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DICHIARAZIONE IMU: SENZA IL MODELLO PROROGA INEVITABILE

Dichiarazione IMU: senza il modello proroga inevitabile

Entro il 1° ottobre 2012 dovrebbe essere presentata la dichiarazione Imu, ma il modello di dichiarazione non è ancora al momento disponibile, tanto che secondo la stampa specializzata appare inevitabile la proroga dell’adempimento.

Ascolta la versione audio dell'articolo

In questi giorni è stata pubblicata una bozza del modello di dichiarazione Imu e delle relative istruzioni, che oltre a stabilire le modalità di compilazione prevedono le diverse ipotesi in cui sussiste l’obbligo di presentazione. Vista l’importanza dell’argomento e l’avvicinarsi della scadenza, si ritiene utile fornire le prime indicazioni riguardanti l’obbligo in esame, ricordando fin d’ora che queste prime informazioni potranno essere oggetto di modifica una volta disponibile la versione definitiva.

Per un maggior approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 182 del 14.09.2012

1) Termine di presentazione

Il decreto salva Italia (o manovra Monti) ha fissato quale termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu il 30 settembre 2012, che cadendo di domenica slitta al 1° ottobre, a confermare lo slittamento è stata anche la Circolare n. 3/DF del 18.05.2012.
La scadenza del 1° ottobre riguarda gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, mentre la regola generale prevede che la dichiarazione sia presentata entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso dei beni immobili, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La circolare n. 3/DF del 18.05.2012 afferma che “occorre in ogni caso garantire al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione”, e successivamente, per chiarire il concetto fa un esempio: “se l’obbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 31 agosto il contribuente potrà presentare la dichiarazione IMU entro il 29 novembre 2012”.

2) Obbligo dichiarativo

Anche se bisogna attendere il decreto di prossima emanazione per individuare con esattezza i casi in cui vige l’obbligo di dichiarazione, alcuni aspetti che erano validi per l’Ici possono essere applicati anche all’Imu, in quanto compatibili con il sistema delineato dal nuovo tributo:

  • la dichiarazione IMU non deve essere presentata per gli immobili per cui è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico);
  • la dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell’imposta dovuta:
    • riguardino riduzioni di imposta;
    • non siano immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale;
  • in quanto compatibili sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini Ici.

La bozza delle istruzioni al modello fornisce una serie di casistiche per le quali scatta l’obbligo dichiarativo, ecco le principali:

  • immobili che godono di riduzioni d’imposta, per esempio fabbricati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati o quelli di interesse storico o artistico;
  • i fabbricati c.d. “beni merce”;
  • i terreni agricoli, anche quelli non coltivati;
  • immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
  • immobili in locazione o affitto.

L’abitazione principale, in via generale, non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione, tranne alcuni casi particolari come:

  • coniugi con due residenze distinte nello stesso comune. In questa ipotesi, infatti, le agevolazioni Imu si applicano solo a favore di uno dei due immobili e quindi occorrerà dichiarare l’unità agevolata;
  • l’ex casa coniugale assegnata in sede di separazione, da parte del coniuge assegnatario.
     

3) Presentazione

La dichiarazione Imu, secondo la bozza delle istruzioni, va presentata al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni, in ciascuna di esse verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata.
La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, che ne rilascia apposita ricevuta, oppure può essere spedita in busta chiusa a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU”, indicando anche l’anno di riferimento. In questi casi la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è presentata all’ufficio postale.
La dichiarazione può essere presentata anche dall’estero, a mezzo raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
 

Allegati

Dichiarazione Imu bozza
Istruzioni dichiarazione Imu bozza
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Commenti

Raffaella - 30/01/2013

Salve, lo scorso anno ho fatto accatastare con rendita unica due appartamenti che precedentemente avevano due rendite distinte al catasto(piano terra e primo piano - sono entrambi la mia prima abitazione). Vorrei sapere se va presentata la dichiarazione IMU, GRAZIE!

Luigi - 30/09/2012

Mia madre purtroppo è morta a febbraio 2007 lasciandomi in eredità una casa.per il 2007 ho pagato l' ICI come seconda casa,avrei dovuto pagarla? se si ok,viceversa come posso fare per chiedere il rimborso? grazie

Luigia Lumia - 02/10/2012

Se per lei la casa ereditata è seconda casa l'ICI era dovuta.

Luigi - 29/09/2012

L'appartamento che ho ricevuto in eredità da mia madre è formato da due case unite con unica entrata (realizzata nel 1926 la prima con l' entrata e il rilascio dell'abitabilità dal comune:la seconda aggiunta alla prima nel 1937 ,due ambienti, con il rilascio dell'autorizzazione comunale all'ampiamento della prima casa e successivamente dell'abitabilità complessiva.)Siccome in catasto risultano separate,come due case,vorrei sapere come posso fare senza avvalermi di un professionista per l'accatastamento unificato dato che possiedo tutti i documenti rilasciati dal comune,in più il progetto unificato redatto da un geometra nel 1982 per la realizzazione delle fognature, posso farlo io l'accatastamento senza spendere nuovi soldi? se si,come posso fare? grazie

Luigia Lumia - 02/10/2012

Purtroppo ci vuole un professionista.

Luigia - 27/09/2012

siamo al 27 e ancora della dichiarazione IMU nessuna nuova.... qualcuno ha notizie????

Luigi - 17/09/2012

alla morte di mia madre ho ricevuto in eredita un appartamento e due fondi da commercio con testamento olografo (il fabbricato è del 1926)La legittima aspetta ai miei nipoti fin'ora avendo tutto in testa con rogito notarile , ho pagato sempre io sia l'irpef che l'ici e ora IMU.Quando verrà fatta la divisione cosa devo fare per non pagare più l'IMU per la parte data ai nipoti e da quando? GRAZIE

Luigia - 27/09/2012

dalla data della divisione pagheranno i proprietari. Se l'atto di divisione sarà fatto come penso da notaio, non bisognerà fare neanche l'Imu.

Marco - 16/09/2012

Una domanda: per chi ha variato solo la categoria catastale di una pertinenza, tramite un Geometra, quindi con il Docfa, nella bozza del modello nella parte relativa alle caratteristiche dell'immobile, nel campo 16 (data di variazione), bisogna inserire la data di trasmissione della denuncia di variazione con il metodo Docfa?; Inoltre dopo il campo 20 vengono lasciati due spazi liberi "Agenzia delle Entrate" e "Estremi del Titolo" per dichiarazione del fatto o registrazione dell'atto; ma nessuno dei due è stato reso esecutivo. Come devo comportarmi se ho solo la dichiarazione di variazione all'Agenzia del Territorio? Grazie

Luigia Lumia - 02/10/2012

Io metterei dalla data di trasmissione della denuncia Docfa, in quanto la rendita de non contestata resta valida quella proposta e poi lascerei in bianco i dati di cui ancora non sono in possesso.

Martina - 14/09/2012

Io ho capito di si, bisogna. Se ci sono state variazioni nel 2012.

Maria - 14/09/2012

Una domanda, da quello che ho capito per l'acquisto della prima casa non occorre presentare la dichiarazione dato che ci pensa il notaio, ma per variazioni di possesso occorre presentarla?

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