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LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP: ULTIMI CHIARIMENTI

La determinazione della base imponibile IRAP: ultimi chiarimenti

Con la circolare 26/2012 sotto la lente del fisco il trattamento di accantonamenti, interessi passivi e costi capitalizzati, bonus R&S e svalutazioni di immobilizzazioni ai fini della determinazione della base imponibile IRAP

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Con la recente circolare 26/2012, l’Agenzia torna ad occuparsi della determinazione della base imponibile IRAP. In particolare si affrontano alcune delle questioni rimaste dubbie dopo i precedenti interventi delle circolari n. 27, n.36 e n.39 del 2009.
Viene così ribadito che:

  • Per i beni acquisiti dal 2008 (oppure acquisiti con la disciplina previgente, ma che all’01/01/2008 non presentavano disallineamenti tra valore civile e fiscale) le svalutazioni sono irrilevanti, in quanto contabilizzate nella voce B.10.c di CE che non concorre alla formazione del valore della produzione netta.  Inoltre l’ammortamento deducibile ai fini IRAP è determinato attraverso variazioni in diminuzione da effettuarsi:
    - in sede di dichiarazione IRAP
    - ripartendo il valore fiscale del bene (valore contabile residuo al lordo della svalutazione non dedotta fiscalmente) sulla base della residua vita utile del bene stesso.

  • Gli accantonamenti al fondo di ripristino dei beni aziendali in affitto o usufrutto sono deducibili, in capo all’affittuario (usufruttuario)  per il valore imputato a Conto economico (OIC 19) “sulla base di elementi oggettivi e valida documentazione” (la determinazione degli accantonamenti è sottratta alla discrezionalità degli amministratori ) e in ciascun periodo d’imposta, attraverso l’effettuazione di una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione.
  • Ai fini della deducibilità dei costi per il personale addetto in R&S si richiede un’attestazione relativa all’effettività delle spese sostenute rilasciata dal presidente del Collegio sindacale ovvero da un professionista iscritto all’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del CAF. Inoltre, risolvendo un dubbio sorto al riguardo, l’Agenzia precisa per fruire del beneficio, non è necessario che l’attestazione si accompagni alla predisposizione di una perizia giurata di stima da parte “di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l’inerenza delle spese alle tipologie ammissibili”.

  • I proventi (voce A.4 del CE) riguardanti la capitalizzazione della voce di costo relativa agli interessi passivi ed al costo del personale concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.
  • Gli accantonamenti effettuati a fronte di eventuali costi di chiusura delle discariche e “post” chiusura sono deducibili già nell’esercizio di competenza (ovvero in quello di contabilizzazione nelle voci B.12 o B.13 del CE), senza dover attendere l’effettivo sostenimento dell’onere. Questi, secondo l’agenzia, sebbene indicati nella voce B12) o B13) del conto economico, saranno deducibili (in ciascun esercizio) attraverso il meccanismo delle variazioni in diminuzione da apportare in sede di dichiarazione.

1) Per ulteriori dettagli ed esempi scarica la nostra recente Circolare del Giorno:

IRAP: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sulla determinazione della base imponibile
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