Le fattispecie penali tributarie connotate da falsità sono state oggetto da parte della giurisprudenza di legittimità di differenti interpretazioni; si fa riferimento alle ipotesi di falsità materiale e ideologica che possono caratterizzare alcuni dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. Sul punto una importante sentenza della Cassazione, dopo aver illustrato i diversi orientamenti in diritto, prende posizione ritenendo che l’art. 2 citato deve ritenersi applicabile ad entrambe le tipologie di falso (ideologico e materiale).
Per cui la massima che se ne ricava è la seguente "Agli effetti della configurazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti falsi non ha rilevanza la falsità materiale o ideologica del documento utilizzato".
IL CASO
Il G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 21 febbraio 2011, applicava la misura cautelare della custodia in carcere ad un indagato per delitti di cui all'art. 416 c.p. (organizzazione e partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di evasione fiscale previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 ) e al D.Lgs. n. 74 del 2000 , art. 2, (dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). All’indagato era stato ascritto di avere realizzato un sodalizio criminale che, attraverso la predisposizione di falsa documentazione sanitaria (apparentemente emessa da cliniche private), aveva consentito a numerosissimi contribuenti di presentare dichiarazioni dei redditi fraudolente, per l'esposizione di spese sanitarie mai sostenute (per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19%), così pervenendosi all'illecito risultato di fare ottenere agli stessi un rimborso IRPEF non dovuto, pari complessivamente ad Euro 2.709.783,00, il cui ammontare veniva versato nella misura della metà, dai singoli contribuenti, al sodalizio delinquenziale.
Sull'istanza di riesame il Tribunale di Napoli confermava l'ordinanza impugnata limitatamente al reato associativo, in quanto deve escludersi la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, poiché tale reato è configurabile solo nell'ipotesi di utilizzazione di fatture ideologicamente false, mentre l'ipotesi della utilizzazione di documentazione materialmente falsa deve essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs., che punisce la dichiarazione fraudolenta "mediante altri artifici", ovvero a quella della "dichiarazione infedele" di cui al successivo art. .
Il difensore opponeva ricorso eccependo il vizio di motivazione in merito all’esigenza della custodia cautelare.
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1) Commento alla sentenza n. 10987 del 23 febbraio 2012
Scarica il commento completo e il testo integrale della sentenza: Falso materiale e ideologico integrano ugualmente il reato di dichiarazione fraudolenta
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