Con la pubblicazione in via definitiva della Legge n.106/2011 di conversione del c.d. “Decreto Sviluppo” il legislatore, a decorrere dal 13.7.2011, inserisce una ulteriore semplificazione di tipo documentale in tema di registrazione cumulativa di più fatture dal modesto importo.
Oggetto di modifica è l’ art. 6 del il DPR n.695/96 (che reca il “Regolamento per la semplificazione delle scritture contabili”) il quale prevede la possibilità di registrare le fatture al di sotto di una certa soglia (ex trecentomila lire pari a €.154,94) attraverso l’ utilizzo un documento riepilogativo.
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1) Principio generale di registrazione
Come è noto, i soggetti imponibili ai fini IVA qualora effettuino prestazioni di servizi o cessioni di beni sono tenuti all’emissione della fattura, anche sotto forma di conto, nota, parcella o altri documenti simili.
In particolare, l’art. 23 del DPR n. 633/1972 prevede che tutte le registrazioni debbano essere effettuate seguendo l’ordine della numerazione delle fatture tenendo conto della data della loro emissione.
Pertanto, il principio generale alla base dell'Iva dispone che l’annotazione:
- sul registro Iva acquisti (art. 25 Dpr 633/72);
- sul registro Iva vendite (art. 23 Dpr 633/72);
deve avvenire generalmente "fattura per fattura".
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2) Registrazione cumulativa e novità del DL Sviluppo
Con il cd Decreto Sviluppo il legislatore porta a 300 euro la soglia monetaria stabilita per l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 6 dell'art. 6 del Dpr n. 695/96. Pertanto, i soggetti passivi Iva hanno la possibilità di registrare le fatture attive e passive, anziché singolarmente, attraverso un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
- l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata.
Viene quindi stabilito:
- un aumento dell’ importo per l’annotazione cumulativa delle fatture che da €.154,94 passa a €.300,00
- l’ estensione dell'annotazione cumulativa anche alle fatture emesse (o integrate) dai cessionari/committenti in base al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge);
Va ricordato, inoltre, che nel documento riepilogativo vanno riportati gli estremi delle fatture riepilogate.
LIMITE DI IMPORTO
La norma in esame non fa alcun riferimento "all'importo" delle fatture per la verifica del nuovo limite. Pertanto, in assenza di chiarimenti dell'Agenzia, si ritiene che tale importo sia cautelativamente riferito al totale fattura (comprensivo dell’Iva).
Nessun limite di importo (art. 25 ultimo comma del DPR n. 633/72), invece, alla registrazione cumulativa delle fatture d'acquisto relative :
- a prestazioni di trasporto;
- a quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi;
3) Termini di registrazione
L'annotazione nei corrispondenti registri avviene nel rispetto della tempistica ordinaria.
In particolare :
- per le operazioni attive:
le fatture emesse o le autofatture emesse (ex art. 17 c. 2 DPR n. 633/72) nel corso del mese di importo inferiore a €.300
annotate cumulativamente attraverso un documento riepilogativo vanno registrate entro il 15 del mese successivo a quello a quello di emissione (analogamente a quanto avviene per la registrazione dei corrispettivi documentati dallo scontrino di chiusura giornaliero);
- per le operazioni passive:
le fatture di acquisto ricevute nel mese (C.M. 53/2008) non sono soggette a un termine perentorio di registrazione. Il diritto alla detrazione può essere esercitato entro i termini:
della liquidazione periodica (mensile o trimestrale)
della dichiarazione annuale Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto viene esercitata il diritto alla detrazione della relativa imposta
4) Requisiti del documento riepilogativo
Le fatture di vendita o di acquisto di importo inferiore alla nuova soglia prevista possono essere registrate, anziché singolarmente, mediante annotazione di un unico documento riepilogativo, il quale deve riportare:
- i numeri delle fatture cui si riferisce;
Il riferimento riguarda:
- per le fatture di acquisto: il numero di protocollo attribuito dal destinatario;
- per le fatture emesse: il numero fattura attribuito ;
- in caso di autofattura: si ritiene di dover indicare entrambi i numeri precedenti ;
- l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni suddiviso per singola aliquota (o per singola esenzione o esclusione Iva);
- l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota.
In ogni caso, nell'ipotesi di registrazione riepilogativa delle fatture di acquisto, queste ultime devono comunque essere numerate progressivamente dal destinatario.
AUTOFATTURE
Con il DL sviluppo viene estesa la possibilità di registrazione cumulativa, sia dal lato attivo che passivo, anche alle fatture relative alle operazioni sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) sempre che siano di importo contenuto entro il nuovo limite di 300 euro.
Si tratta delle autofatture emesse dal cessionario/committente, soggetto passivo, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR n. 633/1972, in riferimento cioè alle operazioni effettuate in Italia dal cedente/prestatore non residente anche per il tramite di un rappresentante fiscale in Italia.
Registro autofatture riepilogative: nulla cambia rispetto al regime ordinario di registrazione.
Le autofatture potranno essere registrate alternativamente:
• sia nel registro acquisti che nel registro vendite;
• in un unico registro "sezionale delle autofatture" che supporti la liquidazione dell'Iva tra gli acquisti e vendite.
Osserva: tale possibilità si ritiene applicabile in base al principio di alternatività tra le due procedure (C.M. 12/2010):
- sia nel caso di emissione di una autofattura da parte del cessionario/committente;
- sia nel caso di “integrazione” della fattura estera;
5) Criticità della registrazione riepilogativa
L'annotazione unica nei registri Iva di una pluralità di fatture pur costituendo una importante semplificazione per i contribuenti che abitualmente emettono numerose fatture d’importo ridotto, ha natura esclusivamente fiscale e pertanto genera alcuni elementi di criticità in ragione:
- alla identificazione della controparte (cliente o fornitore);
- alla natura del costo;
- al giorno di effettuazione delle operazioni;
Sulla base di tale assunto, è bene ricordare che:
- indicazione controparte: per la registrazione cumulativa da effettuare nel libro giornale è necessario indicare l’anagrafica di ciascun fornitore o di ciascun cliente.
- contabilità ordinaria: civilisticamente le annotazioni sul libro giornale vanno fatte giorno per giorno e non in maniera cumulativa, pertanto, l'annotazione unica contrasta con tale obbligo in quanto altera la situazione economico-finanziaria giornaliera;
- natura del costo: la dichiarazione dei redditi oltre che il bilancio UE richiedono una distinzione a seconda della natura del costo (si pensi al quadro RG per le contabilità semplificate, al quadro RE per i lavoratori autonomi). Pertanto, è necessario che la registrazione contabile fornisca ulteriori elementi di dettaglio;
- spesometro: qualora si utilizzi per le fatture di vendita il criterio dell’ annotazione riepilogativa occorre prestare particolare attenzione al calcolo del limite di € 3.000. Come noto, tutte le operazioni di importo pari a 3.000 euro o maggiore, effettuate e ricevute da soggetti passivi ai fini IVA, devono essere comunicate per via telematica all’Agenzia delle Entrate. Qualora le operazioni dovessero configurarsi come "continuative", il contribuente che voglia avvalersi della semplificazione corre il rischio di non poter computare i singoli corrispettivi e, quindi, di non poter verificare se sia stato superato su base annuale tale limite di €.3.000.
- Intrastat e Comunicazione black list: qualora si adotti l'annotazione riepilogativa delle fatture (emesse o ricevute), in assenza dei dati riferiti al cliente/fornitore UE o residenti in paesi black list non sarà possibile procedere alla presentazione del relativo modello.