Come noto, secondo la normativa attualmente in vigore, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da imprese e da lavoratori autonomi presso gli impianti di distribuzione vanno certificati mediante l’utilizzo della “scheda carburante”.
Infatti, i soggetti passivi di imposta (enti, società, ditte individuali o professionisti) intestatari del veicolo (o titolari di locazione finanziaria, noleggio, comodato o simili) per poter detrarre l’Iva e dedurre i costi relativi al carburante devono disporre di adeguata documentazione.
La scheda carburante costituisce, appunto, documento “sostitutivo” della fattura, utilizzabile “ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e della giustificazione dell’acquisto … agli effetti dell’imposizione diretta” ( C.M. n. 205/E/98).
Pertanto, la scheda carburante:
- deve essere utilizzata per ciascun veicolo impiegato nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione;
- può avere periodicità mensile o trimestrale;
- deve riportare i seguenti elementi fondamentali:
Estremi identificativi soggetto Iva:
- ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome
- domicilio fiscale
- numero di partita IVA
Tali dati possono essere indicati sulla scheda carburante anche a mezzo di un timbro.
Estremi individuazione del veicolo
- la targa
- la casa costruttrice
- il numero di telaio
- il modello
- altri estremi identificativi apposti dall’impresa costruttrice.
CM 205/E/98: per i veicoli non ancora immatricolati, oppure privi di targa perché non abilitati alla circolazione stradale, ma muniti di specifica autorizzazione alla circolazione (carrelli, elevatori, trattori, escavatori), l’individuazione può avvenire attraverso il numero di telaio o di matricola apposto dalla casa costruttrice.
Inoltre, all’atto del rifornimento, il gestore dell’ impianto deve indicare:
- data;
- ammontare del corrispettivo al lordo dell’IVA;
- estremi identificativi dello stesso (denominazione/la ragione sociale/ cognome e il nome) anche a mezzo timbro;
- l’ubicazione dell’impianto di distribuzione;
- ed apporre la propria firma.
Cassazione Sent.n. 21941/2007: la firma del gestore dell’impianto di distribuzione costituisce elemento essenziale della scheda carburante e pertanto l’assenza della stessa comporta il venir meno della validità della scheda per le finalità previste dalla legge (attestazione della spesa ai fini della deduzione del costo, detraibilità IVA a credito).
Alla fine di ciascun mese o trimestre vanno annotati il numero di Km percorsi (valido solo per le imprese, sono esclusi gli esercenti arti e professioni).
Acquisti senza scheda carburante
In alcuni specifici casi è escluso l’utilizzo della scheda carburante.
Si tratta degli acquisti effettuati :
- dallo Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari ed enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza;
- dagli autotrasportatori di cose per conto terzi;
- sulla base del cd contratto di netting;
- presso impianti stradali di distribuzione non destinati all’autotrazione (ad es. carburante utilizzato per i motori fissi);
- in mancanza del personale addetto alla distribuzione (ad es. rifornimenti effettuati con “self-service” in orario di chiusura dell’impianto).
Contratto di Netting
Si tratta di un di un contratto di somministrazione in base al quale il gestore dell’impianto di distribuzione di carburante, a fronte di un corrispettivo, esegue per la società petrolifera (Agip, Tamoil, Esso, ecc.) una serie di erogazioni di carburanti alle imprese convenzionate con la stessa.
I rifornimenti con il cd. “netting” sono effettuati mediante l’ utilizzo di una scheda magnetica fornita dalla compagnia petrolifera. Al termine del periodo (di norma mensile) la compagnia petrolifera emette la fattura direttamente al contribuente.
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1) Nuove regole dal DL Sviluppo
Come anticipato, con il Decreto Sviluppo il legislatore ha previsto, ai fini della semplificazione fiscale, l’eliminazione della tenuta della scheda carburante per i contribuenti che pagano il rifornimento esclusivamente con carte di credito, debito (bancomat) o prepagate, lasciando, invece per chi paga in contanti l’obbligo di compilazione della stessa.
Pertanto, in base alle nuove disposizioni:
- gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, gas metano, Gpl)
- effettuati esclusivamente attraverso carte di credito, di debito (bancomat) e prepagate
- consentono ai soggetti IVA, di liberarsi dall’ obbligo di compilazione della scheda carburante;
Per beneficiare della deroga in esame, il pagamento deve avvenire mediante carte “elettroniche” emesse da operatori finanziari e precisamente:
• dalle banche;
• dalla società Poste italiane spa;
• dagli intermediari finanziari;
• dalle imprese di investimento;
• dagli organismi di investimento collettivo del risparmio;
• dalle società di gestione del risparmio;
• da ogni altro operatore finanziario;
Tali soggetti hanno, infatti, l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza dei rapporti e di qualsiasi operazione finanziaria.
Osserva: l’obbligo della scheda carburante dipenderà, quindi, dalla modalità di pagamento adottata all’atto di acquisto. Pertanto, qualora il contribuente provvede ad effettuare il pagamento in contanti o con assegni bancari e circolari il rifornimento di carburante continuerà ad essere annotato sulla scheda carburante.
Nessuna indicazione, invece, dalla norma contenuta nel D.L. Sviluppo, riguardo al fatto che le ricevute di pagamento delle carte di credito/bancomat (o i relativi estratti conto) svolgano la stessa funzione della fattura.
Pertanto, anche se con il pagamento mediante carte “elettroniche”, ai fini del diritto alla detrazione/deduzione, è possibile identificare alcuni elementi caratteristici della scheda carburante (quali il soggetto che effettua il rifornimento, l’ammontare della spesa sostenuta, gli estremi identificativi del gestore che eroga il rifornimento) la differenza più rilevante riguarda la mancata indicazione dell’imposta scorporata e, in particolare, di quella detraibile da indicare nel registro IVA acquisti.