Il regime dell’ IVA per cassa sul fatturato 2012 con ogni probabilità sarà applicabile da molte più imprese rispetto al passato. Con la conversione in legge del Decreto sviluppo (L. n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata in G. U. n. 187 dell’11.08.2012 (art. 32-bis) infatti la facoltà di optare per questo regime è stata estesa ai soggetti passivi che hanno realizzato un volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro, anziché 200.000 € come previsto dal D.l. 185/2008. Il provvedimento attuativo è atteso per il 12 ottobre.
Ricordiamo che tale regime, inizialmente riservato agli enti pubblici, prevede che il cedente possa differire il versamento dell’imposta mediante l’apposizione nelle proprie fatture dell’annotazione: “Operazione IVA con esigibilità differita ai sensi dell’Art. 7 DL.29.11.2008 n. 185 conv. In legge 2/2009”. Ciò significa che il soggetto che presta il servizio o cede il bene nell’emettere fattura non è più tenuto a versare l’iva all’Erario ma può attendere il momento del pagamento da parte del cliente, con un indubbio vantaggio dal punto di vista finanziario.
D’altra parte però il regime opzionale dell’IVA per cassa prevede che il soggetto non rinvia solo il pagamento dell’Iva a debito, ma anche il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti, che potrà avvenire solo quando il soggetto stesso paga i propri fornitori.
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1) Regime IVA per cassa: ambito di applicazione
Ricordiamo che i soggetti che possono fruire del regime di IVA PER CASSA sono i seguenti:
- soggetti che operano in imprese arti o professioni con cessione di beni o servizi verso imprese
- che hanno realizzato un volume d'affari non superiore a€ 2.000.000 nell'anno solare precedente
- che in caso di inizio attività prevedono di non superare tale limite
Sono esclusi coloro che già si avvalgono dei regimi speciali di applicazione dell’Iva (regime "monofase" ex art. 74 PDR 633/1972) regime del margine per beni usati ex art. 36, DL 41/1995; regime per agenzia e viaggi ex art. 74/ter DPR 633/1972) né coloro che si avvalgono del meccanismo del reverse charge.
Resta valido invece quanto previsto dal D.l. 185/2008, ossia che in ogni caso l’Iva diviene esigibile da parte dell’amministrazione decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione anche in assenza di pagamento del corrispettivo. Tale limite temporale non si applica però se nel frattempo (cioè prima dello scadere dell’anno) il cessionario o il committente sia stato assoggetto a procedure concorsuali.
2) Gli adempimenti del cliente che riceve fatture ad esigibilità differita
Diversamente da quanto prevedeva il precedente regime dell’Iva per cassa (D.l. 185/2008), un emendamento al Decreto 185/2012 in fase di conversione in legge ha stabilito che i cessionari e i committenti che ricevono la fattura da parte di un soggetto che ha aderito al regime di Iva per cassa, potranno detrarre l’Iva sull’acquisto non appena ricevono la fattura, indipendentemente dal pagamento. Il cessionario deve comunque provvedere alla numerazione della fattura ricevuta ed alla relativa annotazione nel registro IVA Acquisti
Il regime dell’Iva per cassa si applicherà previa opzione da parte del contribuente, secondo modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
È previsto inoltre a breve un provvedimento del Mef che dovrà stabilire la data di piena operatività della nuova disposizione, e dovrà dare attuazione al nuovo regime. Il provvedimento dovrà essere infatti emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sviluppo (11 settembre 2012), entro quindi la metà di Ottobre 2012. Una volta che sarà entrato in vigore il nuovo regime, si considererà abrogato quello vecchio, stabilito dall’art. 7 del D.l. 185/2008.