Come di consueto, anche per il 2011 l’Agenzia ha fornito importanti chiarimenti in merito alle novità relative agli studi di settore. Le principali novità hanno riguardato alcuni quadri della modulistica che vediamo con ordine qui di seguito.
QUADRO A – “Personale addetto all’attività”: è stato “ristrutturato” al fine di adeguarlo alla nuova metodologia di stima dei soci amministratori. In particolare, si introducono:
- 2 nuovi righi denominati “Soci amministratori” e “Soci non amministratori” in luogo dei precedenti “Soci con occupazione prevalente nell’impresa” e “Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente”
- il nuovo rigo “Associati in partecipazione”, che sostituisce quelli presenti in precedenza, denominati “Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell’impresa” e “Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente”.
QUADRO F- “Elementi contabili”: le modifiche riguardano i dati relativi gli amministratori e le royalties. Inoltre, in seguito alle novità introdotte dal DL 70/2011 riguardo la deducibilità delle spese di importo < € 1.000 relativi a contratti a corrispettivi periodici di competenza di 2 periodi d’imposta l’agenzia nella C.M. 30/2012 invita gli Uffici a tener conto del nuovo criterio di deducibilità applicabile dal 2011.
QUADRO Z- “dati complementari”: nei modelli di alcuni studi delle attività professionali sono state richieste informazioni più dettagliate riguardo alle prestazioni/incarichi per le quali, nel corso dell’anno, sono stati percepiti solo pagamenti parziali rispetto all’intero compenso pattuito per lo svolgimento della singola prestazione. A tal fine, in relazione a ciascuna tipologia di attività, vengono richiesti:
- il numero dei soli incarichi/prestazioni per i quali nell’anno 2011 sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)
- la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi/prestazioni per i quali sono stati percepiti solo pagamenti parziali, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2011.
Tali informazioni potranno essere utilizzate per migliorare la qualità delle stime anche qualora il professionista percepisca un numero significativo di pagamenti parziali a fronte degli incarichi/prestazioni rese.
QUADRO X- “altre informazioni ”: ai fini dell’applicazione dei correttivi anti-crisi (DM 13/06/2012), è necessaria l’indicazione di alcuni dati specifici che consentono a Gerico di rimodulare la stima dei ricavi o compensi sulla base degli stessi correttivi. In particolare, è richiesto di indicare:
i “Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2010” (per l’applicazione del correttivo relativo all’applicazione della normalità economica)
di compilare alcune voci di costo relative ai periodi 2009 e 2010.
QUADRO V- “Ulteriori dati specifici ”: è prevista una apposita casella da barrare qualora i contribuenti nel 2009 o 2010 hanno cessato di avvalersi del regime dei minimi. In particolare, occorre barrare la casella presente a rigo V04 (per le imprese) ovvero V01 (per i lavoratori autonomi). Al riguardo, l’agenzia precisa che tali soggetti, oltre a barrare la relativa casella del quadro V, dovranno fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime.
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1) Il prospetto per le imprese multiattività e gli "ex minimi"
Per quanto riguarda, invece, il prospetto delle “Imprese multiattività”, l’Agenzia ha precisato che questo può comunque essere compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi.
Tra i vari chiarimenti offerti dalla C.M. 30/2012, particolare rilevanza assumono quelli relativi alla compilazione del modello da parte dei soggetti che sono fuoriusciti dal regime dei minimi.
In particolare, per i soggetti esercenti attività d’impresa (quindi non professionisti) che sono usciti dallo stesso passando al regime ordinario, si rileva uno sfasamento tra il principio di “cassa” operante nel regime dei minimi e quello di “competenza” del regime ordinario.
Tale sfasamento potrebbe comportare delle distorsioni nei risultati degli studi di settore applicati in termini di:
- congruità dei ricavi
- posizionamento rispetto agli indicatori di coerenza e di normalità economica.
Al fine di neutralizzare tali effetti distorsivi, sono state previste particolari modalità di applicazione degli studi di settore, differenziando a seconda che l’uscita dal regime sia intervenuta nel 2011 ovvero nel 2010 o 2009.