In questi giorni è stata pubblicata una bozza del modello di dichiarazione Imu e delle relative istruzioni, che oltre a stabilire le modalità di compilazione prevedono le diverse ipotesi in cui sussiste l’obbligo di presentazione. Vista l’importanza dell’argomento e l’avvicinarsi della scadenza, si ritiene utile fornire le prime indicazioni riguardanti l’obbligo in esame, ricordando fin d’ora che queste prime informazioni potranno essere oggetto di modifica una volta disponibile la versione definitiva.
Per un maggior approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 182 del 14.09.2012
1) Termine di presentazione
Il decreto salva Italia (o manovra Monti) ha fissato quale termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu il 30 settembre 2012, che cadendo di domenica slitta al 1° ottobre, a confermare lo slittamento è stata anche la Circolare n. 3/DF del 18.05.2012.
La scadenza del 1° ottobre riguarda gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, mentre la regola generale prevede che la dichiarazione sia presentata entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso dei beni immobili, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La circolare n. 3/DF del 18.05.2012 afferma che “occorre in ogni caso garantire al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione”, e successivamente, per chiarire il concetto fa un esempio: “se l’obbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 31 agosto il contribuente potrà presentare la dichiarazione IMU entro il 29 novembre 2012”.
2) Obbligo dichiarativo
Anche se bisogna attendere il decreto di prossima emanazione per individuare con esattezza i casi in cui vige l’obbligo di dichiarazione, alcuni aspetti che erano validi per l’Ici possono essere applicati anche all’Imu, in quanto compatibili con il sistema delineato dal nuovo tributo:
- la dichiarazione IMU non deve essere presentata per gli immobili per cui è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico);
- la dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell’imposta dovuta:
- riguardino riduzioni di imposta;
- non siano immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale;
- in quanto compatibili sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini Ici.
La bozza delle istruzioni al modello fornisce una serie di casistiche per le quali scatta l’obbligo dichiarativo, ecco le principali:
- immobili che godono di riduzioni d’imposta, per esempio fabbricati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati o quelli di interesse storico o artistico;
- i fabbricati c.d. “beni merce”;
- i terreni agricoli, anche quelli non coltivati;
- immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
- immobili in locazione o affitto.
L’abitazione principale, in via generale, non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione, tranne alcuni casi particolari come:
- coniugi con due residenze distinte nello stesso comune. In questa ipotesi, infatti, le agevolazioni Imu si applicano solo a favore di uno dei due immobili e quindi occorrerà dichiarare l’unità agevolata;
- l’ex casa coniugale assegnata in sede di separazione, da parte del coniuge assegnatario.
3) Presentazione
La dichiarazione Imu, secondo la bozza delle istruzioni, va presentata al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni, in ciascuna di esse verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata.
La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, che ne rilascia apposita ricevuta, oppure può essere spedita in busta chiusa a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU”, indicando anche l’anno di riferimento. In questi casi la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è presentata all’ufficio postale.
La dichiarazione può essere presentata anche dall’estero, a mezzo raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.