Con l’ approvazione in via definitiva lo scorso 7 luglio del cd D.L. Sviluppo ( D.L. 70/2011 convertito in Legge n.106/2011) il legislatore ha introdotto rilevanti semplificazioni in materia di la rateazione degli avvisi bonari, ovvero per la dilazione delle somme dovute in seguito a:
- liquidazione automatica delle dichiarazioni (artt. 36-bis del DPR 600/73);
- controllo formale delle dichiarazioni (art. 36- ter del DPR 600/73 ed ai fini Iva art.54-bis del DPR 633/72);
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1) Liquidazione automatizzata e controllo formale
Secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 462/1997, le somme dovute all’ amministrazione finanziaria, a seguito dei controlli automatici o formali, sono iscritte nei ruoli a titolo definitivo.
La disciplina attualmente in vigore permette la definizione agevolata delle sanzioni previste . In particolare:
- se il contribuente (o il sostituto d'imposta) versa le somme dovute con il modello allegato alla comunicazione o attraverso modello F24 entro 30 giorni:
- dal ricevimento della comunicazione (artt. 36-bis e 54-bis del Dlgs 462/97);
- dalla comunicazione definitiva (rideterminazione in autotutela delle somme dovute);
non viene eseguita alcuna iscrizione a ruolo.
- nel caso vengano rilevati errori con la procedura di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi:
- le sanzioni amministrative sono ridotte ad 1/3;
- gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente la comunicazione.
Controllo formale (art. 36-ter, D.P.R. 600/1973)
Le somme dovute possono essere pagate:
• entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
• con applicazione di sanzioni amministrative ridotte ai 2/3 ;
• con interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente la comunicazione.
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2) Rateazione: modifiche dal DL Sviluppo
Con il decreto sviluppo viene di fatto modificata la previgente disciplina in materia di rateazione degli importi dovuti a seguito dei controlli formali o di liquidazione della dichiarazione dei redditi attraverso nuove regole in termini di garanzie.
In particolare, per le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni viene prevista la possibilità di richiedere la rateazione:
- per un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo;
- senza necessità di presentare la richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione, in quanto viene eliminato lo sbarramento per gli importi pari o inferiori a € 2.000 (abrogata la condizione che prevedeva di dimostrare all'Ufficio la temporanea situazione di obiettiva difficoltà);
- prestando idonea garanzia soltanto se l’importo complessivo delle rate successive alla prima supera € 50.000 (dedotto l’importo della prima rata);
Viene, esclusa la fideiussione (se dovuta) relativamente alla prima rata.
E’ inoltre previsto che:
- gli importi delle rate concesse possano essere anche di ammontare decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.
- resta invariato il tasso annuo del 3,5%, per le rate successive alla prima, per gli interessi calcolati dal primo giorno del 2° mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.
Tassazione separata : non è prevista alcuna differenziazione delle modalità di rateazione in relazione al fatto che l’ importo sia superiore o meno a € 500.
3) Novità dalla manovra correttiva
Con la cd manovra correttiva 2011 (D.L. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111/2011) il legislatore ha introdotto alcune modifiche agli istituti deflativi del contenzioso.
In particolare, in relazione al pagamento delle somme dovute per la definizione dell’accertamento con adesione ovvero della conciliazione giudiziale , si prevede:
- l’abrogazione dell’obbligo di garanzia (fidejussione) qualora l’importo delle rate successive alla prima sia superiore a € 50.000.
Il perfezionamento della definizione è ora subordinato esclusivamente:
- al pagamento dell’intero ammontare
- al pagamento della prima rata (e non più anche alla prestazione della garanzia).
Pertanto, detta garanzia non è più dovuta quale che sia l’ importo rateizzabile per il contribuente.
- il raddoppio delle sanzioni (si passa, in altri termini, dal 30% al 60%) sul residuo importo dovuto a titolo di tributo:
- per il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima;
- entro il termine di versamento della rata successiva;
Le nuove disposizioni:
- non si applicano alle adesioni (artt. 5 e 6 del DLgs. 218/97), alle definizioni dell’accertamento (art. 15 del DLgs. 218/97) ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia;
- si applicano, invece, agli atti non ancora “perfezionati” al 6.7.2011 (data di entrate in vigore del DL 98/2011).