Per la presentazione delle domande per ottenere il requisito di “ruralità” degli immobili c’è tempo fino a lunedì 1° ottobre 2012. Anche se con alcuni mesi di ritardo, infatti, con Decreto MEF del 26 luglio 2012 sono state definite le regole per “l’inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità”, che avverrà semplicemente con una specifica annotazione relativa al possesso del requisito di ruralità, senza variare il classamento originario degli immobili.
Con il comunicato stampa dell’Agenzia del Territorio e con la Circolare n. 2/T del 7 agosto 2012 sono state anche indicate le modalità di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione della suddetta annotazione negli atti catastali.
Restano comunque valide le domande presentate in base alle regole (abrogate) del D.L. n. 70/2011 dopo il 30 settembre 2011 e fino al 1° ottobre 2012.
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1) Il Decreto Sviluppo 2011
In base a quanto stabilito dal D.L. n. 70/2011 (Decreto Sviluppo 2011), i soggetti interessati potevano richiedere il riconoscimento del requisito di “ruralità” degli immobili ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 557/1993 mediante presentazione all’Agenzia del Territorio di una domanda di variazione della categoria catastale. Tale richiesta di variazione era, infatti, finalizzata all’attribuzione della categoria catastale:
- A/6 per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
- D/10 per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
In sostanza, perché l’immobile potesse essere considerato “rurale”, doveva non solo possedere i requisiti tipici della ruralità indicati all’art. 9 del D.L. n. 557/1993, ma doveva anche subire una variazione catastale per essere classificato come A/6 o D/10.
La domanda di variazione catastale doveva, inizialmente, essere presentata entro il 30.09.2011 secondo le modalità stabilite dal D.M. 14.09.2011 (attuativo della norma del D.L. n. 70/2011) e chiarite dalla Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/T del 22.09.2011. In particolare, doveva essere allegata un’autocertificazione nella quale l’interessato dichiarava la sussistenza dei requisiti di ruralità dell’immobile, in via continuativa, a decorrere dal 5° anno antecedente a quello di presentazione della domanda. Per l’invio della domanda dovevano essere utilizzati i modelli allegati al decreto medesimo.
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2) Le modifiche apportate dalla Manovra Monti
Il D.L. n. 201/2011 (Manovra Monti o “Decreto salva – Italia”), ha modificato le regole previste per il censimento dei fabbricati per i quali sussistono i requisiti di “ruralità”, abrogando le norme previste dal D.L. n. 70/2011 con effetto dal 1° gennaio 2012.
Da tale data, non è più necessario chiedere la variazione della categoria catastale dell’immobile in A/6 o D/10 per avere il riconoscimento del requisito di ruralità dell’immobile, bensì è sufficiente dimostrare di possedere i requisiti di ruralità indicati all’art. 9 del D.L. n. 557/1993.
E’ stato, inoltre, previsto che sono considerate comunque valide, ai fini del riconoscimento della ruralità, le domande presentate in base alle regole (abrogate) stabilite dal D.L. n. 70/2011 anche dopo il termine originario del 30.09.2011 e fino al 01.10.2012 (termine quest’ultimo più volte prorogato).
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3) Modalità di presentazione della domanda
Il Decreto attuativo delle regole previsto dalla Manovra Monti, il quale doveva fissare le nuove modalità per “l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali”, è stato emanato con diversi mesi di ritardo solo il 26.07.2012, comunque in tempo utile per la scadenza del 1° ottobre 2012. Il decreto è stato accompagnato subito dopo dal Comunicato stampa e dalla Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 2/T del 07.08.2012, i cui chiarimenti superano quelli già forniti dalla precedente circolare n. 6/T/2011.
La domanda per il riconoscimento del requisito di ruralità può essere presentata solo per le unità immobiliari già iscritte al Catasto edilizio urbano (CEU).
La domanda, con allegata l’autocertificazione nella quale l’interessato dichiara la sussistenza dei requisiti di ruralità dell’immobile, in via continuativa, a decorrere dal 5° anno antecedente a quello di presentazione della domanda, deve essere presentata all’Ufficio provinciale territorialmente competente dell’Agenzia del Territorio entro il 1° ottobre 2012. La domanda può essere presentata direttamente oppure tramite intermediari abilitati (professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del Catasto terreni e del Catasto edilizio urbano o Associazioni di categoria degli agricoltori). Per la presentazione, devono essere utilizzati i modelli A, B e C allegati al D.M. 26.07.2012. In particolare:
- il modello A è relativo alla domanda per il riconoscimento della ruralità;
- il modello B è relativo all’autocertificazione per i fabbricati rurali abitativi;
- il modello C è relativo all’autocertificazione per i fabbricati rurali strumentali.
La domanda deve essere debitamente compilata e sottoscritta dall’interessato, così come l’autocertificazione. La presentazione deve avvenire:
- mediante consegna diretta in duplice originale;
- tramite raccomandata a/r;
- tramite fax;
- mediante PEC (posta elettronica certificata).
E’, inoltre, disponibile sul sito dell’Agenzia del Territorio un’apposita applicazione che consente la compilazione e la presentazione della domanda per via telematica e che attribuisce alla domanda uno specifico codice identificativo a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema informatico dei dati.
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4) L’esito
Una volta ricevuta la domanda, l’Ufficio provinciale territorialmente competente dell’Agenzia del Territorio protocolla la domanda e fa menzione dell’avvenuta presentazione della domanda mediante l’apposizione negli atti del catasto dell’annotazione “Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda prot. n. …..del… .”
L’Ufficio, successivamente, verifica l’effettiva sussistenza del requisito di ruralità e, in caso di esito positivo, l’annotazione di cui sopra resta negli atti del Catasto.
In caso di esito negativo (che deve essere reso con provvedimento motivato), questo è registrato negli atti catastali con l’annotazione “Mancato riconoscimento della ruralità dichiarata con domanda/richiesta protnt. n. …..del… .”
Il provvedimento di rifiuto deve essere, inoltre, notificato all’interessato, che può impugnarlo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente entro i 60 giorni dalla notifica.
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