HOME

/

FISCO

/

DICHIARAZIONE IRAP 2024

/

UNICO, È TEMPO DI INVII

Unico, è tempo di invii

Restano ancora pochi giorni per l’invio di Unico, Iva ed Irap: il 1° ottobre si chiuderà il più importante adempimento fiscale dell’anno. Con l’inizio di ottobre si esaurisce il periodo per l’invio regolare del modello 2012, e quello integrativo per correggere gli errori dell’anno scorso.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tranne casi particolari la trasmissione delle dichiarazioni viaggia sul web ( per un riepilogo sui dichiarativi in scadenza quest'anno vedi speciale del 01.03.2012).
Entratel e Fisconline sono i due canali telematici messi a disposizione dalle Entrate per i contribuenti che vogliono inviare autonomamente le dichiarazioni. Per chi non dispone ancora dell’accesso resta sempre la possibilità di rivolgersi agli intermediari abilitati o di consegnare il modello agli uffici dell’agenzia delle Entrate, che provvederanno alla trasmissione.

Utilizza i nostri pratici fogli di calcolo per la compilazione delle tue dichiarazioni:
Unico Società di Capitali e Irap 2012;
Unico Società di Persone e Irap 2012;
Iva 2012.

Ti potrebbero interessare i nostri tools excel:

e i nostri eBook: 

Visita il Focus sulle Dichiarazioni Fiscali continu amente aggiornato con Libri E-book Fogli di calcolo

1) Le dichiarazioni tardive, una seconda chance

Se la dichiarazione non viene presentata entro il 1° ottobre, il contribuente può regolarizzarsi trasmettendola entro i 90 giorni successivi.
Il legislatore considererà valide tali dichiarazioni, c.d. tardive, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa compresa tra 258 € e 1.032 €, che può essere ridotta a 25 € (1/10 di 258 con troncamento) se il contribuente, sempre entro i 90 giorni successivi alla scadenza originaria di presentazione, la versa spontaneamente.
La sanzione ridotta di 25 € deve essere versata per ciascuna dichiarazione tardiva presentata (redditi, Iva, Irap, 770), anche se compresa nel Modello Unico.
Nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio del modello non va barrata né la casella “Dichiarazione Integrativa”, né la casella “Dichiarazione integrativa a favore”, in quanto si tratta di una prima dichiarazione presentata.
 

2) Sanzioni per dichiarazioni omesse

Se il contribuente non presenta la dichiarazione nemmeno entro i 90 giorni successivi, la dichiarazione si considera omessa. In questo caso non è più possibile alcuna regolarizzazione e l’Ufficio applicherà la sanzione:

  • compresa tra il minimo di Euro 258,00 e il massimo di Euro 1.032,00, se non è dovuta imposta;
  • dal 120% al 240% con un minimo di € 258 se è dovuta imposta.
     

3) Dichiarazione correttiva

I contribuenti possono correggere una dichiarazione già consegnata o trasmessa prima che l’Amministrazione finanziaria accerti la violazione. Essi possono allora presentare, entro la scadenza ordinaria, un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei termini”. Se dalla dichiarazione “rettificativa” emerge:

  • una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute. Nel caso i termini per i versamenti siano già scaduti, può ricorrere al ravvedimento operoso per sanare il pagamento effettuato in ritardo;
  • un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può chiedere il rimborso o usufruire del credito per l’anno successivo; oppure, in alternativa, può utilizzarlo in compensazione per pagare altri tributi.
     

4) Dichiarazione integrativa

Una volta scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione, il contribuente ha la possibilità di rimediare agli errori e/o omissioni commessi nella stessa, con la presentazione di una dichiarazione integrativa. Pertanto, il presupposto necessario per la presentazione del modello integrativo è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria (anche entro i 90 giorni successivi, quindi anche tardivamente).
L’integrativa può essere effettuata sia quando dagli errori e/o omissioni derivi:

  • un maggior credito o un minor debito: in questo caso la dichiarazione potrà essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo e sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. L’eventuale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.
  • Un minor credito o un maggior debito: in questo caso la dichiarazione potrà essere presentata entro:
    • il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso e beneficiando, pertanto, di sanzioni ridotte;
    • il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza riduzione delle sanzioni (per esempio, entro il 31 dicembre 2016 si può correggere l’Unico 2012).
       

Utilizza il nostro pratico foglio di calcolo per determinare correttamente il tuo ravvedimento

5) Per un ulteriore approfondimento

Scarica la nostra Circolare del Giorno n. 187 del 20.09.2012

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

DICHIARAZIONE IRAP 2024 · 18/04/2024 Dichiarazione IRAP 2024: specifiche tecniche per Regioni e Province

Le Entrate pubblicano le specifiche tecniche per l'invio delle Dichiarazioni IRAP 2024 alle regioni e province autonome

Dichiarazione IRAP 2024: specifiche tecniche per Regioni e Province

Le Entrate pubblicano le specifiche tecniche per l'invio delle Dichiarazioni IRAP 2024 alle regioni e province autonome

Dichiarazione redditi persone fisiche 2024: rateazione delle imposte e date da ricordare

La rateizzazione delle imposte dovute a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 derivanti dalla Dichiarazione dei redditi PF 2024: scadenze da ricordare e modalità di versamento

Dichiarativi 2023: aggiornamento dei software al 19.12

Sei distinti provvedimenti per le regole dei Modelli dichiarativi 2023: Redditi PF, Redditi SC, Redditi SP, Redditi Enc, IRAP

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.