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IMPOSTE DI BOLLO SUI CAPITALI SCUDATI: OGGI ALLA CASSA

Imposte di bollo sui capitali scudati: oggi alla cassa

Entro oggi 16 luglio 2012 gli intermediari dovranno versare, per conto dei propri clienti che hanno aderito allo scudo fiscale, l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività finanziarie emerse con lo scudo fiscale e l’imposta straordinaria “una tantum” sulle somme scudate prelevate o comunque dismesse

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Entro oggi, 16 luglio 2012, devono essere versate le due imposte di bollo sui capitali scudati previste dalla Manovra Monti. Si tratta, in particolare:

  • dell’imposta di bollo speciale annuale sul valore delle attività finanziarie emerse e ancora segretate al 06.12.2011;
  • dell’imposta di bollo straordinaria “una tantum” sulle attività finanziarie emerse che, dal 01.01.2011 al 06.12.2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione accesso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.

Le regole attuative dell’adempimento relativo alle imposte di bollo sui capitali scudati sono state fissate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 e sono state successivamente chiarite dalla Circolare n. 29/E del 5 luglio 2012.

1) Le misure

L’imposta di bollo speciale annuale è dovuta nella misura del:

  • 10‰ per il 2012;
  • 13,5‰ per il 2013;
  • 4‰ per gli altri anni successivi.

L’imposta straordinaria “una tantum” è, invece, dovuta solo per il 2012 con un’aliquota del 10‰.

2) La base imponibile

La base imponibile delle due imposte sui capitali scudati è costituita dall’ammontare delle somme di denaro e al valore di mercato (risultante dai rendiconti predisposti dagli intermediari) determinati:

  • per l’imposta di bollo speciale annuale: al 31.12 di ciascun anno, ovvero al 06.12.2011 relativamente all’imposta dovuta oggi con riferimento a tale anno;
  • per l’imposta straordinaria “una tantum”: alla data del prelievo.

In mancanza del valore di mercato, la base imponibile è costituita dal valore nominale o dal valore di rimborso, sempre determinato come sopra. Se mancano anche i predetti valori, si deve tener conto del valore di acquisto.

3) Rilevanza del periodo di segretazione (pro-rata temporis)

Il Decreto fiscale, in sede di conversione in legge, ha stabilito che: “Nel caso in cui, nel corso del periodo d’imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l’imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione”, quindi dovrà essere calcolata in proporzione al periodo di tempo in cui si è fruito della segretazione (pro-rata temporis).
In particolare, come chiarito dalla Circolare n. 29/E/2012, l’imposta deve essere calcolata sul valore delle attività alla data della perdita della segretazione, rapportando tale valore ai giorni per i quali il contribuente ha usufruito di tale regime. Il Provvedimento attuativo del 5 giugno 2012 e la medesima Circolare n. 29/E/2012 specificano, a titolo esemplificativo, alcune cause che possono far venire meno il regime della riservatezza (quali l’espressa rinuncia scritta, il trasferimento totale o parziale delle somme presso un conto non segretato, l’esibizione della dichiarazione riservata in sede di accessi, ispezioni e verifiche, il decesso del contribuente) e anche alcuni eventi che non causano la perdita del regime della riservatezza (le operazioni di riporto, pronti contro termine, prestito titoli, movimentazioni in uscita dal rapporto segretato derivanti da disposizioni di legge o da contratto).

4) Il ruolo degli intermediari

Entrambe le imposte sono trattenute a cura degli intermediari finanziari (banche, SIM, fiduciarie, agenti di cambio, Poste italiane, ecc.) presso cui è in essere la segretazione, per conto dei propri clienti che hanno aderito allo scudo fiscale. Gli intermediari, in particolare, provvedono a trattenere l'imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente.
Se l’intermediario non è in grado di effettuare il recupero (perché non può prelevare l’imposta o il contribuente non fornisce la provvista), egli provvede a trattenere l’imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l’emersione, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione. Nel caso in cui neanche ciò sia possibile, l’intermediario segnala il nominativo del contribuente all’Agenzia delle Entrate (mediante modello 770/2013 ordinario, quadro SO) per la successiva iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia stessa.

5) Il versamento entro oggi

Il termine inizialmente previsto dalla Manovra Monti per il versamento di entrambe le imposte di bollo era il 16.02 di ciascun anno con riferimento all’anno precedente. Tale termine è stato, tuttavia, prorogato prima al 16.05 dal D.L. n. 16/2012 (Decreto fiscale) nella sua versione ante-conversione in legge, e successivamente, a seguito della sua conversione in legge al 16.07 di ciascun anno.
Di conseguenza, entro oggi 16 luglio 2012, gli intermediari tratterranno dai rapporti le imposte in esame relative al 2011 e le verseranno al Fisco utilizzando i codici tributo appositamente istituiti con la Risoluzione n. 14/E del 09.02.2012.
Si ricorda che, in caso di omesso versamento dell'imposta di bollo sui capitali scudati (sia quella annuale, che quella straordinaria “una tantum”), si applica una sanzione pari all'importo non versato.
Per l'accertamento e la riscossione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi (e non quelle sull’imposta di bollo, come previsto invece dal testo originario della Manovra Monti).

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