Tranne casi particolari la trasmissione delle dichiarazioni viaggia sul web ( per un riepilogo sui dichiarativi in scadenza quest'anno vedi speciale del 01.03.2012).
Entratel e Fisconline sono i due canali telematici messi a disposizione dalle Entrate per i contribuenti che vogliono inviare autonomamente le dichiarazioni. Per chi non dispone ancora dell’accesso resta sempre la possibilità di rivolgersi agli intermediari abilitati o di consegnare il modello agli uffici dell’agenzia delle Entrate, che provvederanno alla trasmissione.
Utilizza i nostri pratici fogli di calcolo per la compilazione delle tue dichiarazioni:
Unico Società di Capitali e Irap 2012;
Unico Società di Persone e Irap 2012;
Iva 2012.
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1) Le dichiarazioni tardive, una seconda chance
Se la dichiarazione non viene presentata entro il 1° ottobre, il contribuente può regolarizzarsi trasmettendola entro i 90 giorni successivi.
Il legislatore considererà valide tali dichiarazioni, c.d. tardive, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa compresa tra 258 € e 1.032 €, che può essere ridotta a 25 € (1/10 di 258 con troncamento) se il contribuente, sempre entro i 90 giorni successivi alla scadenza originaria di presentazione, la versa spontaneamente.
La sanzione ridotta di 25 € deve essere versata per ciascuna dichiarazione tardiva presentata (redditi, Iva, Irap, 770), anche se compresa nel Modello Unico.
Nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio del modello non va barrata né la casella “Dichiarazione Integrativa”, né la casella “Dichiarazione integrativa a favore”, in quanto si tratta di una prima dichiarazione presentata.
2) Sanzioni per dichiarazioni omesse
Se il contribuente non presenta la dichiarazione nemmeno entro i 90 giorni successivi, la dichiarazione si considera omessa. In questo caso non è più possibile alcuna regolarizzazione e l’Ufficio applicherà la sanzione:
- compresa tra il minimo di Euro 258,00 e il massimo di Euro 1.032,00, se non è dovuta imposta;
- dal 120% al 240% con un minimo di € 258 se è dovuta imposta.
3) Dichiarazione correttiva
I contribuenti possono correggere una dichiarazione già consegnata o trasmessa prima che l’Amministrazione finanziaria accerti la violazione. Essi possono allora presentare, entro la scadenza ordinaria, un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei termini”. Se dalla dichiarazione “rettificativa” emerge:
- una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute. Nel caso i termini per i versamenti siano già scaduti, può ricorrere al ravvedimento operoso per sanare il pagamento effettuato in ritardo;
- un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può chiedere il rimborso o usufruire del credito per l’anno successivo; oppure, in alternativa, può utilizzarlo in compensazione per pagare altri tributi.
4) Dichiarazione integrativa
Una volta scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione, il contribuente ha la possibilità di rimediare agli errori e/o omissioni commessi nella stessa, con la presentazione di una dichiarazione integrativa. Pertanto, il presupposto necessario per la presentazione del modello integrativo è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria (anche entro i 90 giorni successivi, quindi anche tardivamente).
L’integrativa può essere effettuata sia quando dagli errori e/o omissioni derivi:
- un maggior credito o un minor debito: in questo caso la dichiarazione potrà essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo e sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. L’eventuale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.
- Un minor credito o un maggior debito: in questo caso la dichiarazione potrà essere presentata entro:
- il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso e beneficiando, pertanto, di sanzioni ridotte;
- il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza riduzione delle sanzioni (per esempio, entro il 31 dicembre 2016 si può correggere l’Unico 2012).
Utilizza il nostro pratico foglio di calcolo per determinare correttamente il tuo ravvedimento
5) Per un ulteriore approfondimento
Scarica la nostra Circolare del Giorno n. 187 del 20.09.2012