Con la Legge di Stabilità 2012 pubblicata in G.U. 265 lo scorso 14.11.2011, il legislatore innalza i limiti per consentire le liquidazioni ed i versamenti periodici dell’Iva con cadenza trimestrale legandoli alle soglie di ricavo previste per l’accesso al regime di contabilità semplificata.
In particolare, l’ art. 14, comma 11 del provvedimento dispone che “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”.
Pertanto, le soglie entro le quali è possibile liquidare e versare l’IVA con cadenza trimestrale:
- sono elevate ad un ammontare di ricavi conseguiti nell’anno precedente non superiori a:
- €. 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servi
- €. 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
così come previsto per l’accesso al regime di contabilità semplificata
- non si computano più in relazione al volume di affari (art. 7 del DPR 542/99) bensì sulla base dei ricavi conseguiti.
La variazione delle soglie per la liquidazione trimestrale dell’IVA riguarda sia le imprese che i professionisti/artisti.
Quindi, i contribuenti con:
- volume d'affare superiore a €. 309.874,14 (per attività di servizi) e ricavi inferiori a €.400.000
- volume d'affare superiore a €. 516.456,90 euro (per altre attività)e ricavi inferiori a €. 700.000
potranno optare per la liquidazione Iva trimestrale.
Le nuove norme hanno dunque l’ obiettivo di eliminare i disallineamenti esistenti tra le soglie di ricavi ai fini delle imposte dirette (per la tenuta della contabilità) e quelle del volume d’affari ai fini IVA (per la periodicità di liquidazione) prodottosi dal 14.5.2011 per effetto del DL n. 70/2011 che ha aumentato esclusivamente i limiti per la tenuta della contabilità semplificata lasciando, invece, inalterate quelle previste dall’art. 7 del DPR 542/99, che consentono ai contribuenti di minori dimensioni di effettuare le liquidazioni e i versamenti dell’IVA con periodicità trimestrale anziché mensile.
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1) Soggetti interessati
A decorrere dal 1° gennaio 2012:
- Imprese individuali;
- S.n.c., S.a.s. e soggetti equiparati (ex art. 5 Tuir);
- Enti non commerciali esercenti attività commerciale in via non prevalente.
potranno:
- liquidare l’Iva trimestralmente;
- effettuare il relativo versamento entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.
2) Decorrenza
La Legge di Stabilità non indica espressamente i termini di decorrenza delle nuove soglie. Pertanto, sarà necessario far riferimento ai termini di entrata in vigore della legge di Stabilità previsti dall’art. 36 dello stesso provvedimento, in base al quale “…la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2012”.
Ciò in analogia con quanto previsto dal cd Decreto Sviluppo. Infatti, anche per l’innalzamento del limite dei ricavi per l’applicazione della contabilità semplificata il DL 70/2011 non ha previsto una specifica decorrenza; pertanto, la modifica decorre dal 14.5.2011, data di entrata in vigore del medesimo decreto Al riguardo, in occasione dell’ultimo innalzamento delle soglie (DPR 222/2001, che innalzava i ricavi a L. 600.000.000) relativo alle sole imprese di servizi l’Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 80/2001 aveva ritenuto di poter applicare retroattivamente i nuovi limiti fin dall'inizio del periodo d'imposta.
E, proprio mutuando i chiarimenti forniti con la C.M. 80/2001, si ritiene che i nuovi limiti per la contabilità semplificata trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2011 qualora, nel 2010, non siano stati superati i limiti di 400.000,00 o 700.000,00 euro.
Quindi, se un contribuente, nel 2010 ha conseguito:
- ricavi compresi tra 309.874,14 e 400.000 euro (se esercenti prestazioni di servizi)
- ricavi compresi tra 516.456,90 euro e 700.000 euro (se esercenti altre attività)
ovvero superiore ai vecchi limiti ma non ai nuovi, può adottare la contabilità semplificata dal 14.5.2011 anche se è ancora tenuto, in relazione a tutto il 2011, a versare obbligatoriamente l’IVA mensilmente.
Qualora il contribuente (imprese/lavoratori autonomi) decide di esercitare l’opzione per il versamento dell’ IVA su base trimestrale, dovrà compilare il quadro VO della prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata (modello Iva 2013 relativo all’ anno d’ imposta 2012)
L’opzione per la liquidazione trimestrale, comporta l’applicazione di una maggiorazione delle somme dovute per un importo pari all’1%, a titolo di interesse, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Mentre, i c.d. "trimestrali naturali" (ad es. autotrasportatori) a differenza di quelli per "opzione":
- non devono effettuare la maggiorare dell' 1%;
- effettuano liquidazione/versamento del 4° trimestre entro il 16.2 anziché il 16.03.