Con il cd “decreto Milleproroghe” il legislatore interviene stabilendo che il contribuente potrà beneficiare della possibilità di richiedere un’ulteriore dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo se:
- per le dilazioni concesse fino al 27.2.2011 non è stata pagata la prima rata o successivamente 2 rate;
- può provare un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.
Al riguardo si precisa che:
- non saranno accettate istanze di proroga relative a dilazioni concesse dopo il 27.02.2011.
- sarà applicato l’aggio nella misura massima prevista pari all’8% .
Per provare la sussistenza del requisito di peggioramento della situazione di difficoltà il contribuente dovrà seguire modalità differenziate a seconda dell’importo della somma iscritta a ruolo.
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1) importo a ruolo fino a €. 5000
Se la richiesta di proroga della dilazione riguarda un importo fino a € 5.000 la dilazione sarà concessa a seguito della presentazione di una richiesta motivata attestante una situazione di difficoltà peggiore rispetto a quella documentata in precedenza.
- importi fino a € 2.000: n. max rate pari a 18
- importi da € 2.001 a € 3.500: n. max rate pari a 24
- importi da € 3.501 a € 5.000: n. max rate pari a 36
Risoluzione n. 55/E/2011: l'istanza di rateazione delle somme non superiori a 2mila euro, dovute a seguito delle attività di controlli automatizzati e formali è esente dall'imposta di bollo.
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2) importi iscritti a ruolo oltre €. 5000
Qualora, invece, la richiesta di proroga della dilazione riguarda un importo superiore a € 5.000 l’accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà è determinato in modo differente in relazione alla tipologia giuridica del soggetto richiedente.
Persone fisiche e ditte individuali in regime semplificato
Per i seguenti soggetti:
- persone fisiche;
- ditte individuali in contabilità semplificata;
- regime delle nuove iniziative produttive (ex art. 13, Legge n. 388/2000) ;
- contribuenti minimi;
la situazione di temporanea difficoltà è valutata in base:
- all’indice ISEE del nucleo familiare del debitore;
- all’ammontare del debito iscritto a ruolo.
Secondo quanto precisato nella Direttiva Equitalia n.12/2011 in esame, ai fini della richiesta di proroga della dilazione è necessario:
- presentare un nuovo modello ISEE, da cui risulti un valore inferiore rispetto a quanto indicato nella precedente istanza di rateazione.
- per numero di rate corrispondente alla nuova classe ISEE di appartenenza.
Nel caso in cui non sia ancora decorso il termine di validità annuale del precedente modello ISEE, il contribuente dovrà dimostrare la presenza di eventi intervenuti successivamente alla presentazione del modello che hanno aggravato la situazione reddituale e patrimoniale.
Per cui, qualora il contribuente non presenta i requisiti in termini di valore ISEE può comunque usufruire di tale beneficio ricorrendo alcune particolari situazioni (proroga per un n.°massimo di rate pari a quelle previste per la “prima” dilazione) quali:
- cessazione rapporto di lavoro dipendente;
- rilevanti spese mediche a causa dell’insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie (tributi e contributi) purché di importo rilevante rispetto all’ISEE;
- perdita del lavoro di uno dei componenti il nucleo familiare;
- cessazione attività della ditta individuale;
- decesso di uno dei componenti fonte di reddito del nucleo familiare;
- nascita di uno o più figli all’interno del nucleo familiare
Altri soggetti
Per i seguenti soggetti:
- società di capitali;
- cooperative;
- ditte individuali in contabilità ordinaria;
- società di persone;
- associazioni, fondazioni, comitati, enti ecclesiastici, consorzi;
la situazione di temporanea difficoltà è valutata in base a :
- indice di liquidità
- indice alfa
Indice di liquidità = Liquidità immediata + liquidità differita
passività correnti
se tale indice risulta : > 1: rateazione respinta; se < 1: determinare anche l’ indice alfa
Indice alfa = Debito complessivo x 100
Totale ricavi e proventi
Se tale indice risulta: > 3: rateazione accolta per un numero di rate variabili (da 12 a 72);
< 3: rateazione respinta;
Per cui, il numero di rate concedibili secondo l’indice alfa sono le seguenti:
valore indice alfa da 3 a 3,5 : n.° massimo di rate 12
valore indice alfa da 3,6 a 4 : n.° massimo di rate 18
valore indice alfa da 4,1 a 6 : n.° massimo di rate 36
valore indice alfa da 6,1 a 8 : n.° massimo di rate 48
valore indice alfa da 8,1 a 10 : n.° massimo di rate 60
valore indice alfa oltre 10 : n.° massimo di rate 72
In questo caso, dovrà essere presentata una situazione economico patrimoniale aggiornata, da cui risulti che l’indice di liquidità è peggiorato rispetto alla richiesta di dilazione originaria.
Società in liquidazione
Per ottenere la dilazione il contribuente dovrà presentare:
- la documentazione richiesta per le imprese in attività;
- una relazione, sottoscritta da un professionista, da cui risultino:
• i motivi che hanno determinato l’ impossibilità di pagare in un’unica soluzione;
• la permanenza di elementi dell’attivo patrimoniale in grado di assicurare il soddisfacimento dei creditori ovvero la disponibilità di terzi a garantire il pagamento rateale.
3) Modalità di richiesta della proroga
La presentazione dell’ istanza dovrà avvenire:
- utilizzando il modello allegato alla Direttiva 12/2011 e scaricabile dal sito di Equitalia.
- riportando in tale modello gli estremi identificativi del provvedimento di dilazione già concesso e del quale si richiede la proroga.
4) Effetti della proroga
L’istanza di proroga della rateazione produce effetti differenziati a seconda della data di presentazione della stessa. In particolare, l’istanza sarà considerata:
- tempestiva, se inviata entro il 30.06.2011;
- tardiva, se inviata successivamente.
Se l’istanza viene presentata dall’ 01.07.2011 (istanza tardiva) si generano gli stessi effetti descritti per le istanze tempestive, tranne che non vengono sospese le procedure esecutive in corso. In particolare, nelle esecuzioni immobiliari promosse da terzi creditori, con intervento da parte dell’Agente delle Riscossione, è necessario distinguere in relazione a:
- credito non assistito da ipoteca. In tal caso se il ricavato dall’esecuzione è:
- incapiente: la rateazione viene concessa;
- capiente: la rateazione viene concessa esclusivamente se è iscritta ipoteca legale ed il pignoramento immobiliare venga estinto nell’ambito di una composizione stragiudiziale concordata dal debitore con tutti i creditori interessati;
- credito assistito da ipoteca. In tal se l’ ipoteca è:
- incapiente: la rateazione viene concessa;
- capiente: la rateazione viene concessa esclusivamente se il pignoramento immobiliare venga estinto nell’ambito di una composizione stragiudiziale concordata dal debitore con tutti i creditori interessati;