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INDAGINI FINANZIARIE E COLLEGAMENTO SOCIETÀ-SOCI

Indagini finanziarie e collegamento società-soci

La presunzione di riferibilità alla società dei movimenti bancari dei soci-amministratori e loro congiunti induce gli Uffici finanziari a qualificare le operazioni non giustificate, in capo ai soci, quali operazioni fiscalmente rilevanti in capo alle società, generalmente a ristretta base azionaria-societaria. Ciò in forza di un collegamento funzionale dei conti dei soci rispetto a quelli della società.

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Tecnicamente la presunzione legale a carattere relativo secondo la quale gli elementi risultanti dai conti correnti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, consente di riferire i movimenti bancari all’attività svolta in regime IVA e la conseguente inversione dell’onere della prova si applicano, anche, quando i conti bancari siano intestati ai soci della società , tenuto conto che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 (e, parimenti il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 7, riguardo alle imposte sui redditi) autorizza l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, quando sussista ragione di ritenere, in base agli elementi indiziari raccolti, che gli stessi sono stati utilizzati per occultare operazioni fiscalmente rilevanti.

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