IL CASO
V.F. ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la decisione di primo grado, ha negato il diritto del contribuente al rimborso dell'IRAP, versata per l'anno 2003. La CTR aveva motivato la propria decisione sull'argomento sostenendo che il ricorrente - in quanto agente di commercio - esercita un'attività non di natura professionale ma piuttosto un'attività "di ausiliario dell'impresa ex art. 2195 per la quale è configurabile un assetto organizzativo di particolare rilevanza, in quanto per lo svolgimento di tale attività professionale ha necessità di supporti collaborativi fissi e di relativi capitali”.
Il ricorso si articola su due motivi, con i quali il contribuente denuncia:
a) vizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, circa l’esistenza del requisito dell'autonoma organizzazione;
b) “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare degli artt. 2, 3, 4 e 8 del D.Lgs. n. 446/1997.
L’ordinanza richiama la recente giurisprudenza di vertice e afferma invece che anche nel caso delle attività ausiliarie all’impresa, la sussistenza di un’autonoma organizzazione va verificata caso per caso.
1) Commento all'Ordinanza della Cassazione n. 10559 2012
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