Per effetto delle novità introdotte dalla Manovra Monti, dal 2012 sono cambiate le regole relative all'applicazione dell’imposta di bollo relativa ai conti correnti, libretti di risparmio e titoli, prodotti ed altri strumenti finanziari ed ai costi di fidi e sconfinamenti da conto corrente. Le regole attuative sono state fissate, rispettivamente:
- dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24.05.2012;
- dal Decreto Cicr del 30.06.2012.
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- La Fattura elettronica (eBook)
- L'applicazione dell'imposta di bollo (eBook 2021)
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1) L’imposta di bollo sui conti correnti e libretti di risparmio
Dal 1° gennaio 2012 l’imposta di bollo per l’invio di:
- estratti conto bancari;
- estratti di conto corrente postale;
- rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali;
è pari a:
- 34,20 € se il titolare è una persona fisica;
- 100,00 € se il titolare è un soggetto diverso dalla persona fisica.
E’ prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta qualora il titolare sia persona fisica e il valore medio annuo di giacenza non sia superiore a 5.000 €.
Se il conto corrente ha giacenza negativa, cioè è in rosso, e se questo è intestato ad una persona fisica:
- non si applica ad esso l’imposta di bollo;
- non concorre al calcolo del valore medio di giacenza ai fini dell’esenzione prevista per le giacenze fino a € 5.000.
L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta all’anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.
Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile (giorni di calendario).
Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, o in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno, l’imposta di bollo dovuta deve essere rapportata al periodo rendicontato.
2) L’imposta di bollo sui titoli, prodotti ed altri strumenti finanziari
Dal 1° gennaio 2012 sono cambiate anche le regole di applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a titoli, prodotti e altri strumenti finanziari indicati all’art. 1 del TUF (valori mobiliari come azioni e obbligazioni, certificati di deposito, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio), compresi i depositi bancari o postali, anche rappresentati da certificati.
Tale imposta di bollo è, infatti, ora dovuta in misura proporzionale (e non più per scaglioni come era stato previsto dalla Manovra estiva). Più precisamente, tale imposta di bollo si applica nelle misure dell’1‰ annuo per il 2012 e dell’1,5‰ dal 2013, con:
- una misura minima di € 34,20 su base annua;
- una misura massima di € 1.200 su base annua, valida quest’ultima però solo per il 2012, mentre a partire dal 2013 non si applica alcun massimale.
L’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a titoli, prodotti ed altri prodotti finanziari si applica:
- sul valore di mercato complessivo;
- in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.
In mancanza di tali valori (di mercato, nominale o di rimborso), si considera il costo di acquisto del prodotto finanziario, desumibile dalle evidenze dell’intermediario.
3) Le commissioni bancarie su fidi e sconfinamenti
Per quanto concerne i costi bancari di fidi e sconfinamenti, la Manovra Monti ha inserito nel T.U.B. (Testo Unico delle leggi in materia creditizia e bancaria – D. Lgs. n. 385/1993) il nuovo art. 117-bis, che fissa le regole generali per la “remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”. Le regole attuative sono state poi fissate dal Decreto CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze) del 30.06.2012. In particolare, con effetto già dal 1° luglio 2012, possono esserci solo i seguenti oneri a carico dei clienti:
- in caso di affidamento:
- una commissione “onnicomprensiva” proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento (max 0,5% a trimestre);
- un tasso di interesse debitore previsto dal contratto sulle somme utilizzate dal cliente e per il periodo in cui sono utilizzate.
- in caso di sconfinamento (oltre fido o in assenza di fido):
- una commissione di istruttoria veloce in misura fissa (applicabile solo se vi è sconfinamento sul saldo disponibile di fine giornata);
- un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
Se vi è sconfinamento solo sul saldo per valuta, non si applica nessuno dei due.
La commissione di istruttoria veloce non si applica se, nei rapporti con i consumatori privati, lo sconfinamento non supera i € 500 e non ha durata superiore a 7 giorni consecutivi.