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UNICO SC 2012, COME COMPILARE IL PROSPETTO CAPITALE E RISERVE

Unico SC 2012, come compilare il prospetto capitale e riserve

Nel prospetto capitale e riserve di Unico SC 2012 vanno indicati i dati relativi ai saldi iniziali e finali del patrimonio netto e le movimentazioni intervenute nell’esercizio 2011

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Nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RF di Unico 2012 le società di capitali hanno l'obbligo di dare evidenza delle movimentazioni delle riserve avvenute nel 2011. A tal fine, la compilazione del prospetto risponde all’esigenza di monitorare (per tutti i soggetti, a prescindere dalle dimensioni e dalle regole di redazione del bilancio) la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali.

Per un maggiore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 173 del 4 Settembre 2012

1) I dati da indicare nel prospetto

I dati da indicare nel quadro in esame vanno distinti:

  • per “masse”, ovvero raggruppando le poste di natura omogenea anche se rappresentate in bilancio da voci distinte;
  • tra riserve “di utili”, “di capitale” ed “in sospensione d’imposta” in relazione al diverso trattamento fiscale in capo ai soci degli utili distribuiti dalla società in ossequio alle diverse “presunzioni” fiscali di distribuzione.

In caso di poste aventi ai fini fiscali natura mista (parte capitale e parte utile) il relativo importo va suddiviso nelle due componenti e riclassificato nei corrispondenti righi.
 

2) Presunzioni fiscali

Riguardo le “presunzioni“ fiscali occorre rammentare che:

  • Art. 47 c. 1 TUIR: indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale per la quota di esse non accantonata in sospensione d’imposta”. Tale presunzione non opera, quindi, per le riserve di utili in “sospensione d'imposta” (es. riserva di rivalutazione ex L. 342/2000) e per quelle “indisponibili” dal punto di vista civilistico (es. riserva legale nel limite di 1/5 del capitale sociale, riserva per acquisto di azioni proprie, etc). Si ritiene, inoltre, che tale presunzione non operi in caso di utilizzo delle riserve di utili per la copertura di perdite.
  • Art. 1 co. 2 DM 2/04/2008: “A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio”. Pertanto, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti ante 31/12/2007 (imponibilità al 40% in capo ai soci, in luogo del 49,72% applicato agli utili prodotti dal 2008). Se le riserve di utili sono utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione (es. copertura di perdite) secondo l’Agenzia “si possono considerare utilizzate prioritariamente le riserve formate con utili prodotti in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007”(C.M. 8/2009).

3) Compilazione del prospetto

Pertanto, ai fini di una corretta compilazione del prospetto è necessario considerare il diverso trattamento fiscale delle distribuzioni ai soci degli utili, delle riserve di utili e delle altre riserve e fondi facendo particolare attenzione:

  • alla diversa tassazione degli utili ante e post 2007 e delle altre riserve o fondi;
  • alla presunzione assoluta secondo cui sono distribuiti prioritariamente l'utile d'esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale.

In particolare, nei righi (da RF106 a RF115) occorre indicare:

  • il saldo iniziale, ovvero l’importo risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione;
  • gli incrementi e decrementi: si tratta delle variazioni delle poste di Patrimonio netto intervenute nel corso dell’esercizio;
  • il saldo finale: ovvero l’importo derivante dalla somma algebrica delle precedenti colonne che costituirà anche il dato di partenza (“Saldo iniziale”) del prospetto della successiva dichiarazione
     

4) Srl in trasparenza fiscale

Per quanto riguarda le srl in regime di trasparenza fiscale (art. 116 TUIR) è stabilito che:

  • gli utili e le riserve di utili formatesi anteriormente l’esercizio dell'opzione sono tassate in capo ai soci secondo le ordinarie modalità;
  • gli utili maturati in regime di trasparenza non concorrono a formare il reddito dei soci, anche se distribuiti successivamente al periodo di validità dell'opzione;
  • ai fini della copertura delle perdite pregresse mediante riserve di utili vanno prioritariamente utilizzate le riserve "trasparenti".
     
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