Con l'arrivo del mese di agosto scatta la consueta pausa estiva anche per il mondo della giustizia civile, amministrativa e tributaria, come previsto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969, che ha disposto la sospensione di diritto, durante il periodo delle ferie estive, del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative.
Durante il periodo di sospensione le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini.
SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI
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Dal 1° AGOSTO 2015 al 31 AGOSTO 2015
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RIPRESA DECORRENZA TERMINI PROCESSUALI
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Dal 1° SETTEMBRE 2015
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1) Sospensione feriale: termini processuali sospesi
- le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);
- le controversie di natura amministrativa e tributaria (tutti gli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari in tutti i gradi di giudizio, ma anche deposito di documenti e/o memorie illustrative, istanza di reclamo/mediazione);
- i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);
- l’accertamento con adesione del contribuente;
- la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.
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2) Sospensione feriale: come si computano i giorni
La pausa estiva per i termini del processo determina un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti. Naturalmente, i termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè dal 1° settembre.
- se il termine iniziale di decorrenza processuale cade prima del 1° agosto 2015: si ha la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto 2015, con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre 2015;
- se il termine iniziale di decorrenza processuale cade all’interno del periodo 1° agosto – 31 agosto 2015: il decorso dei termini parte dal 1° settembre 2015.
TERMINE INIZIALE DI DECORRENZA PROCESSUALE ANTERIORE AL 1° AGOSTO 2015
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RIPRESA DECORRENZA TERMINI
DAL 1° SETTEMBRE 2015
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TERMINE INIZIALE DI DECORRENZA PROCESSUALECADENTE
NEL PERIODO 1° - 31 AGOSTO
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INIZIO DECORRENZA TERMINI
DAL 1° SETTEMBRE 2015
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3) Sospensione feriale e istanza di reclamo/mediazione
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