La Manovra Monti (D.L. n. 201/2011) ha stabilito, all’art. 10, commi 9-13, che, per i contribuenti soggetti agli studi di settore che siano “congrui”, “coerenti” e “fedeli”, anche per effetto dell’adeguamento, il regime premiale per la trasparenza fiscale si applica già dal periodo d’imposta 2011 con i seguenti benefici in materia di accertamento:
- esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
- accertamento sintetico solo se il reddito accertabile si discosta di almeno 1/3 da quello dichiarato (anziché di 1/5).
I suddetti benefici del regime premiale si applicano, tuttavia, per il periodo d’imposta 2011, solo a coloro che svolgono attività economiche alle quali si applicano i 55 studi di settore individuati dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12.07.2012, con esclusione, quindi, dei restanti 151.
1) Soggetti beneficiari dal periodo d’imposta 2011
Il Provvedimento del 12.07.2012, di “approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 dell’art. 10 del decreto legge n. 201 del 2011”, ha innanzitutto stabilito che, perché sia rispettata la condizione di congruità e coerenza agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore, ai fini dell’applicazione del regime premiale, è necessario che:
- la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;
- nel caso in cui il contribuente consegua sia redditi di impresa che di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi.
Premesso ciò, il Provvedimento ha previsto poi che, per il periodo d’imposta 2011, possono accedere al regime premiale solo i contribuenti che applicano gli studi di settore elencati nell’allegato 1 al provvedimento stesso. Si tratta di 55 studi di settore (rispetto ad un totale di 206 studi applicabili), tra cui, ad esempio, bar, gelaterie e pasticcerie, commercio al dettaglio di alimentari, fabbricazione di accessori auto, produzione di paste alimentari, confezione e accessori per abbigliamento, fabbricazione di calzature e di mobili, costruzione e riparazione di imbarcazioni, editoria (nessuno, comunque, del comparto professionisti).
2) Condizioni da rispettare
I benefici del regime premiale previsti per i contribuenti che svolgono attività economiche che rientrano nei suddetti 55 studi di settore si applicano a condizione che essi:
- abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando “fedelmente” tutti i dati previsti (condizione di “fedeltà” dei dati dichiarati);
- risultino, sulla base dei suddetti dati, “congrui” e “coerenti” con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
Il Provvedimento chiarisce che la fedeltà dei dati dichiarati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore, condizione necessaria per accedere al regime premiale, sussiste anche nel caso di errori o omissioni di dati nella compilazione dei modelli degli studi di settore, a condizione che tali errori o omissioni non modifichino:
- l’assegnazione ai cluster;
- il calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;
- il posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza;
rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.