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RIMBORSO IVA UE 2011 IN SCADENZA

Rimborso IVA UE 2011 in scadenza

La domanda di rimborso IVA va presentata entro fine mese per le operazioni effettuate nel 2011 nell'Unione Europea da soggetti italiani o in Italia da soggetti comunitari, tramite i servizi Entratel o Fisconline

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La possibilità per la richiesta di rimborso IVA relativa al 2011 per i non residenti (articolo 15, direttiva 2008/9/CE del 12/02/2008) scade il 30 settembre ma dato che cade di domenica quest’anno slitta al 1° ottobre.
Questo vale però solo per le istanze presentate in Italia in quanto la Corte Europea ha ribadito il carattere perentorio della scadenza, in disaccordo con la Cassazione che nella recente giurisprudenza l’ aveva ritenuta di carattere ordinario. Quindi per le incombenze relative ad altri stati è consigliabile forse attenersi al termine del 30 settembre o verificare nello stato membro in cui si presentata la richiesta.

L’adempimento è da assolvere in via telematica (tramite Entratel o Fisconline, e d,opo l’entrata in vigore del DLGS 18/2010 di recepimento della direttiva comunitaria , è normato dall’art. 38 bis 1 del DPR 633 1972 che si occupa dei contribuenti italiani che hanno acquistato beni o servizi in un altro paese dell’unione Europea e dall’art. 38 bis2 relativo ai soggetti non residenti che hanno effettuato tali operazioni in Italia .

Per i residenti in paesi extracomunitari con cui siano in vigore accordi di reciprocità la procedura passa ancora tramite il modello cartaceo IVA 79 .

I requisiti richiesti per la domanda sono i seguenti:

  •  non aver effettuato nello stesso periodo di imposta anche cessioni di beni o servizi , ad eccezione di servizi nel settore trasporti e servizi accessori per le operazioni in regime di reverse charge
  •  non avere nello stato in cui si richiede il rimborso una stabile organizzazione.

La richiesta deve riferirsi ad un periodo di imposta che può essere annuale o trimestrale.

1) L'iter della domanda di rimborso

Per quanto riguarda  i contribuenti italiani: una volta ricevuta la richiesta l'Amministrazione fiscale italiana inoltrerà la domanda di rimborso allo Stato membro competente, dopo aver effettuato i seguenti controlli:

a) i codici utilizzati per la descrizione dell'attività e dei beni devono corrispondere a quelli richiesti dallo Stato membro competente per il rimborso
b) il periodo del rimborso non deve essere superiore a un anno solare né inferiore a un trimestre solare, salvo che si tratti del rimborso concernente le operazioni eseguite nella parte rimanente dell'anno o nei casi di cessazione o di inizio di attività
c) i requisiti espressi dallo Stato membro competente per il rimborso devono essere rispettati nella domanda di rimborso (l'elenco dei requisiti è disponibile sul sito dell'Agenzia)
d) l'importo del rimborso non deve essere al di sotto del minimo consentito
e) il pro-rata provvisorio deve essere valido (articoli 174 e 175 direttiva 2006/112/Ce)
f) l'ammontare detraibile dell'imposta sul valore aggiunto indicato nella domanda non è diverso da quello che risulta dall'applicazione della percentuale di detrazione dichiarata.

Dopo un massimo di 15 giorni l’istanza di rimborso verrà inoltrata allo Stato membro dove è stato effettuato l’acquisto e l’amministrazione estera dovrebbe provvedere entro 4 mesi a comunicare direttamente al contribuente l’esito della richiesta e ad erogare le somme spettanti nei 10 giorni successivi.
 

Gli operatori esteri comunitari faranno invece richiesta di rimborso, per le operazioni effettuate in Italia, direttamente alla propria Amministrazione finanziaria. Pertanto, nessuna domanda di rimborso dovrà essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate che la riceverà direttamente dall’Amministrazione straniera. L’Agenzia ha specificato  anche che le imprese comunitarie che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia non possono avvalersi della procedura telematica ma debbono avvalersi della procedura ordinaria di cui all’art. 38 bis , e quindi anche se ciò contrasta con la nuove disposizioni del decreto 18 2010, è preferibile attenersi alla indicazioni presenti sul sito dell’Agenzia.

Le somme rimborsabili riferite a periodi infrannuali non possono essere inferiori a 400 euro; se l’importo è inferiore, il rimborso spetta annualmente, sempre che di importo non inferiore a 50 euro.


Per quanto riguarda il rimborso per i non residenti UE ma in paesi che hanno accordi di reciprocità con l’Italia e cioè Svizzera, Norvegia e Israele , come abbiamo detto , non è utilizzabile la procedura telematica ma si utlizza il Modello Iva 79, redatto in lingua italiana o inglese, che deve essere indirizzato al Centro operativo di Pescara (via Rio Sparto n. 21, 65100 Pescara-Italia per posta con raccomandata AR ovvero tramite “corriere espresso” oppure con consegna a mano. Nel caso in cui ci si serva del corriere espresso o del servizio postale fa fede la data di spedizione. Al modello vanno allegati:
 

  •  originali delle fatture
  •  documentazione da cui risulti il pagamento
  •  attestazione rilasciata dall’Amministrazione dello Stato di stabilimento del richiedente, dalla quale risulti la qualità di soggetto passivo Iva, nonché la data di decorrenza di tale iscrizione.
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