Con la conversione in legge del Decreto sviluppo è stata introdotta una nuova norma che potenzia il meccanismo dell’Iva per cassa. Tale regime, infatti, introdotto inizialmente dal Decreto anticrisi 2008 (art. 7 del D.l. 185/2008) per i soggetti con volume d'affari non superiore a 200.000 €, è stato ora esteso ai contribuenti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di Euro.
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1) Iva per cassa potenziata
Con la conversione in legge del Decreto sviluppo l’Iva per cassa è estesa a tutti i soggetti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di Euro. Sono esclusi coloro che si avvalgono dei regimi speciali di applicazione dell’Iva, quali il regime del margine, il regime delle agenzie di viaggio e turismo, e coloro che si avvalgono del meccanismo del reverse charge.
Il regime dell’Iva per cassa si applicherà previa opzione da parte del contribuente, secondo modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, per poter beneficiare del rinvio dell’esigibilità dell’Iva, sulle fatture emesse dovrà essere apposta specifica annotazione dalla quale risulti l’intenzione di avvalersi di tale regime.
Sarà un provvedimento del Mef a stabilire la data di piena operatività della nuova disposizione, e a dare attuazione al nuovo regime. Il provvedimento dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto sviluppo. Una volta che sarà diventato operativo il nuovo regime, si considererà abrogato quello vecchio, stabilito dall’art. 7 del D.l. 185/2008.
2) Il vantaggio dell’Iva per cassa
L’estensione del regime di Iva per cassa è finalizzato ad aiutare le aziende a fronteggiare la crisi, e soprattutto a superare i problemi di liquidità dovuti all’obbligo di soddisfare un debito Iva che non risulta “coperto” con la provvista dei clienti.
Per capire il concetto basta ricordare che normalmente l’esigibilità dell’Iva (e quindi il suo pagamento) nasce quando l’operazione si considera effettuata, momento in cui è obbligatorio emettere fattura, quindi al momento:
- della consegna/spedizione, per la cessione di beni mobili;
- della stipulazione dell’atto notarile, per la cessione di beni immobili;
- del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.
L’esigibilità è anticipata in ogni caso al momento di emissione della fattura se precedente a quello di effettuazione dell’operazione.
Quando il cedente/prestatore emette la fattura applica contestualmente l’Iva, trovandosi così con un debito Iva verso l’Erario che andrà liquidato il mese successivo o tre mesi dopo in caso di liquidazione trimestrale, a prescindere se sia stato incassato il corrispettivo indicato in fattura.
È chiaro che se l’acquirente ritarda il saldo della fattura, il cedente/prestatore si ritroverà ad anticipare finanziariamente il versamento dell’Iva che non ha ancora incassato. E questo è un problema, a maggior ragione in una fase, com’è l’attuale, in cui ci sono molte aziende insolventi o che non riescono a rispettare i termini di pagamento.
Il meccanismo dell’Iva per cassa evita questo, perché dispone che il pagamento dell’Iva avvenga solo quando il corrispettivo è stato versato. Diventerà pertanto fondamentale individuare il momento dell’incasso del corrispettivo e, a parte il caso del contante, sarà necessario chiarire il momento in cui matura l’incasso nelle ipotesi in cui si utilizzano strumenti di pagamento diversi dal contante.
3) Esigibilità entro un anno
La legge prevede che in ogni caso l’Iva diventerà esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione anche in assenza di pagamento del corrispettivo. Tale limite temporale non si applica se nel frattempo (cioè prima dello scadere dell’anno) il cessionario o il committente sia stato assoggetto a procedure concorsuali. Se la norma avesse mantenuto l’obbligo al cedente di versare l’IVA alla scadenza dell’anno, avrebbe esposto tale soggetto ad un esborso finanziario con scarse probabilità di recupero dalla controparte fallita o soggetta ad altre procedure concorsuali.
4) Rinvio anche della detrazione sugli acquisti
Il soggetto che applica l’Iva per cassa non rinvia solo il pagamento dell’Iva a debito, ma anche il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti, che potrà avvenire solo quando egli pagherà i propri fornitori.
5) Diritto alla detrazione a prescindere dal pagamento per i cessionari/committenti
Diversamente da quanto prevedeva il precedente regime dell’Iva per cassa (D.l. 185/2008), i cessionari e i committenti che ricevono la fattura da parte del soggetto che ha aderito al regime di Iva per cassa, potranno detrarre l’Iva sull’acquisto non appena ricevono la fattura, senza essere obbligati ad effettuare il pagamento prima della detrazione.
Questa modifica è stata attuata per superare i problemi della vecchia disciplina e rendere più efficace il metodo dell’Iva per cassa. La distorsione che si era creata con la normativa precedente era dovuta al fatto che le imprese più piccole, con minore forza contrattuale, si trovavano spesso a “subire” le pressioni dei loro clienti nella scelta di aderire o meno al regime dell’Iva per Cassa. Infatti, dato che l’applicazione del regime era (ed è ancora) subordinata all’opzione, accadeva che le imprese più grandi con maggiore forza contrattuale, per evitare la penalizzazione della posticipazione della detrazione dell’IVA (che avrebbero subito nel caso in cui il cedente/prestatore avesse aderito al regime), condizionassero la prosecuzione dei rapporti commerciali alla mancata opzione all’accesso al regime.
La nuova norma sull’Iva per cassa, quindi, su questo aspetto si differenzia nettamente da quella prevista dal D.l. 185/2008 creando tuttavia una asimmetria del debito/credito relativo all’operazione, in quanto il cliente evidenzierà un credito verso l’erario prima che il cedente/prestatore computi l’Iva a debito.