed entro il termine di decadenza dell’accertamento. A tale regolarizzazione è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065. Inoltre, qualora la dichiarazione integrativa sia inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, è possibile usufruire della riduzione delle sanzioni (1/8 del minimo) prevista dal ravvedimento operoso;
  • qualora il contribuente non sia in grado di dimostrare la sussistenza delle circostanze esimenti, tale omissione comporta il disconoscimento della deducibilità dei costi, il recupero della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, nonché l’applicazione:
    • della sola sanzione dal 100al 200% per infedele dichiarazione (per violazioni ante 31/12/2006);
    • della sanzione per dichiarazione irregolare pari al 10% dei costi non indicati, da un minimo di € 500 ad un massimo di € 50.000, unitamente alla precedente (per violazioni post 31/12/2006)

       
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