Ai sensi del nuovo art.17-bis il contribuente intenzionato a proporre ricorso relativamente ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a € 20.000 e notificati dal 01 aprile 2012 è tenuto a presentare preliminarmente istanza di reclamo e mediazione facoltativa alla Direzione provinciale / regionale che ha emanato l’atto.
L’assenza della suddetta istanza comporta l’inammissibilità del ricorso “rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”...
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Il nuovo istituto del reclamo e della mediazione e il caso della cartella di pagamento