Come noto, l’art. 25 del D.L.78/2010 (conv. in L.122/2010) ha disposto che a decorrere dal 1/07/2010 gli istituti bancari e Poste Italiane sono tenute, all’atto dell’accreditamento al beneficiario, ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto sui pagamenti effettuati con “bonifico” bancario /postale disposti per le spese relative a:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione 36%) - applicabile fino al 31.12.2012;
- interventi di risparmio energetico (detrazione 55%) - applicabile fino al 31.12.2011;
Pertanto, a partire dal 1.7.2010, in presenza di un pagamento effettuato con bonifico bancario/ postale da parte di un soggetto che intende beneficiare dei suddetti bonus fiscali la ritenuta d’acconto del 10% si applica:
- ad opera delle banche e delle Poste Italiane S.p.A.;
- con obbligo di rivalsa;
- a titolo di acconto dell'imposta sul reddito (IRPEF/IRES) da parte dei beneficiari dei bonifici;
- dal momento in cui avviene l'accredito dei relativi pagamenti.
Attenzione: con l’approvazione in via definitiva del c.d. “Decreto sviluppo” a decorrere dal 14.5.2011:
- non è più richiesto l’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.
- non è più necessario la separata indicazione in fattura del costo della manodopera;
I dati catastali identificativi dell’immobile, gli estremi di registrazione dell’atto nonché ulteriori altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione dovranno essere indicati nei modelli UNICO o 730 da modificare a tal fine.
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1) Modalità di applicazione della ritenuta
In merito all’applicazione della ritenuta in esame l’Agenzia nella C.M. n. 40/E/2010 ha fornito alcune importanti precisazioni.
In particolare:
- Base imponibile: considerato che l’importo dei bonifici è comprensivo anche dell’IVA addebitata in via di rivalsa “la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’IVA, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta”. Pertanto, la ritenuta d’acconto del 10% va operata dalla banca/Posta sull’ ammontare del bonifico decurtato dell’ Iva “forfetizzata” nella misura del 20% (divisione per 1,2).
- Somme già assoggettate a ritenuta: qualora il corrispettivo per gli interventi che danno diritto alle detrazioni risulti già assoggettato ad una ritenuta d’acconto (professionisti o condominio) la circolare precisa che, al fine di evitare l’applicazione di una doppia ritenuta d’acconto, va operata la sola ritenuta del 10%.
Si tratta dei lavori (sui quali si intende fruire delle detrazioni del 36% o del 55%):
- pagati dai condomini
- pagati (da soggetti diversi da privati) ad un professionista (es.: progettista)
Così, ad esempio per le prestazioni rese al committente che intende beneficiare delle agevolazioni fiscali (36% o 55%) il professionista è esonero dall’ applicazione in fattura della ritenuta d’acconto IRPEF ordinariamente prevista. Quest’ultimo dovrà riportare in fattura un’apposita dicitura “Corrispettivo assoggettato a ritenuta d’acconto operata dalla banca/posta ex art. 25, DL n. 78/2010”.
- Scomputo delle ritenute: la ritenuta viene effettuata a titolo d’acconto:
- dell’imposta sui redditi (IRES o IRPEF)
- delle imposte sostitutive (regime dei minimi o nuove iniziative produttive)
Pertanto, se i soggetti che effettuano i lavori “usufruiscono di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF” possono scomputare detta ritenuta d’acconto dall’imposta sostitutiva.
- Bonifici in valuta estera: qualora i pagamenti siano effettuati in valuta estera la ritenuta d’acconto va operata sugli importi convertiti in Euro “sulla base del cambio di cui all’art. 9, comma 2, del TUIR”. Mentre, per i pagamenti effettuati in Euro da convertire in valuta estera, la ritenuta d’acconto va operata sugli importi in Euro prima della conversione nella moneta estera;
- Bonifici a soggetti non residenti: la ritenuta d’acconto va applicata dalla banca/posta anche sulle somme accreditate su c/c in Italia intestati a soggetti non residenti. Questi ultimi potranno scomputare la ritenuta subita dall’imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o chiederla a rimborso ex art. 38, DPR n. 602/73.
Sono, inoltre, esclusi dall’applicazione della ritenuta d’acconto in esame:
- i bonifici relativi ai pagamenti effettuati a favore dei Comuni (ad es. per gli oneri di urbanizzazione o per il versamento della TARSU) per i quali il committente intende fruire dell’ agevolazione fiscale (R.M. n. 3/E/2011).
- i bonifici effettuati a favore di fondi immobiliari per la cessione di box o posti auto pertinenziali (detrazione del 36%).
Qualora il fondo abbia subito ritenuta d’acconto, la stessa può essere recuperata
- presentando un’apposita istanza di rimborso
- riportando l’ importo nel quadro RX del mod. UNICO SC (R.M. n. 46/E/2011).
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2) Nuova misura della ritenuta
Con la c.d. “Manovra correttiva” (art. 23, co. 8 del D.L. n. 98/2011) il Legislatore ha modificato il citato art. 25 del DL n. 78/2010 disponendo che la ritenuta di acconto è ridotta dal 10% al 4%. In assenza di una specifica disposizione di decorrenza si ritiene che tale riduzione si applichi per i pagamenti effettuati a partire dal 06.07.2011 (data di entrata in vigore del DL 98/2011).
Ritenuta applicata :
Ritenuta del 10% : per i bonifici accreditati dall'01.07.2010 al 05.07.2011
Ritenuta del 4% : per i bonifici accreditati dal 06.07.2011
Rileva, pertanto, la data in cui viene effettuato il bonifico bancario/postale e non quella di esecuzione dei lavori o della relativa fattura.
Restano, inoltre, confermate le precedenti indicazioni secondo cui la ritenuta va calcolata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA forfetariamente determinata nella misura del 20%.
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