Come noto, sono obbligati alla compilazione degli studi di settore tutti i contribuenti titolari di Partita Iva (impresa/lavoro autonomo) che svolgono, come “prevalente”, un’attività per la quale risulti approvato un apposito studio di settore e che non presentino cause di esclusione o di inapplicabilità.
Pertanto, sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti:
a) con inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
b) che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta.
c) con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro.
e) che determinano il reddito con criteri “forfetari”;
f) che esercitano l’attività di incaricati alle vendite a domicilio;
g) con categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare n. 58/E del 2002.
h) che applicano il regime dei “minimi”;
i) che presentano le cause di inapplicabilità indicate nel decreto di approvazione dello specifico studio di settore (ci si riferisce, ad esempio, alle società cooperative, alle società consortili ed ai consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi)
Si ricorda, inoltre, che gli studi di settore si applicano anche:
- in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione;
- quando l’attività costituisce una mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
Ad esempio, in caso di “mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti” derivanti a:
• acquisto o affitto d’azienda;
• successione o donazione d’azienda;
• operazioni di trasformazione;
• operazioni di scissione e fusione di società;
- nei confronti dei soggetti con periodo d’imposta diverso dai 12 mesi;
- in caso di svolgimento di una attività stagionale o soltanto per una parte del periodo di imposta.
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1) Analisi delle cause di esclusione
Vediamo ora nel dettaglio le diverse cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore.
Causa 1 o 2 – inizio/cessazione attività
Una prima causa di esclusione riguarda i soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno iniziato o cessato l’attività.
In particolare, i soggetti che iniziano l’attività (codice 1) nel corso del 2010 devono:
- presentare dichiarazione redditi entro il 30.09.2011 (esclusi da studi di settore);
- compilare il modello INE (indicatore di normalità economica)
Mentre, i soggetti che cessano l’attività (codice 2) nel corso del 2010 devono:
- presentare dichiarazione redditi entro il 30.09.2011
- compilare lo studio di settore ai soli fini statistici (pur essendo esclusi);
Causa 3 o 4 – Ricavi superiori ai limiti
Lo studio di settore è compilato anche dai soggetti che hanno realizzato ricavi compresi tra i €. 5.164.569 ed €. 7.500.000;
In particolare, in presenza di ammontare di ricavi di cui all’art. 85 c. 1 (esclusi quelli di cui alla lett. c), d) ed e)):
- superiore a €. 5.164.569 ma fino a €.7,5 milioni: i contribuenti sono tenuti alla compilazione degli studi ai soli fini statistici (indicare cod. 3)
- superiore a €.7,5 milioni : i contribuenti non sono tenuti alla compilazione degli Studi di settore ma compilano il solo quadro INE (indicare cod. 4)
Soggetti con parametri: i contribuenti i cui ricavi superano i € 5.164.569 non sono tenuti alla compilazione degli studi di settore ed utilizzano il codice di esclusione “4” .
Codici 5, 6 e 7 - Periodo di non normale svolgimento dell’attività
Si considerano "per definizione" periodi di non normale svolgimento dell'attività quelli durante i quali l'impresa si trova:
- in liquidazione ordinaria (codice di esclusione 5)
- in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare (codice di esclusione 6).
In tali ipotesi, i contribuenti (pur essendo esclusi) devono compilare lo studio di settore.
Oltre tali casistiche, al fine di dare spazio a tutte le altre ipotesi di non normale svolgimento dell'attività, è stato previsto il codice di esclusione “7” che individua quali ulteriori cause di non normale svolgimento dell’attività:
- il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva, ad esempio perché:
- la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
- viene svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, se l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi
- si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il 2010 a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;
- il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;
- il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA;
- modifica in corso d’anno dell’attività esercitata. Non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore;
- per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari.
Osserva: per i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività (ad eccezione delle ipotesi di liquidazione ordinaria o di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare) è richiesta la compilazione del modello studi di settore con l’indicazione, nell’apposita scheda “Note aggiuntive” dell’applicazione GERICO, della motivazione che ha impedito lo svolgimento dell’attività economica in maniera regolare.
Causa 8 – Periodo d’imposta diverso dai 12 mesi
Tale causa di esclusione, indipendentemente che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi, è applicabile ai soli contribuenti soggetti a parametri.
Codice 9 - Esclusione per criteri forfettari
Sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti che determinano il reddito con criteri “forfetari” (codice 9). Tali soggetti sono comunque tenuti alla compilazione degli studi di settore, ad eccezione del quadro F/G dei dati contabili.
Codice 10 – Vendite a domicilio
Sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore anche coloro che sono incaricati delle vendite a domicilio.
Codice 11 - Esclusione per categorie reddituali
Sono esclusi dagli studi di settore anche i soggetti classificati in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata .
Pertanto, qualora il contribuente verifichi la non corrispondenza tra gli elementi contabili richiesti nel modello per gli studi di settore e quelli indicati nei quadri RE/RF/ o RG del modello Unico, a causa di una diversa qualificazione reddituale, è escluso dall’ applicazione sia degli studi di settore che dei i parametri. In tal caso, nel campo cause di esclusione dei quadri RE, RF o RG, va indicato il codice “11”.
Causa 12 - Modifica dell’attività esercitata
Per quanto riguarda la situazione identificata dal codice 12 (attivato dal periodo d’imposta 2009):
Per cui, il contribuente è escluso dagli studi qualora modifichi nel corso del periodo d’imposta l’attività esercitata (variazione cod. attività) e le due attività (l’una cessata e l’ altra iniziata) sono soggette a differenti studi di settore. In caso contrario, il contribuente non è escluso dagli studi di settore.
Al riguardo, nella Circolare n. 29/E/2009 delle entrate, si precisa che la modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata si configura come una causa di esclusione riconducibile a quella prevista per i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività. Pertanto, i soggetti interessati da tale causa di esclusione sono tenuti alla compilazione degli studi di settore ai soli fini statistici utilizzando il modello relativo all’attività per la quale si sono conseguiti i maggiori ricavi/compensi durante il periodo d’imposta considerato.
Infatti, secondo la stessa C.M. 29/2009 : “Il modello che tali soggetti devono presentare è quello afferente lo studio di settore relativo all’attività per la quale si sono conseguiti i maggiori ricavi/compensi durante il periodo d’imposta considerato, prescindendo dalla circostanza che detta attività sia quella iniziata o cessata.”